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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 33837/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17492/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 327/2014, depositata il 19/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ricorsi, impugnò presso la Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Cuneo gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione Irpef, per il 2006 e il 2007, redditi non dichiarati, ricostruiti con metodo sintetico sulla base del possesso di due autovetture ([OSCURATO:PERSONA] 4 e Citroën) e di un immobile adibito ad abitazione principale, di proprietà del coniuge del contribuente;

2. la C.T.P., riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, con sentenza n. 120/02/2012, che confermava gli avvisi di accertamento, ma escludeva l’applicazione delle sanzioni;

3. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riuniti gli appelli delle parti sui capi di rispettiva soccombenza, in riforma della decisione di primo grado, testualmente (cfr. il dispositivo della pronuncia in esame) ha così deciso: «esclude dall’accertamento il reddito dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], mandando all’Ufficio il ricalcolo del reddito complessivo.

Conferma nel resto la sentenza di primo grado […]»;

4. l’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione di appello; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Nullità della sentenza: violazione dell’art. 36, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – Vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], si censura la contraddittorietà della sentenza impugnata che, nella narrativa, così si esprime: «la società Trevi ha acquistato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e concessa poi in comodato d’uso al contribuente», mentre, in parte motiva, afferma l’esatto contrario, e cioè che il contratto di comodato era idoneo a dimostrare che il contribuente non aveva la disponibilità dell’autovettura, che era data in comodato alla società Trevi, alla quale soltanto (testualmente) “risultano imputabili” le spese relative;

2. con il secondo motivo [«2) Nullità della sentenza: violazione dell’art.329 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia assume che il contribuente ha proposto due appelli, entrambi tempestivi: il primo relativo all’accertamento per il 2007 e il secondo relativo all’accertamento per il 2006.

Deduce quindi che l’appello proposto per primo dovrebbe comportare l’acquiescenza sull’accertamento non impugnato e che risulterebbe inammissibile l’appello proposto per secondo, testualmente (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione) «relativo all’annualità 2007»;

3. con il terzo motivo [«3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.p.r. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha escluso che le spese relative alla [OSCURATO:PERSONA] 4 costituissero un indice di capacità reddituale in ragione dell’esistenza di un comodato d’uso dell’autovettura, concluso dal contribuente con la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., di cui il comodante era socio, senza verificare se le spese di gestione dell’autoveicolo imputate a quest’ultimo fossero o meno sostenute da terzi;

4. con il quarto motivo [«4) Nullità della sentenza: violazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che non ha pronunciato sull’appello dell’ufficio avverso il capo della decisione di primo grado che escludeva l’applicazione delle sanzioni;

5. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo motivo;

5.1. è ius receptum (cfr. Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»;

5.2. nella specie, come prospetta l’ufficio, il ragionamento su cui poggia la sentenza è contraddittorio e obiettivamente incomprensibile a causa dell’inconciliabilità della seguenti asserzioni: (i) nella narrativa si riferisce che la società Trevi ha acquistato la [OSCURATO:PERSONA] 4 che poi ha concesso in comodato d’uso al contribuente; (ii) viceversa, nella motivazione si afferma che l’automobile (cfr. pag. 4 della sentenza) «quantunque intestata al contribuente, non può entrare nel computo per l’accertamento sintetico poiché, in ragione di detto contratto di comodato, tutte le spese relative alla stessa autovettura risultano imputabili a carico della ditta [OSCURATO:PERSONA] compreso quelle riguardanti l’assicurazione e la tassa di circolazione»;

6. il secondo motivo è inammissibile;

6.1. la censura è male articolata —perché, dal suo tenore testuale, non è possibile comprendere se, a parere dell’ufficio, il contribuente avrebbe prestato acquiescenza rispetto all’accertamento per il periodo d’imposta 2006 o a quello per il periodo d’imposta 2007 —, e inammissibilmente nuova, perché non è stata sollevata nel giudizio di appello, ma viene proposta, per la prima volta, in sede di legittimità;

7. il quarto motivo è fondato;

7.1. ricorre il prospettato error in procedendo in quanto la sentenza impugnata - che pure dà atto (nello svolgimento del processo) dell’appello dell’ufficio sul capo della decisione di primo grado che ha escluso l’applicazione delle sanzioni - non reca alcuna statuizione, esplicita o implicita, sul tema delle sanzioni;

8. in conclusione, accolti il primo e il quarto motivo, assorbito il terzo motivo e dichiarato inammissibile il secondo motivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17492/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 327/2014, depositata il 19/02/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ricorsi, impugnò presso la Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Cuneo gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione Irpef, per il 2006 e il 2007, redditi non dichiarati, ricostruiti con metodo sintetico sulla base del possesso di due autovetture ([OSCURATO:PERSONA] 4 e Citroën) e di un immobile adibito ad abitazione principale, di proprietà del coniuge del contribuente; 2. la C.T.P., riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, con sentenza n. 120/02/2012, che confermava gli avvisi di accertamento, ma escludeva l’applicazione delle sanzioni; 3. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riuniti gli appelli delle parti sui capi di rispettiva soccombenza, in riforma della decisione di primo grado, testualmente (cfr. il dispositivo della pronuncia in esame) ha così deciso: «esclude dall’accertamento il reddito dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], mandando all’Ufficio il ricalcolo del reddito complessivo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado […]»; 4. l’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione di appello; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Nullità della sentenza: violazione dell’art. 36, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – Vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], si censura la contraddittorietà della sentenza impugnata che, nella narrativa, così si esprime: «la società Trevi ha acquistato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e concessa poi in comodato d’uso al contribuente», mentre, in parte motiva, afferma l’esatto contrario, e cioè che il contratto di comodato era idoneo a dimostrare che il contribuente non aveva la disponibilità dell’autovettura, che era data in comodato alla società Trevi, alla quale soltanto (testualmente) “risultano imputabili” le spese relative; 2. con il secondo motivo [«2) Nullità della sentenza: violazione dell’art.329 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia assume che il contribuente ha proposto due appelli, entrambi tempestivi: il primo relativo all’accertamento per il 2007 e il secondo relativo all’accertamento per il 2006. Deduce quindi che l’appello proposto per primo dovrebbe comportare l’acquiescenza sull’accertamento non impugnato e che risulterebbe inammissibile l’appello proposto per secondo, testualmente (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione) «relativo all’annualità 2007»; 3. con il terzo motivo [«3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.p.r. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha escluso che le spese relative alla [OSCURATO:PERSONA] 4 costituissero un indice di capacità reddituale in ragione dell’esistenza di un comodato d’uso dell’autovettura, concluso dal contribuente con la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., di cui il comodante era socio, senza verificare se le spese di gestione dell’autoveicolo imputate a quest’ultimo fossero o meno sostenute da terzi; 4. con il quarto motivo [«4) Nullità della sentenza: violazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che non ha pronunciato sull’appello dell’ufficio avverso il capo della decisione di primo grado che escludeva l’applicazione delle sanzioni; 5. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo motivo; 5.1. è ius receptum (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»; 5.2. nella specie, come prospetta l’ufficio, il ragionamento su cui poggia la sentenza è contraddittorio e obiettivamente incomprensibile a causa dell’inconciliabilità della seguenti asserzioni: (i) nella narrativa si riferisce che la società Trevi ha acquistato la [OSCURATO:PERSONA] 4 che poi ha concesso in comodato d’uso al contribuente; (ii) viceversa, nella motivazione si afferma che l’automobile (cfr. pag. 4 della sentenza) «quantunque intestata al contribuente, non può entrare nel computo per l’accertamento sintetico poiché, in ragione di detto contratto di comodato, tutte le spese relative alla stessa autovettura risultano imputabili a carico della ditta [OSCURATO:PERSONA] compreso quelle riguardanti l’assicurazione e la tassa di circolazione»; 6. il secondo motivo è inammissibile; 6.1. la censura è male articolata —perché, dal suo tenore testuale, non è possibile comprendere se, a parere dell’ufficio, il contribuente avrebbe prestato acquiescenza rispetto all’accertamento per il periodo d’imposta 2006 o a quello per il periodo d’imposta 2007 —, e inammissibilmente nuova, perché non è stata sollevata nel giudizio di appello, ma viene proposta, per la prima volta, in sede di legittimità; 7. il quarto motivo è fondato; 7.1. ricorre il prospettato error in procedendo in quanto la sentenza impugnata - che pure dà atto (nello svolgimento del processo) dell’appello dell’ufficio sul capo della decisione di primo grado che ha escluso l’applicazione delle sanzioni - non reca alcuna statuizione, esplicita o implicita, sul tema delle sanzioni; 8. in conclusione, accolti il primo e il quarto motivo, assorbito il terzo motivo e dichiarato inammissibile il secondo motivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
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