CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 03558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23156 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocatoLeonardo Scardigno; ricorrentiprincipali contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 454/2021 depositat a il 12 marzo 2021 del la Corte di appellodi Bari. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 gennaio 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 1. ─ I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prestato fideiussione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’esposizione debitoriadella fallita [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detta banca. Questa, in data 10 giugno 2009,ha operato la compensazione tra il ricavo d ello smobilizzo di un fondo di investimento , refluito sul conto corrente dei garanti, pari a euro 91.000,00 , e il saldo negativo del conto corrente intestato alla società. 2. —Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e Megarelli hanno agito in giudizio per la ripetizione di quanto prelevato dal loro conto e per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha rigettato ledomande attrici ritenendo che la compensazione operata dalla banca a norma dell’art. 1853 c.c., fosselegittima, avendo anche riguardo a quanto convenuto al riguardo nel contratto di conto corrente. 3. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Bariha riformato la sentenza di primo grado; ha affermato che la compensazione non poteva aver luogo e ha così accoltola domanda di ripetizione; ha invece respinto, per mancanza di prova, quella risarcitoria. 4. —Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 13398 del 29 maggio 2018, ha annullato con rinvio la pronuncia di appello: ha accolto il secondomezzo di ricorso, riqualificando la censura proposta come omesso esame di un motivo di gravame e ha rilevato che « la Corte di merito avrebbe dovuto scrutinare se il regime convenzionale dicompensazione sancito dalle parti abbia la capacità di estendere ilnovero delle poste contabili da compensare, obbligando i fideiussoricorrentisti a coprire in ogni tempo il debito non ancora reso esigibile nei confronti del debitore principale, in deroga al regime generale sulla compensazione tra i ‘ saldi ’ di più rapporti o più conti bancari,ricavabile nell'art. 1853 c.c., e ciò alla luce della giurisprudenza formatasi in tale settore». 5. — In esito al giudizio di rinvio la Corte di Bari, con sentenza Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 del 12 marzo 2021,ha rigettato l’appello. Ha rilevato, in sintesi, che [OSCURATO:PERSONA] risultava creditore,per l’intero, del saldo del conto intestato ai coniugi, giusta l’art. 1854 c.c.,secondo cui n el caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto; ha rilevato che analoga previsione era contenuta nell’art. 5 del contratto di conto corrente, che contemplava la compensazione fino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del contocointestato anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 6. —La pronuncia della Corte di appello di Bari è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e Megarelli, che hanno fatto valere tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA],succeduta a [OSCURATO:SOCIETA],la quale ha proposto un ricorso incidentale su di un unico motivo.Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1421 c.c. 2 e 394 c.p.c.. Ci si duole che la Corte di appello, in ragione del carattere « chiuso » del giudizio di rinvio,abbia escluso la possibilità di rilevare d'ufficio la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] : nullità eccepita per la prima voltanel corso del giudizio di rinvio; si lamenta altresì il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nell'evocare l'intangibilità del principio di diritto che sarebbe stato enunciato dalla Corte di cassazione: si rileva, in proposito, che la prima sentenza della Corte di appello era stata cassata per omesso esame di un motivo di gravame. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha dichiarato improponibile la domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus introdottadagli odierni ricorrenti nel corso del giudizio di rinvio (con note scritte del 6 novembre Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 2020). Nel farlo, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice di rinvio è vincolato dalla pronuncia di cassazione, e non è a lui consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato. Vero è che nel caso in esame non vi è stata alcuna formulazione di principio di diritto, visto che la sentenza n. 13398 del 2018 ha annullato la decisione di appello per un vizio di omessa pronuncia. È altrettanto vero, però, che l’affermazione circa l’improponibilità della richiamata domanda risulta essere corretta, dal momento che la riassunzione della causadinanzi al giudice di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza,instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione: conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno(Cass. 21 febbraio 2019, n. 5137; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4096 ; Cass. 14 giugno 2006, n. 13719). Il giudizio di rinvio ha carattere «chiuso» in quanto è preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, onde operano, in esso, anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte di legittimità possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. 10 agosto 2023, n. 24357). È poi appena il caso di aggiungere che la detta preclusione non è venuta certamente meno in Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 ragione dell’innovativo pronunciamento di Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, che per la prima volta ha attribuito rilievo alla violazione della normativa antitrust attuata con fideiussioni recanti speciali clausole ritenute espressione, «a valle» , di una illecita intesa restrittiva «a monte». Il fatto che la predetta decisione della S.C. sia intervenuta dopo la conclusione, con la pronuncia poi cassata, del giudizio di appello, è del tutto privo di consistenza, in quanto quel che rileva, nella presente sede, è la preclusione operante nei riguardi di una domand a nuovaquale quella avente ad oggetto la nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust: nullità che, se fosse accertata, svuoterebbe di significato la sentenza di cassazione, la quale evidentemente si fonda sull’efficaciadella garanzia prestata. 2. — Col secondo motivo del ricorso principale è lamentata la violazione o falsa applicazione della dir. 93/13/CEE c he impone la verifica d'ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale. Si deduce la pacifica natura vessatoria dell’art. 5 del contratto di conto corrente e ci si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto la qualifica di consumatrice ad AngelaMagarelli con riguardo al rapporto intrattenuto dalla stessa con l'istituto bancario. Si richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Il motivo è inammissibile. Sul tema oggetto del motivo è di recente intervenuta la Cortedi giustizia con una pronuncia (peraltro non menzionata dagli istanti nella loro memoria). La Corte haaffermato che l’art. 6, par. 1, e l’art . 