CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 11388/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14698/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ MORPURGO ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2008/2019,depositata i l 10/12/2019 , R.G.N. 1223/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n.2008/2019 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA] e art.7 dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati. La corte territoriale aveva ritenutoperdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso cui resistevano i predetti lavoratori con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (20.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dei controricorrenti Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto