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Cassazione n. 00049/2026

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 19993/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 156/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositata il 27/05/2024 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso.

Fatti di causa

1. Con atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio l’odierno ricorrente, professore universitario a tempo pieno dal 29.10.1987 al 20.10.2000 e poi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.4.2010, per il danno arrecato all’Università degli Studi di Parma a causa dello svolgimento, negli anni dal 2004 al 2010, di attività extra istituzionale non autorizzata o non autorizzabile, in violazione degli artt. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Parallelamente, il Rettore dell’Università degli Studi di Parma, con apposite note, ha chiesto all’odierno ricorrenteil versamento delle somme percepite in esecuzione degli incarichi non autorizzati (in parte corrispondenti a quelli oggetto del giudizio contabile); avverso tali note il docenteha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato; il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere n. 1129/2018, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo e la conseguente ammissibilità del ricorso straordinario, nonché la prescrizione del diritto dell’Ateneo di richiedere le suddette somme.

Il decreto decisorio del ricorso straordinario è stato emesso il 18.2.2022 in conformità al parere del Consiglio di Stato (controricorso, p. 3).

2. La Sezione giurisdizionale regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4/2019, pronunciando sul ricorso della Procura regionale, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti ed ha respinto nel merito la domanda per intervenuta prescrizione.

3. La Procura territoriale ha proposto appello ed ha censurato la decisione per aver dichiarato la prescrizione negando l’occultamento doloso del danno; il docente, con appello incidentale, ha insistito affinché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, ed ha criticato la sentenza di primo grado per la mancata valutazione degli effetti del giudicato formatosi sul parere rilasciato dal Consiglio di Stato, nell’ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 129/2020, ha rigettato l’appello incidentale dell’odierno ricorrente, confermando la sussistenza della giurisdizione contabile e negando rilevanza, ai fini del giudizio di responsabilità erariale, al procedimento pendente sul ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ha accolto, invece, l’appello principale della Procura,statuendo sulla tempestività dell’azione di responsabilità per mancato decorso del termine prescrizionale, ed ha rinviato il procedimento al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 2, d.lgs. 174 del 2016, per la prosecuzione del giudizio sul merito.

5. La Sezione giurisdizionale regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], dinanzi a cui il procedimento è stato riassunto, con sentenza n. 78/2021 e per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato inammissibili le eccezioni formulate dall’odierno ricorrente in punto di giurisdizione del giudice contabile e inammissibilità dell’azione di responsabilità per effetto del giudicato sulla decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’azione di responsabilità per violazione del ne bis in idem.

6. La Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, adita dal docente, con sentenza n. 156/2024, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha giudicato inammissibili le «eccezioni preliminari attinenti alla giurisdizione e alla prescrizione poiché già oggetto di doppio grado di giudizio e decise, con statuizione non più contestabile, poiché coperta da giudicato, della Seconda Sezione d’appello, con sentenza n. 129 del 2020» (sentenza p. 12).

Nell’esaminare specificamente le deduzioni dell’odierno ricorrentein ordine alla prescrizione e alla violazione del principio del ne bis in idem per il giudicato formatosi sul decreto decisorio (nel frattempo pronunciato) del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la sentenza ora impugnata ha ribadito la piena autonomia ed il carattere alternativo dell’azione di responsabilità per omesso riversamento delle somme illecitamente percepite dal pubblico dipendente e dell’azione recuperatoria del credito spettante alla pubblica amministrazione.

Ha affermato, richiamando precedenti di legittimità (Cass., Sez.

U., 9.6.2020, n. 16722; Cass., Sez.

U., 4.1.2012, n. 11; Cass., Sez.

U., 22.12.2009, n. 27092; Cass., Sez.

U.,3.2.1989, n. 664 ) e della Corte cost. (sentenze n. 104 del 1989 e n. 1 del 2007), che le due azioni possono procedere in modo parallelo, anche quando investono i medesimi fatti materiali, e solo all’esito delle stesse si porrà il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata in sede esecutiva oppure mediante gli ordinari strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti.

Ha ribadito che tale assetto non dà luogo ad alcuna questione di giurisdizione ma solo, eventualmente, a problemi di proponibilità o di prosecuzione dell’azione erariale, in caso di integrale e comprovata soddisfazione del danno in altra sede.

Poste tali premesse, la Sezione terza ha escluso che potesse configurarsi una violazione del principio del ne bis in idem non essendovi alcuna coincidenza o sovrapposizione tra l’azione intrapresa dal Pavarani col ricorso straordinario al Capo dello Stato per opporsi all’attività di recupero del credito da parte dell’Università e l’azione promossa dalla Procura erariale per il risarcimento del danno da omesso riversamento.

Ha, di conseguenza, escluso che il giudicato formatosi sul decreto presidenziale, anche in punto di prescrizione, potesse avere influenza nel giudizio per responsabilità erariale.

7. Per la cassazione della sentenza il docenteha proposto ricorso ai sensi dell’art.111, comma 8, Cost., affidato ad un unico motivo.

Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

È stata depositata memoria nell’interesse del Pavarani.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di ricorso l’odierno ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nonché la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato formatosi sulla giurisdizione per effetto del decreto emesso in esito al ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Parte ricorrente richiama il parere del Consiglio di Stato, recepito dal decreto presidenziale, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, al contempo delimitando la giurisdizione contabile all’ipotesi in cui la domanda della Procura erariale si fondi su profili di danno diversi dall’omesso versamento dei compensi percepiti dal lavoratore.

Censura la sentenza d’appello per avere ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in presenza di un giudicato esterno che tale giurisdizione escludeva rispetto alle domande restitutorie oggetto del giudizio contabile.

Assume l’esistenza del giudicato esterno, oltre che sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti, anche sulla prescrizione del diritto dell’Università di richiedere le somme e del correlativo obbligo del Pavarani di versale, risultando perciò precluso alla Corte dei conti di conoscere della stessa questione e decidere su di essa.

Contesta che la questione della prescrizione potesse dirsi definita, con valore di giudicato, dalla sentenza n. 129/2020, poiché tale pronuncia ha dichiarato non prescritta l’azione della Procura erariale, per preteso occultamento doloso, e non il diritto di credito nel merito azionato.

Denuncia la violazione del principio del ne bis in idemadducendo che la sentenza impugnata si è posta in contrasto col decreto presidenziale che aveva collegato la giurisdizione della Corte dei conti alla domanda di risarcimento di danni ulteriori rispetto al mancato riversamento delle somme percepite per attività extraistituzionali non autorizzate, domanda che reputa non formulata dalla Procura erariale.

2. Il ricorso è inammissibile per essere ormai preclusa ogni questione inerente al riparto di giurisdizione in conseguenza del giudicato interno formatosi sul punto.

2.1. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

L’art. 362, comma 1, c.p.c. stabilisce che le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

L’art. 360, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, stabilisce che non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.

2.2. Con la sentenza n. 25774 del 22.12.2015, le Sezioni unite di questa Corte, superando un precedente orientamento, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «E' immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d'appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo.

Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal terzo comma del novellato art. 360 cod. proc. civ., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva» (in senso conforme v.

Cass., Sez.

U., 15.4.21, n. 10015).

LeSezioni unite ha nno così chiarito che le sentenze non suscettibili, ai sensi del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., di impugnazione immediata incassazione - ma ricorribili soltanto unitamente alla impugnazione della pronunciadefinitiva (o della sentenza, successivamente resa, che definisce, anche parzialmente, il giudizio) - sono quindi le sentenze meramente endoprocessuali che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva.

Hannopuntualizzato che la sentenza del giudice di appello, di rimessione al primo giudice nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., anche se non decidesu un bene della vita e nulla dice sul merito della domanda, è, comunque, una sentenza definitiva perché, concludendo il giudizio dinanzi al giudice d'appello, esclude un ulteriore potere decisorio delmedesimo, essendo l'unica sentenza di quel grado di processo.

Difatti, sebbene risolva esclusivamente una “questione” e non definisca ancora la lite sostanziale in essere, essa nondimeno consuma ed esaurisce il compito del giudice di appello ponendo fine al giudizio dinanzi allo stesso.

3. Nel caso in esame, la giurisdizione della Corte dei conti è stata affermata sia dalla sentenza della Sezione regionale n. 4/2019, che nel merito ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, e sia dalla sentenza della Sezione seconda centrale d’appello n. 129/2020; quest’ultima, esclusa la prescrizione dell’azione di responsabilità erariale, ha rinviato al primo giudice per la prosecuzione del giudizio nel merito.

Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la sentenza d’appello n. 129/2020, pur avendo deciso unicamente la questione pregiudiziale di rito in tema di giurisdizione e la questione preliminare di merito concernente la prescrizione, ha, comunque, assunto carattere definitivo perché ha concluso il processo nel grado di appello; con la conseguenza che la stessa non rientrava nel raggio del divieto posto dall’art. 360, terzo comma c.p.c., ed era, invece, immediatamente ricorribile per cassazione.

La sentenza d’appello n. 129/2020 non è stata oggetto di ricorso in cassazione, essendosi il Pavarani limitato a riproporre l’eccezione di difetto di giurisdizione dinanzi al giudice di rinvio, che ne ha correttamente dichiarato l’inammissibilità.

Ciò comporta che si è formato il giudicato interno sulla esistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei conti e ogni ulteriore esame della questione è precluso.

4. Le rimanenti censure oggetto del motivo di ricorso risultano, di conseguenza, assorbite.

5. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in relazione alla natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (Cass., Sez.

U. 8.5.2017, n. 11139; Cass., Sez.

U., 27.2.2017, n. 4879; Cass., Sez.

U., 27.12.2016, n. 26995).

La declaratoria di inammissibilità delricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 19993/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 156/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositata il 27/05/2024 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso. Fatti di causa 1. Con atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio l’odierno ricorrente, professore universitario a tempo pieno dal 29.10.1987 al 20.10.2000 e poi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.4.2010, per il danno arrecato all’Università degli Studi di Parma a causa dello svolgimento, negli anni dal 2004 al 2010, di attività extra istituzionale non autorizzata o non autorizzabile, in violazione degli artt. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Parallelamente, il Rettore dell’Università degli Studi di Parma, con apposite note, ha chiesto all’odierno ricorrenteil versamento delle somme percepite in esecuzione degli incarichi non autorizzati (in parte corrispondenti a quelli oggetto del giudizio contabile); avverso tali note il docenteha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato; il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere n. 1129/2018, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo e la conseguente ammissibilità del ricorso straordinario, nonché la prescrizione del diritto dell’Ateneo di richiedere le suddette somme. Il decreto decisorio del ricorso straordinario è stato emesso il 18.2.2022 in conformità al parere del Consiglio di Stato (controricorso, p. 3). 2. La Sezione giurisdizionale regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4/2019, pronunciando sul ricorso della Procura regionale, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti ed ha respinto nel merito la domanda per intervenuta prescrizione. 3. La Procura territoriale ha proposto appello ed ha censurato la decisione per aver dichiarato la prescrizione negando l’occultamento doloso del danno; il docente, con appello incidentale, ha insistito affinché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, ed ha criticato la sentenza di primo grado per la mancata valutazione degli effetti del giudicato formatosi sul parere rilasciato dal Consiglio di Stato, nell’ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato. 4. La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 129/2020, ha rigettato l’appello incidentale dell’odierno ricorrente, confermando la sussistenza della giurisdizione contabile e negando rilevanza, ai fini del giudizio di responsabilità erariale, al procedimento pendente sul ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ha accolto, invece, l’appello principale della Procura,statuendo sulla tempestività dell’azione di responsabilità per mancato decorso del termine prescrizionale, ed ha rinviato il procedimento al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 2, d.lgs. 174 del 2016, per la prosecuzione del giudizio sul merito. 5. La Sezione giurisdizionale regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], dinanzi a cui il procedimento è stato riassunto, con sentenza n. 78/2021 e per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato inammissibili le eccezioni formulate dall’odierno ricorrente in punto di giurisdizione del giudice contabile e inammissibilità dell’azione di responsabilità per effetto del giudicato sulla decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’azione di responsabilità per violazione del ne bis in idem. 6. La Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, adita dal docente, con sentenza n. 156/2024, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha giudicato inammissibili le «eccezioni preliminari attinenti alla giurisdizione e alla prescrizione poiché già oggetto di doppio grado di giudizio e decise, con statuizione non più contestabile, poiché coperta da giudicato, della Seconda Sezione d’appello, con sentenza n. 129 del 2020» (sentenza p. 12). Nell’esaminare specificamente le deduzioni dell’odierno ricorrentein ordine alla prescrizione e alla violazione del principio del ne bis in idem per il giudicato formatosi sul decreto decisorio (nel frattempo pronunciato) del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la sentenza ora impugnata ha ribadito la piena autonomia ed il carattere alternativo dell’azione di responsabilità per omesso riversamento delle somme illecitamente percepite dal pubblico dipendente e dell’azione recuperatoria del credito spettante alla pubblica amministrazione. Ha affermato, richiamando precedenti di legittimità (Cass., Sez. U., 9.6.2020, n. 16722; Cass., Sez. U., 4.1.2012, n. 11; Cass., Sez. U., 22.12.2009, n. 27092; Cass., Sez. U.,3.2.1989, n. 664 ) e della Corte cost. (sentenze n. 104 del 1989 e n. 1 del 2007), che le due azioni possono procedere in modo parallelo, anche quando investono i medesimi fatti materiali, e solo all’esito delle stesse si porrà il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata in sede esecutiva oppure mediante gli ordinari strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti. Ha ribadito che tale assetto non dà luogo ad alcuna questione di giurisdizione ma solo, eventualmente, a problemi di proponibilità o di prosecuzione dell’azione erariale, in caso di integrale e comprovata soddisfazione del danno in altra sede. Poste tali premesse, la Sezione terza ha escluso che potesse configurarsi una violazione del principio del ne bis in idem non essendovi alcuna coincidenza o sovrapposizione tra l’azione intrapresa dal Pavarani col ricorso straordinario al Capo dello Stato per opporsi all’attività di recupero del credito da parte dell’Università e l’azione promossa dalla Procura erariale per il risarcimento del danno da omesso riversamento. Ha, di conseguenza, escluso che il giudicato formatosi sul decreto presidenziale, anche in punto di prescrizione, potesse avere influenza nel giudizio per responsabilità erariale. 7. Per la cassazione della sentenza il docenteha proposto ricorso ai sensi dell’art.111, comma 8, Cost., affidato ad un unico motivo. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria nell’interesse del Pavarani. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso l’odierno ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nonché la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato formatosi sulla giurisdizione per effetto del decreto emesso in esito al ricorso straordinario al Capo dello Stato. Parte ricorrente richiama il parere del Consiglio di Stato, recepito dal decreto presidenziale, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, al contempo delimitando la giurisdizione contabile all’ipotesi in cui la domanda della Procura erariale si fondi su profili di danno diversi dall’omesso versamento dei compensi percepiti dal lavoratore. Censura la sentenza d’appello per avere ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in presenza di un giudicato esterno che tale giurisdizione escludeva rispetto alle domande restitutorie oggetto del giudizio contabile. Assume l’esistenza del giudicato esterno, oltre che sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti, anche sulla prescrizione del diritto dell’Università di richiedere le somme e del correlativo obbligo del Pavarani di versale, risultando perciò precluso alla Corte dei conti di conoscere della stessa questione e decidere su di essa. Contesta che la questione della prescrizione potesse dirsi definita, con valore di giudicato, dalla sentenza n. 129/2020, poiché tale pronuncia ha dichiarato non prescritta l’azione della Procura erariale, per preteso occultamento doloso, e non il diritto di credito nel merito azionato. Denuncia la violazione del principio del ne bis in idemadducendo che la sentenza impugnata si è posta in contrasto col decreto presidenziale che aveva collegato la giurisdizione della Corte dei conti alla domanda di risarcimento di danni ulteriori rispetto al mancato riversamento delle somme percepite per attività extraistituzionali non autorizzate, domanda che reputa non formulata dalla Procura erariale. 2. Il ricorso è inammissibile per essere ormai preclusa ogni questione inerente al riparto di giurisdizione in conseguenza del giudicato interno formatosi sul punto. 2.1. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. L’art. 362, comma 1, c.p.c. stabilisce che le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. L’art. 360, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, stabilisce che non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. 2.2. Con la sentenza n. 25774 del 22.12.2015, le Sezioni unite di questa Corte, superando un precedente orientamento, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «E' immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d'appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal terzo comma del novellato art. 360 cod. proc. civ., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva» (in senso conforme v. Cass., Sez. U., 15.4.21, n. 10015). LeSezioni unite ha nno così chiarito che le sentenze non suscettibili, ai sensi del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., di impugnazione immediata incassazione - ma ricorribili soltanto unitamente alla impugnazione della pronunciadefinitiva (o della sentenza, successivamente resa, che definisce, anche parzialmente, il giudizio) - sono quindi le sentenze meramente endoprocessuali che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva. Hannopuntualizzato che la sentenza del giudice di appello, di rimessione al primo giudice nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., anche se non decidesu un bene della vita e nulla dice sul merito della domanda, è, comunque, una sentenza definitiva perché, concludendo il giudizio dinanzi al giudice d'appello, esclude un ulteriore potere decisorio delmedesimo, essendo l'unica sentenza di quel grado di processo. Difatti, sebbene risolva esclusivamente una “questione” e non definisca ancora la lite sostanziale in essere, essa nondimeno consuma ed esaurisce il compito del giudice di appello ponendo fine al giudizio dinanzi allo stesso. 3. Nel caso in esame, la giurisdizione della Corte dei conti è stata affermata sia dalla sentenza della Sezione regionale n. 4/2019, che nel merito ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, e sia dalla sentenza della Sezione seconda centrale d’appello n. 129/2020; quest’ultima, esclusa la prescrizione dell’azione di responsabilità erariale, ha rinviato al primo giudice per la prosecuzione del giudizio nel merito. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la sentenza d’appello n. 129/2020, pur avendo deciso unicamente la questione pregiudiziale di rito in tema di giurisdizione e la questione preliminare di merito concernente la prescrizione, ha, comunque, assunto carattere definitivo perché ha concluso il processo nel grado di appello; con la conseguenza che la stessa non rientrava nel raggio del divieto posto dall’art. 360, terzo comma c.p.c., ed era, invece, immediatamente ricorribile per cassazione. La sentenza d’appello n. 129/2020 non è stata oggetto di ricorso in cassazione, essendosi il Pavarani limitato a riproporre l’eccezione di difetto di giurisdizione dinanzi al giudice di rinvio, che ne ha correttamente dichiarato l’inammissibilità. Ciò comporta che si è formato il giudicato interno sulla esistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei conti e ogni ulteriore esame della questione è precluso. 4. Le rimanenti censure oggetto del motivo di ricorso risultano, di conseguenza, assorbite. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in relazione alla natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (Cass., Sez. U. 8.5.2017, n. 11139; Cass., Sez. U., 27.2.2017, n. 4879; Cass., Sez. U., 27.12.2016, n. 26995). La declaratoria di inammissibilità delricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr
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