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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 13218/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione all'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato il 16 giugno 2024 presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione all'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato il 16 giugno 2024 presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 13218/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris