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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32444/2026

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12/02/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i due motivi con i quali si deduce, rispettivamente, laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 cod. pen.nonché il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, sono la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato che i motivi, oltre che generici sono altresì manifestamenteinfondati, poiché:- con riguardo al primo motivo, i giudici hanno evidenziato come dagli attiemergesse che l’imputata fosse anagraficamente inserita nel nucleo familiaredella madre e preso la stessa formalmente residente, nella medesima città eaddirittura nella stessa via, circostanza idonea ad escludere la ricorrenzadell’esimente ex art. 54 cod. pen. (pg. 2 e 3);- in relazione al secondo motivo, è destituita di fondamento l’asserzionedifensiva della omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuantigeneriche, motivazione per contro presente e del tutto adeguata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/02/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i due motivi con i quali si deduce, rispettivamente, laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 cod. pen.nonché il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, sono la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato che i motivi, oltre che generici sono altresì manifestamenteinfondati, poiché:- con riguardo al primo motivo, i giudici hanno evidenziato come dagli attiemergesse che l’imputata fosse anagraficamente inserita nel nucleo familiaredella madre e preso la stessa formalmente residente, nella medesima città eaddirittura nella stessa via, circostanza idonea ad escludere la ricorrenzadell’esimente ex art. 54 cod. pen. (pg. 2 e 3);- in relazione al secondo motivo, è destituita di fondamento l’asserzionedifensiva della omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuantigeneriche, motivazione per contro presente e del tutto adeguata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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