CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 11894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ERVIS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa emessa in data 11.04.2023, ha disposto la revoca della confisca dell'automobile in sequestro con restituzione della stessa al proprietario avente diritto, e, per il resto, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, co. 5 del D.P.R. n. 309/1990 di cui alla lett. F) del capo di imputazione. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione di legge da parte dei Giudici di secondo grado, per avere ritenuto sussistenti i presupposti di responsabilità penale per il reato contestato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale applica i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui il c.d. "narcotest "può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza e di conseguenza affermare la responsabilità dell'imputato, posto che il giudice può formare il suo libero convincimento su diverse fonti di prova, senza disporre necessariamente la perizia (Sez. 6 - , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 22652 del 04/04/2017 ,Rv. 270486 - 01). La sentenza impugnata sottolinea in proposito tutti gli elementi fattuali emersi nella fattispecie considerata, quali l'accuratezza nell'occultamento della sostanza, celata nel sottofondo del vano attrezzi posteriore posto all'interno della bauliera dell'automobile della moglie; l' immediata disponibilità del veicolo in cui era nascosta la droga; le modalità di confezionamento, trattandosi di cinque involucri termosaldati posti all'interno della medesima custodia; il quantitativo pari a oltre 50 gr di cocaina; l'unitarietà delle modalità di confezionamento; il posizionamento della droga in automobile, sì da poter essere trasportata a fini di consegna; gli accertati rapporti con il connazionale [OSCURATO:PERSONA], partecipe del reato associativo dal quale l'odierno imputato era stato assolto. Da tali indici la Corte territoriale ha desunto,con ragionamento non illogico, la configurabilità del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, riqualificato nella ipotesi di cui al comma 5. Va invero ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che il giudice deve valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Come esposto, la sentenza impugnata si è attenuta a dette indicazioni, valutando in modo esaustivo e congruo le risultanze processuali. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025 Il