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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 06212/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 13/07/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 marzo 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90, commesso in Napoli il 9 marzo 2021 con recidiva specifica e reiterata; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici da considerare ai fini di una maggiore mitigazione della pena, nonché per la manifesta infondatezza della censura, considerato che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, seppur non nella massima estensione, con motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto insindacabile in sede di legittimità; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 13/07/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 marzo 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90, commesso in Napoli il 9 marzo 2021 con recidiva specifica e reiterata; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici da considerare ai fini di una maggiore mitigazione della pena, nonché per la manifesta infondatezza della censura, considerato che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, seppur non nella massima estensione, con motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto insindacabile in sede di legittimità; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 06212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris