CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 38063/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso 13686/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale capogruppo della R.T.I. con l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro R.G.N. 13686/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, Ministero delle Infrastrutture; - intimati - avverso la sentenza n. 234/2015 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale capogruppo della R.T.I. con l'impresa [OSCURATO:PERSONA] SPA risulta essere stato notificato al Ministero delle Infrastrutture ed a [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 10/6/2016; - In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. (Cass. Sez. U. n. 608 del 15/01/2015); - Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Ministero delle Infrastrutture ed a cassa depositi e Prestiti presso l'Avvocatura Generale dello Stato. P.Q.M. R.G.N. 13686/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - Rinvia a [OSCURATO:PERSONA] per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Ministero delle Infrastrutture ed a cassa depositi e Prestiti presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria. - Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Così deciso in Roma, il giorno 19 ot