7, par . 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali(Corte giust. UE 18 dicembre 2025, C-320/24, Soledil). Tale arrestonon spiega però incidenza sulla presente fattispecie . Occorre tener conto del percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata. La Corte di appello non ha infatti escluso che dovesse farsi luogo all’applicazionedella normativa consumeristica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: ha piuttosto affermatoche, essendo [OSCURATO:PERSONA], cui non era applicabile il codice del consumo, creditore solidale , nei confronti de lla banca , per il saldo del conto corrente co i ntestato al coniuge, a lui poteva essere opposta la compensazione tra il detto credito e il debitonascente dalla prestata fideiussione. Il rigetto della domanda di ripetizione poggia, dunque, non già sull’impropria valorizzazione dell’efficacia di una clausola abusiva nei confronti della consumatrice Magarelli, ma sul diritto della banca di opporre a [OSCURATO:PERSONA], non consumatore, la compensazione di un debito (per il quale, oltretutto, era tenuta anche la moglie) con il credito per il saldo complessivodel conto corrente cointestato. In tal senso il motivo è inammissibile, in quanto parte ricorrente non coglie, nella sua precisa articolazione, la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia per la parte che qui interessa. 3. —Col terzo motivo i ricorrenti principali prospettano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 discussione tra le parti. La doglianza è riferita alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dai ricorrenti in ragione della condotta della banca: domanda relativamente alla quale era stato proposto, nel primo ricorso per cassazione,un motivo di impugnazione che questa Corte ha ritenuto assorbito: si deduce che di tale profilo della controversia la Corte di appello si sarebbea torto disinteressata. La detta Corte, nella pronuncia in questa sede impugnata, ha evidenziatoche, una volta ritenuta legittima la compensazione in forza della clausola contrattualedi cui all’art. 5 della convenzione di conto corrente si doveva ritenere insussistente il diritto al risarcimento dei danni. Ha aggiunto che,in ogni caso, doveva rinviarsi alla motivazione contenuta nella sentenzadi appello cassata. Il motivo è inammissibile. Esso non si misura affatto col rilievo per cui , a fronte della legittimità della compensazione, non poteva configurarsi un danno risarcibile. Va evidenziato, in proposito,che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo» del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 6 aprile 2025, n. 9059) In secondo luogo, il motivoè declinato come omesso esame di fatto decisivo,ma è del tutto mancante delle indicazioni che impone la ritualeproposizione della dettacensura . Come è noto, infatti, l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l.n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 4. —Con l’unico motivo del ricorso incidentale la banca censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 177, 178 e 186-ter c.p.c.. Si oppone che la Corte di appello abbia mancato di pronunciarsi sulla domanda di condanna dei ricorrenti principali alla restituzione dell’importo da loro riscosso in esecuzione della pronuncia di appello cassata. È anzitutto da disattendere l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e Magarelli secondo cui la censura in questione non avrebbe potuto essere sollevata con ricorso incidentale. Non è chiaro il fondamento normativo di tale affermazione: tanto più che un ricorso si qualifica incidentale in base al dato, giuridicamente neutro ai fini che qui interessano, della successione cronologica delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza; infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso ( Cass. 23 novembre 2021, n. 36057 ; Cass. 20 marzo 2015, n. 5695). Peraltro, per il ricorso incidentale, notificato nel rispetto del termine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c., non si pone alcun problema di tempestività;se anche volesse reputarsi nella fattispecie inapplicabile ladisciplina de ttata dall’art. 334 c.p.c. per le impugnazioni incidentali tardive, andrebbe osservato che i l detto ricorso risulta tempestivo avendo riguardo al termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.(operante in ragione della mancata notificazione della sentenza: evenienza, quest’ultima, di cui hanno dato atto le parti nelle rispettive impugnazioni). Il motivo è fondato. La domanda di restituzione è stata proposta con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di rinvio, a seguito di riassunzione operata dagli odierni ricorrenti principali,ed è irrilevante la circostanza, addotta da questi ultimi, per cui la Corte di appello ebbe a pronunciare ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per la restituzionedella somma versata dalla banca in esecuzione della sentenza cassata, maggiorata degli interessi. Infatti, a seguito della pronuncia di ingiunzione, il processo deveproseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita; la stessa è infattiinidonea ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale(Cass. Sez. U. 29 gennaio 2007, n. 1820). 5. — In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre quello incidentale deve essere accolto. La sentenza impugnata va quindi cassata. Non essendovi accertamenti di fatto da compiere, la Corte può decidere nel merito. I ricorrenti sono quindi condannati alla restituzione dell’importo di euro 115.653,74, oltre interessi dal 10 giugno 2016. Sez. I–RG 23156/2021 camera di consiglio21.1.2026 6. — Poiché la sentenza di rinvio , che è stata riformata, ha respinto la sentenza di primo grado, deve statuirsi sulle spese delle varie fasi di impugnazione secondo il principio della soccombenza , il quale vaapplicato all'esito globale del giudizio (Cass. 21 giugno 2025, n. 16645). I ricorrenti vanno quindi condannati al pagamento delle spese, comprensive del presente giudizio di legittimità,secondo quanto liquidato indispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti al pagamento della somma di euro 115.653,74, oltre interessi dal 10 giugno 2016; condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali che li quida per il giudizio di appello in euro 9.515,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; per il primo giudizio di cassazione in euro 7.290,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;per il giudizio di rinvio in euro 9.515,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; per il presente giudizio di cassazione in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dell