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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21187/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U2) N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dei ricorsi della comune difesa risultano generici e declinati in fatto; ritenuto che generico risulta il primo motivo con cui si assume che i ricorrenti avessero agito per legittima difesa e comunque in presenza dei presupposti dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale evidenziato le fasi dell'aggressione portata alla persona offesa anche, per quel che concerne [OSCURATO:PERSONA], con l'uso di un coltello in ordine al quale i testi hanno concordemente riferito; rilevato che generico risulta il secondo motivo con cui si assume l'inattendibilità della teste Sanna, persona presente per caso sul posto che ebbe a rendere dichiarazioni in linea con quelle della persona offesa ed altro teste; rilevato che generico risulta il terzo motivo che riprende i motivi, sulla cui inammissibilità si è detto, primo e secondo circa la sussistenza delle esimenti, sull'assunto dell'erronea valutazione del compendio probatorio, al contempo tentando di assegnare una diversa valenza allo stesso adeguatamente apprezzato nella competente sede di merito; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U2) N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dei ricorsi della comune difesa risultano generici e declinati in fatto; ritenuto che generico risulta il primo motivo con cui si assume che i ricorrenti avessero agito per legittima difesa e comunque in presenza dei presupposti dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale evidenziato le fasi dell'aggressione portata alla persona offesa anche, per quel che concerne [OSCURATO:PERSONA], con l'uso di un coltello in ordine al quale i testi hanno concordemente riferito; rilevato che generico risulta il secondo motivo con cui si assume l'inattendibilità della teste Sanna, persona presente per caso sul posto che ebbe a rendere dichiarazioni in linea con quelle della persona offesa ed altro teste; rilevato che generico risulta il terzo motivo che riprende i motivi, sulla cui inammissibilità si è detto, primo e secondo circa la sussistenza delle esimenti, sull'assunto dell'erronea valutazione del compendio probatorio, al contempo tentando di assegnare una diversa valenza allo stesso adeguatamente apprezzato nella competente sede di merito; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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