CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 05617/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ho-g [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 8 maggio 2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano in riferimento al reato di cui all'art.13 comma 13 d.lgs. n.286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a temi oggetto di deduzione con i motivi di appello. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera riproposízione di doglianze oggetto di congrua e completa argomentazione nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente