CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania 1'11 luglio 2014 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un assegno contraffatto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo; violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'articolo 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame. La corte ha infatti valorizzato la negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi e gravi pregiudizi anche specifici . La pena è stata determinata in misura contenuta, previo riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, nonostante l'obiettiva gravità del fatto e soprattutto la spiccata capacità a delinquere dell'imputato gravato da diversi precedenti penali. È noto infatti che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali. (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242667 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 TV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]