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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30313/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la sospensione, in luogo della revoca, della patente di guida; sanzione amministrativa accessoria ordinata, la seconda, con la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'articolo 589-bis, primo e ottavo comma, cod. pen., pronunciata dal medesimo giudice in data 4 aprile 2018, irrevocabile l'11 maggio 2018.

La richiesta si basava sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'articolo 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, giuridicamente argomentando a contrasto della decisione impugnata e a sostegno della doverosità dell'intervento mitigatore del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - successiva sia al ricorso, che al provvedimento impugnato - che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».

La sentenza n. 68 del 2021 rammenta come il citato art. 30, quarto comma, riflettendo il principio di legalità costituzionale della pena, già comporti che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale che rimoduli in mitius il trattamento sanzíonatorio della fattispecie, quest'ultimo debba essere, finché in corso, riportato a Costituzione; prevalendo detto principio sulle esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l'istituto del giudicato.

Il principio deve estensivamente applicarsi, per necessità costituzionale, anche rispetto alle sanzioni formalmente amministrative, ma dalla natura materialmente punitiva; natura che essenzialmente riveste la sanzione della revoca della patente di guida, accessoria alla commissione di reati riguardanti la circolazione stradale.Avendo il diritto vivente, anteriormente formatosi, negato la possibilità dell'estensione, la sentenza n. 68 del 2021 interviene ad eliminare l'antinomia tra ordinamento giuridico e valori costituzionali.

2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata perché dia corso agli adempimenti conseguenti al mutato quadro normativo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la sospensione, in luogo della revoca, della patente di guida; sanzione amministrativa accessoria ordinata, la seconda, con la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'articolo 589-bis, primo e ottavo comma, cod. pen., pronunciata dal medesimo giudice in data 4 aprile 2018, irrevocabile l'11 maggio 2018. La richiesta si basava sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'articolo 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, giuridicamente argomentando a contrasto della decisione impugnata e a sostegno della doverosità dell'intervento mitigatore del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - successiva sia al ricorso, che al provvedimento impugnato - che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)». La sentenza n. 68 del 2021 rammenta come il citato art. 30, quarto comma, riflettendo il principio di legalità costituzionale della pena, già comporti che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale che rimoduli in mitius il trattamento sanzíonatorio della fattispecie, quest'ultimo debba essere, finché in corso, riportato a Costituzione; prevalendo detto principio sulle esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l'istituto del giudicato. Il principio deve estensivamente applicarsi, per necessità costituzionale, anche rispetto alle sanzioni formalmente amministrative, ma dalla natura materialmente punitiva; natura che essenzialmente riveste la sanzione della revoca della patente di guida, accessoria alla commissione di reati riguardanti la circolazione stradale.Avendo il diritto vivente, anteriormente formatosi, negato la possibilità dell'estensione, la sentenza n. 68 del 2021 interviene ad eliminare l'antinomia tra ordinamento giuridico e valori costituzionali. 2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata perché dia corso agli adempimenti conseguenti al mutato quadro normativo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale d
Sentenza Cassazione n. 30313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris