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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39384/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata applicazione della circostanza di cui all'art.62, n. 3 cod. pen. è riproduttivo di una censura disattesa, sulla base della mancata individuazione dei presupposti in fatto, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato come l'attivismo dell'imputato, notato lanciare bottiglie contro le forze di Polizia, fosse incompatibile con la dedotta circostanza di essersi lasciato trascinare dalla folla in un corteo vietato dall'autorità.

Il preteso condizionamento della volontà dell'imputato è stato, altresì, correttamente ritenuto recessivo ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la pluralità dei lanci di cui l'imputato era stato autore, incompatibile con una valutazione attenuata della sua responsabilità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata applicazione della circostanza di cui all'art.62, n. 3 cod. pen. è riproduttivo di una censura disattesa, sulla base della mancata individuazione dei presupposti in fatto, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato come l'attivismo dell'imputato, notato lanciare bottiglie contro le forze di Polizia, fosse incompatibile con la dedotta circostanza di essersi lasciato trascinare dalla folla in un corteo vietato dall'autorità. Il preteso condizionamento della volontà dell'imputato è stato, altresì, correttamente ritenuto recessivo ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la pluralità dei lanci di cui l'imputato era stato autore, incompatibile con una valutazione attenuata della sua responsabilità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39384/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris