CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione nei confronti del Tribunale di Milano in relazione a due istanze avanzate dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano con cui si chiedeva la revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1) e terzo comma, cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con due distinte sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. In relazione ad entrambe le istanze, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell'esecuzione competente in ragione della sentenza in data 14 ottobre 2020, definitiva in data 1.9.2022, emessa da quel Tribunale / ber decisione divenuta - irrevocabile per ultima. Nel sollevare il conflitto, il Tribunale di Nocera ha rilevato che la competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenuta esecutività di altra sentenza, sicché / nella specie, poiché le istanze di revoca della sospensione condizionale della pena erano state depositate in data 17 maggio 2022, era competente il Tribunale di Milano che aveva pronunciato la sentenza in data 14 dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 30.3.2022, non rilevando il successivo passaggio in giudicato di una pronuncia del Tribunale di Nocera. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a provvedere del Tribunale di Milano, che per primo l'ha declinata. 3. Ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014 - dep. 12/02/2014, Rv. 259171), e ciò anche laddove tale provvedimento non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale. Detto principio di carattere generale in ambito esecutivo, prescrive che deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l'anteriore deposito dell'atto nella segreteria del Pubblico ministero che concretamente cura l'esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull'istanza (Sez. 1, n. 16960 del 13/03/2018, Rv. 272708). 4. Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che all'epoca di presentazione dell'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal Pubblico ministero e depositata in cancellaria in data 17 maggio 2022, la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella pronunciata dal Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2021, irrevocabile il 30 marzo 2022, sicché ad essa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che pertanto deve essere indicato nel Tribunale di Milano. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gen