CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2021
Cassazione n. 27257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) t [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 15/03/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 11/02/2019, confermava la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1. violazione dell'art. 606, comma 1°, lettere B) ed E) cod.proc.pen. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla mancata correlazione tra imputazione e pronuncia; 2. violazione dell'art. 606, comma 1°, lettere B) ed E) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis cod.pen. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa; la Corte di appello ha evidenziato gli elementi probatori che sono alla base della pronuncia di condanna, valorizzando - come da stessa richiesta dell'imputato - "il breve lasso di tempo intercorso tra la sottrazione dell'autovettura ed il suo rinvenimento [...] che rende estremamente improbabile che il prevenuto, in quel brevissimo arco temporale, abbia ricevuto la vettura dall'autore del furto". t'1/4-1 Ha precisato, inoltre, come la contestazione contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 624 - 625 n. 7 cod.pen. e, dunque, "la diversa qualificazione non lede i diritti della difesa'. Da ultimo, infondato è pure l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deplora doglianze reiterative circa l'eccessività della pena, già ritenute non accoglibili dalla Corte di appello aquilana (cfr. pag. 4 della sentenza). Ed infatti, la gravità dei fatti, desunta - altresì - dalla circostanza che l'imputato si sia spostato dal suo luogo di residenza per commettere il reato, i precedenti penali riportati e la totale carenza di altri elementi favorevoli precludono le concessioni delle attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore