CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25384/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- i vre,C cont ro /1/1/1 S h-241( MINISTERO DEL LAVORO (— —E [OSCURATO:PERSONA]/ elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 29/2016, depositata il 18/07/2016, R.G.N. 237/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 29/2016 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Ancona in ragione della omessa concessione del riposo settimanale obbligatorio, del superamento delle 40 ore settimanali del normale orario di lavoro nonché per la omessa ed inesatta registrazione sui prospetti paga delle giornate di lavoro non registrate. La corte di merito aveva ritenuto che la ricorrente, quale autrice delle violazioni contestate, fosse direttamente responsabile delle stesse e che solo in via solidale fosse anche responsabile la persona giuridica o l'imprenditore di riferimento (art. 61.n.689/81); aveva ancora ritenuto che la corte di merito avesse ben valutato gli elementi probatori, anche in via di presunzioni, attestativi della presenza dei lavoratori , di sabato, presso la sede della Fincantieri, e, quindi, della prestazione di lavoro anche in tali giorni, a fronte della assenza di prova contraria. Infondata era anche valutata la eccezione circa la erroneità della determinazione delle sanzioni, in quanto, applicato ratione temporis, l'art. 9,co.1 Dlgs n.66/2003 vigente all'epoca, non era invocabile l'istituto del cumulo. Avverso tale decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Ancona. All'odierna adunanza la causa, proveniente da precedente rinvio per assenza dell'originario consigliere relatore, era decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.158 e 161 c.p.c. ( in relazione all'articolo 360 co.1 n. 4 c.p.c) per essere stata, la causa in esame, decisa dalla Sezione lavoro della Corte di appello di Ancona e non invece dalla Sezione civile. La doglianza richiama la questione della ripartizione di competenze tra il giudice del lavoro ed il giudice civile in tema di opposizione alle ordinanze- ingiunzione. Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Cass.. SSUU n. 2145/21), che "quanto alla opportunità che tutte le opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni lavoristiche siano attribuite al giudice specializzato del lavoro, si rileva che la questione incide non già sulla sfera di competenza del giudice ma su semplici modalità organizzative del lavoro all'interno degli uffici giudiziari, per cui gli inconvenienti denunciati si risolvono in ragioni di mera opportunità, che possono essere soddisfatte con provvedimenti organizzativi interni che dispongano l'assegnazione tabellare di tali controversie ai giudici del lavoro, salvaguardandone e rafforzandone così la specializzazione; in ordine alle possibili connessioni tra violazioni concernenti le omissioni contributive e le altre violazioni attinenti al rapporto di lavoro o di previdenza, spesso rilevate da verbali di accertamento congiunti o scaturenti da medesimi fatti sostanziali, si osserva che l'ordinamento già prevede il rimedio di cui all'art. 40 c.p.c. o all'art. 273 c.p.c., allorché le controversie pendono dinanzi allo stesso giudice (inteso come ufficio giudiziario), con possibilità di trattazione congiunta". Il motivo, che peraltro non contiene indicazioni di nessun genere su eventuali pregiudizi sostanziali o processuali conseguiti alla scelta organizzativa, deve pertanto essere disatteso. 2) La seconda doglianza riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 codice civile, 115, 116 c.p.c., ( in relazione all'art.360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte di appello omesso di dichiarare e rilevare la mancanza di prova circa l' effettiva prestazione lavorativa dei dipendenti della ditta Papa in alcune giornate coincidenti con il sabato e la domenica. Il motivo si appalesa inammissibile poiché la sentenza in esame, sul punto, conferma la valutazione già assunta dal tribunale utilizzando un quadro probatorio ( si richiama tra gli altri elementi la presenza dei lavoratori in azienda di sabato attestata dalle timbrature del badge) anche corroborato da presunzioni, non adeguatamente contrastato da elementi probatori di segno contrario, il cui onere di allegazione incombeva sulla ricorrente. 3) Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione nell'articolo 18 bis del d.lvo n. 66/2003 per avere la Corte di appello omesso di valutare la denunciata erroneità nella determinazione delle sanzioni. 4) -Con il quarto motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 legge n.4/1953 vigente all'epoca del rapporto in contestazione,(in relazione all'articolo 360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte di merito omesso di valutare l'errata applicazione delle sanzioni. Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto dirette a rilevare l'erroneità del calcolo delle sanzioni irrogate. Questa Corte ha precisato che "In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; ai fini della individuazione delle sanzioni da cumulare, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della Corte cost. 4 giugno 2014 n. 153, va applicata, per il principio della cd. reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della I. n. 370 del 1934, benché abrogate dalla disposizione dichiarata incostituzionale, privata fin dall'origine di efficacia e quindi anche degli effetti abrogativi che produceva" (Cass n. 12659/2019) Deve peraltro soggiungersi che "nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 ( Cass.n. 11481/2020). Alla luce dei principi richiamati deve escludersi la erroneità nella considerazione delle singole contestazioni, trattandosi di sanzioni di natura amministrativa; deve peraltro ritenersi comunque estranea alla natura del giudizio di legittimità la censura diretta a richiedere una ri-determinazione delle dette sanzioni, trattandosi di attività tipica del giudice del merito non sindacabile in questa sede se non con riferimento ai limiti di legge previsti, non invocati nelle censure proposte. 5)- Con ultimo motivo è dedotta la violazione falsa applicazione dell'articolo 4 , co.2, d.lvo 66/2003 (in relazione all'art. 360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c.) per avere la Corte di appello omesso di rilevare l'assenza della indicazione del metodo di calcolo seguito dagli accertatori in materia di riposo settimanale. Parte ricorrente si duole della mancata valutazione da parte della corte territoriale della eccezione sollevata in prime cure circa il metodo di calcolo seguito dagli ispettori per valutare i riposi dei singoli lavoratori. La censura è inammissibilmente formulata e proposta poiché richiama una eccezione, peraltro sollevata in primo grado, senza dar conto di come tale eccezione, di cui non è inserito il contenuto, sia stata richiamata dinanzi al giudice di appello. Il motivo non consente, pertanto, nessuna possibilità di valutazione. Il ricorso, per le esposte ragioni, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. bei t P.Q.M. La Corte i ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma in da