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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 11388/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14698/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ MORPURGO ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2008/2019,depositata i l 10/12/2019 , R.G.N. 1223/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n.2008/2019 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA] e art.7 dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati.

La corte territoriale aveva ritenutoperdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.

Avverso detta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso cui resistevano i predetti lavoratori con controricorso.

Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (20.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dei controricorrenti Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14698/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ MORPURGO ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2008/2019,depositata i l 10/12/2019 , R.G.N. 1223/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n.2008/2019 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA] e art.7 dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati. La corte territoriale aveva ritenutoperdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso cui resistevano i predetti lavoratori con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (20.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dei controricorrenti Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto
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