CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, plurime tipologie di sostanza stupefacente. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'uso personale dello stupefacente, che era detenuto in due involucri ed acquistato con i proventi del proprio lavoro, stante l'assenza di strumenti per il confezionamento. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla confisca del denaro, trattandosi di condotta di mera detenzione, che non produce profitto di reato. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti inferito la destinazione allo spaccio da una pluralità di elementi: la diversa tipologia delle sostanze detenute, indicativa della non riconducibilità a un uso meramente personale; le modalità di custodia, essendo la droga suddivisa in due distinti involucri di plastica; nonché il contesto spazio-temporale dei fatti, avvenuti in una zona della città metropolitana notoriamente interessata da attività di spaccio. A ciò si aggiunge la condotta dell'imputato, sorpreso dagli operanti in compagnia di un altro soggetto mentre tentava di disfarsi della sostanza stupefacente, lanciando gli involucri dalla finestra. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M