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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 20206/2025

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nte ORDINANZA sul ricorso n. 11707/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da gli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA]Amelio e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata elettivamente in Roma, via Ovidio 32, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenzen. 185/2024 pubblicata il 26 marzo 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tribunale di Siena contro il licenziamento a lui intimato dall’[OSCURATO:SOCIETA], con condanna alla reintegra e al versamento di quanto dovutogli.

Il Tribunale di Siena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 187/2022, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 185/2024, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.in quanto la corte territoriale non avrebbe motivato la sua adesione alla tesi del Tribunale di Siena.

In particolare, si sarebbe limitata a dare una sommaria motivazione circa il perfezionamento della comunicazione del licenziamento, senza chiarire perché avesse ritenuto tempestive la segnalazione del responsabile della struttura presso cui prestava servizio e la contestazione concernente la commissione del fatto.

La censura è inammissibile, atteso che la Corte d’appello di Firenze ha fondato la sua decisione sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, come pure il Tribunale di Siena.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto tale circostanza decisiva ai fini del rigetto del gravame, motivando con chiarezza il suo convincimento e le ragioni poste a suo fondamento.

Questa parte della sentenza, però, non è stata oggetto di impugnazione. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensoe € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 11707/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da gli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA]Amelio e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata elettivamente in Roma, via Ovidio 32, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenzen. 185/2024 pubblicata il 26 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tribunale di Siena contro il licenziamento a lui intimato dall’[OSCURATO:SOCIETA], con condanna alla reintegra e al versamento di quanto dovutogli. Il Tribunale di Siena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 187/2022, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 185/2024, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.in quanto la corte territoriale non avrebbe motivato la sua adesione alla tesi del Tribunale di Siena. In particolare, si sarebbe limitata a dare una sommaria motivazione circa il perfezionamento della comunicazione del licenziamento, senza chiarire perché avesse ritenuto tempestive la segnalazione del responsabile della struttura presso cui prestava servizio e la contestazione concernente la commissione del fatto. La censura è inammissibile, atteso che la Corte d’appello di Firenze ha fondato la sua decisione sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, come pure il Tribunale di Siena. Il giudice di secondo grado ha ritenuto tale circostanza decisiva ai fini del rigetto del gravame, motivando con chiarezza il suo convincimento e le ragioni poste a suo fondamento. Questa parte della sentenza, però, non è stata oggetto di impugnazione. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensoe € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co
Sentenza Cassazione n. 20206/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris