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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05926/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, limitatamente al capo riguardante il delitto di truffa, con elisione della parte di pena, e rigetto nel resto . [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe conferma la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per peculato (art. 314 cod. pen.) (capo a) e truffa ai danni dello Stato ;art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.) (capo b), rispettivamente, perché utilizzava per ragioni personali e fuori dell'orario di lavoro l'autovettura di proprietà della ASL, di cui aveva la disponibilità in ragione del suo servizio di veterinario e perché, inducendo attraverso artifizi in errore l'amministrazione di appartenenza circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, Si procurava un ingiusto profitto, pari alla retribuzione indebitamente percepita, con corrispettivo danno per l'ente pubblico di appartenenza.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo avvocato, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti cinque motivi di ricorso.

2.1. Erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché illogicità della motivazione per violazione degli artt. 525, comma 2, 468 e 493 cod. proc. pen., e delle norme sul diritto di difesa.

In secondo grado il ricorrente aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle suddette disposizioni, in relazione alla mancata concessione di un breve termine per depositare una nuova lista testi allo scopo di chiedere l'ammissione di nuove prove dichiarative e presentare nuove richieste di prova a seguito di un mutamento improvviso ed inaspettato del collegio giudicante.

La Corte di appello rigettava la richiesta ritenendola ingiustificata e verosimilmente dilatoria, in palese contrasto con l'insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui le difese hanno, in questo caso, diritto a un breve rinvio.

2.2. Erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché illogicità di motivazione per violazione delle norme sul diritto di difesa, del principio di oralità e del contraddittorio, e per travisamento della prova.

La Corte d'Appello non ha accolto il motivo di ricorso in cui si deduceva l'illegittima acquisizione al fascicolo dibattimentale delle annotazioni di P.G. sui pedinamenti, appostamenti e tracciati GPS, nonostante la specifica opposizione della difesa e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali atti sono ripetibili, potendo i loro risultati entrare nella valutazione probatoria del giudice tramite la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria.

In particolare, la Corte di appello, pur ritenendo tali atti ripetibili, affermava che i suddetti elementi investigativi erano entrati nella valutazione probatoria del giudice attraverso la precisa e puntuale ricostruzione effettuata in sede dibattimentale dai testi di polizia giudiziaria, laddove, invece un teste era stato interrotto dal collegio di primo grado, che decideva senza il consenso della difesa, in violazione del principio di oralità; l'altro aveva reso una deposizione parziale che doveva essere confrontata con quello di altro teste.2.3.

Violazione della legge penale sostanziale e difetto della motivazione (artt. 125 e 546 cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per peculato.

La sentenza di secondo grado, motivando in modo soltanto apparente, ha disatteso le deduzioni della difesa e gli elementi probatori emersi dalle testimonianze le quali dimostravano che: il ricorrente, in quel periodo, prestava il suo servizio di veterinario in una unità operativa semplice all'interno di un'unità operativa complessa che si occupava di randagismo, con compiti estremamente ampi (che lo costringevano a continui spostamenti), in una zona territoriale molto estesa, rispondendo alle richieste di intervento urgente anche al di fuori dell'orario di lavoro, con modalità organizzative di lavoro flessibili e orientate al conseguimento di obiettivi; la macchina di servizio era stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della tipologia di lavoro che questi era chiamato a realizzare, la quale implicava una moltitudine di adempimenti e aveva carattere flessibile; non c'era prova che il protocollo che disciplinava l'uso dell'auto fosse stato notificato, e quindi noto, a quei tempi all'imputato; il kit in dotazione dei veterinari comprendeva medicine che, per un verso, dovevano essere conservate a basse temperature (e che, pertanto, in mancanza di soluzioni alternative, dovevano essere portate a casa), per altro verso, erano pericolose, come quella usata per l'eutanasia, medicinali che andavano custoditi sotto la responsabilità del veterinario stesso, senza che, in quel periodo, la struttura di appartenenza del ricorrente offrisse un locale dove riporli in sicurezza.

Tali circostanze, ed in particolare la costante reperibilità del ricorrente (ben oltre gli orari di lavoro e sulla base delle urgenze), spiegano perché questi portasse presso la propria abitazione l'auto di servizio.

I giudici di merito non hanno quindi motivato, se non in modo apparente, riguardo all'insussistenza della condotta di "appropriazione', dovendosi escludere che l'imputato si comportasse nei confronti del bene uti dominus.

2.4. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di derubricare il reato contestato in peculato d'uso.

La Corte d'appello argomenta in modo soltanto apparente la corfigurabilità del delitto di peculato, limitandosi ad affermare che il delitto è integrato in ragione dell'utilizzo continuativo e sistematico dell'autovettura di servizio, senza effettuare alcuna correlazione con la condotta del ricorrente e con la sua intenzione, quali risultati dalle emergenze processuali, che hanno dimostrato come la prassi di affidare l'auto di servizio al destinatario, senza obbligo di riportarla presso la struttura di riferimento, dipendesse anche da ragicni di economia, essendo i veterinari chiamati a prestare servizio in quarantasei Comuni, anche lontani dalla sede, e avendo comunque l'imputato la responsabilità della custodia dell'auto (e del kit in essa contenuto), in mancanza - ai tempi dei fatti - di posti recintati dove parcheggiarle.2.5.

Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della truffa ai danni dello Stato.

La sentenza di secondo grado ha fondato la conferma della condanna sulle sole annotazioni di P.G., illegittimamente acquisite, e comunque su una prova inesistente, riportando pedissequamente l'affermazione della sentenza di primo grado, per cui l'imputato avrebbe presentato fogli di presenza con orari di lavoro diversi da quelli effettivamente svolti.

In realtà, la presenza sul posto di lavoro era rilevata mediante la timbratura del cartellino e l'imputato non era tenuto a presentare fogli di presenza, essendo la sua attività flessibile ed organizzata per obiettivi, piuttosto che per ore settimanali.

Ai veterinari spettava esclusivamente l'indennità di pronta disponibilità e non la remunerazione delle eventuali ore di straordinario svolte.

La sentenza di appello non motiva, se non in modo apparente, sul punto, trascurando di considerare, quindi, come il rientro a casa non equivalesse a un fine- turno e che la retribuzione del veterinario era del tutto slegata dalle ore di lavoro effettivamente prestate (e legata invece al suddetto raggiungimento di obiettivi), non risultando dunque provata nemmeno la realizzazione di un danno all'ente di appartenenza del ricorrente.

3. L'ASL, costituita parte civile nel procedimento in oggetto, presenta memoria conclusionale in cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e che [OSCURATO:PERSONA] sia condannato al risarcimento del danno.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, inerente alla denegata richiesta di rinvio per la presentazione di nuova lista testi.

La sentenza emessa a Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754, ripetutamente richiamata nel ricorso, nell'affermare tale diritto, lascia però fermo il potere di apprezzamento del giudice in ordine alla non manifesta superfluità della rinnovazione.

La sentenza dispone, in particolare, che «l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa».

Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte d'appello rileva come, a fronte dell'avvenuto mutamento nella composizione del collegio, la difesa fosse stata invitata a formulare le proprie richieste istruttore e che, ciò nonostante, ha ritenuto di non avvalersi di tale diritto, chiedendo esclusivamente un rinvio, meramente esplorativo, in quanto privo di indicazioni sui nuovi temi di prova su cui sollecitare l'audizione di altri testi, richiesta giustamente ritenuta dal giudice di primo grado dilatoria.

Reputa inoltre corretta la decisione di respingere la richiesta di nuova audizione di un teste già sentito, a fronte dell'insufficiente argomentazione sulla sua decisività.

Avendo dunque il Tribunale messo la difesa nelle condizioni di interloquire immediatamente ed avendo la Corte d'appello motivatamente esercitato, in modo tutt'altro che illogico, il suo potere di apprezzamento in ordine al rispetto di tale diritto, non si rileva violazione alcuna di legge processuale.

2. Considerazioni analoghe valgono in merito al secondo motivo di ricorso, relativo all'acquisizione delle annotazioni del PG al fascicolo del dibattimento, nonostante l'opposizione della parte.

Anche sul punto, la sentenza di secondo grado muove dall'insegnamento di questa Corte là dove ha stabilito che la localizzazione dell'imputato mediante rilevamento satellitare (GPS) costituisce attività investigativa atipica i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice mediante la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Questa Corte, con sentenza del suo massimo consesso (Sez.

U n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906), ha da tempo chiarito che non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati.

La Corte di appello di L'Aquila precisa, tuttavia, come i testi Caravaggio e Morrone, sentiti in qualità di agenti operanti di polizia giudiziaria nel dibattimento di primo grado, avessero reso precisa e puntuale ricostruzione dei fatti.

Di conseguenza, l'acquisizione della documentazione utilizzata a supporto della memoria dei testi, ai sensi dell'art. 499, comma 4, cod. proc. pen., non violerebbe alcun divieto processuale.3.

Meritano invece accoglimento i motivi relativi alla non configurabilità del delitto di peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.) e del delitto di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.).

4.1. Quanto alla sussistenza del delitto di peculato di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen., indiscussa è la violazione formale di disposizioni procedurali, come tale suscettibile di integrare, eventualmente, un illecito disciplinare a carico del ricorrente.

D'altra parte, la sentenza impugnata tace sulla dedotta rilevanza di alcune prove, quali le dichiarazioni del Direttore di [OSCURATO:PERSONA] di sanità animale della ASL che, sentito nel dibattimento del giudizio di primo grado come teste, aveva parlato di "personale itinerante"; aveva confermato che il lavoro dei veterinari in servizio era legato al conseguimento di obiettivi ed alla necessità di far fronte ad esigenze, anche improvvise, le quali come tali non consentivano il rispetto rigoroso di procedure; aveva spiegato che nei presidi ospedalieri, ai tempi dei fatti, non vi erano luoghi dove i veterinari potessero lasciare le chiavi dell'autovettura o la borsa termica.

Egualmente, la sentenza tace riguardo alla rilevanza delle dichiarazioni dell'accalappiacani, che riferiva di essere passato talvolta a prelevare con il suo mezzo, per ragioni di servizio, [OSCURATO:PERSONA] il quale, pertanto, aveva lasciato l'auto di servizio in sosta presso la sua abitazione anche durante il periodo di lavoro.

Di conseguenza, il valore delle deposizioni della polizia giudiziaria avrebbe dovuto essere considerato anche alla luce di tali elementi, che impedivano di instaurare un'immediata corrispondenza logica tra mancato rispetto di disposizioni procedurali e la realizzazione del reato contestato.

In altre parole, la peculiarità dell'attività lavorativa dell'imputato (flessibile per orari e tipologia, organizzata per obiettivi, da realizzare su un'area geograficamente estesa), in uno con la necessità di rispondere a specifiche esigenze (quali la conservazione, a date temperature, del kit contenente medicinali, alcuni dei quali, come rilevato nel ricorso, potenzialmente letali), in una condizione, al tempo della condotte, di acclarata carenza organizzativa della ASL di appartenenza del medico veterinario, non consente di ravvisare, al di là di ogni ragionevole dubbio e nel silenzio motivazionale della sentenza impugnata sul punto, la sussistenza di una condotta appropriativa.

L'appropriazione di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen. consiste, infatti, in una interversione del possesso che implica una peculiare caratterizzazione della condotta sul piano soggettivo, per il cui accertamento il giudice deve verificare che l'agente si sia comportato nei confronti del bene uti dominus, concetto il quale implica, a sua volta, una tensione verso la definitività - irreversibilità della suddetta interversio.Tale condotta non si ravvisa nel caso di specie, risultando, piuttosto, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] ambivalente, ovvero caratterizzato da un uso promiscuo ed anfibio dell'autovettura a lui assegnata dalla ASL di appartenenza: uso personale, ma anche di servizio.

Rilevante risulta al riguardo l'accertato impiego dell'auto per recarsi dall'abitazione al bar, ma anche, per converso, la limitazione dell'accertamento, in altra circostanza, allo stazionamento dell'auto presso l'abitazione, malgrado lo svolgimento di attività lavorativa nel medesimo contesto temporale, con l'utilizzo del furgone in dotazione, condotto da personale tecnico, che ha deposto sul punto ovvero l'utilizzazione dell'autovettura al di fuori dell'ordinario orario di servizio e tuttavia pur sempre per ragioni legate al suo lavoro.

L'analisi di tali opposte risultanze non risulta essere stato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.

4.2. La condotta del ricorrente, riconducibile ad una distrazione (temporanea), risponde dunque alla tipicità dell'art. 314, comma 2, cod. pen., posto che l'autovettura, dopo ogni utilizzazione personale, era, comunque, nuovamente adibita alla sua originaria e lecita destinazione d'uso, in un contesto lavorativo - lo si ripete - flessibile (con connotazioni molto diverse dal classico lavoro di ufficio) e senza che dalla ricostruzione dei fatti compiuta nelle sentenze di merito emergano elementi suscettibili di negare l'intenzione dell'agente di restituire il bene dopo ogni suo impiego extra-istituzionale.

Va dunque accolta la richiesta del ricorrente di riqualificare l'originaria ipotesi di peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.), nella fattispecie prevista al comma 2 (peculato d'uso).

Pertanto, essendo i fatti realizzati nel periodo intercorrente tra il 5/9/2014 e il 24/10/2014 ed essendo il c.d. peculato d'uso punito con la pena massima di tre anni, va dichiarata l'estinzione del reato per maturato decorso della prescrizione.

Restano ferme le eventuali statuizioni civili.

5. Venendo, infine, alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per truffa aggravata, va rilevato come l'originaria contestazione del reato si incentrasse sulla presentazione di fogli di presenza in cui erano riportati orari diversi da quelli effettivamente svolti, ma che il giudice dell'appello, ritenendo di poter «prescindere dalla non remunerabilità del [...] monte ore» e dalla stessa esistenza del danno economico, mostra di aver sostanzialmente a deri to alla ricostruzione difensiva là dove questa evidenziava come tale attività fosse - come più volte rilevato - flessibile e, piuttosto, organizzata attorno al raggiungimento di obiettivi.

Di conseguenza, la circostanza della «falsa attestazione mediante la quale l'imputato ina rappresentato orari di lavoro diversi da quelli svolti» appare lungi dal dimostrare che l'attività non sia stata affatto svolta.

Se è così, non risulta provata la realizzazione di un danno economico nei confronti della ASL di appartenenza, con correlato profitto economico in capo al ricorrente, circostanza che la sentenza impugnata ritiene ingiustamente irrilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità.

Ragionando diversamente, si finirebbe, infatti, con il trasformare surrettiziamente il delitto di truffa in un reato formale, discendente dalla mera violazione di obblighi di legge.

La sentenza va dunque annullata anche sul punto, poiché il delitto di truffa non sussiste.

L'annullamento della sentenza che, in mancanza di spazi celiberativi, deve essere disposto senza rinvio, comporta la caducazione delle statuizioni civili correlate alla originaria condanna per il delitto di truffa aggravata.

6. Essendo stata dichiarata la prescrizione del delitto di cui al capo a), previa sua riqualificazione in peculato d'uso, e non equivalendo la prescrizione del reato a soccombenza della parte civile (ex multis, Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021, dep. 2022, Cimmino, Rv. 282441; Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, Caruso, Rv. 267317), il ricorrente va condannato a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile ASL n. 2 [OSCURATO:PERSONA]Chieti, che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Qualificato il reato di cui al capo a) ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato sub a) è estinto per prescrizione, e il fatto contestato quale reato al capo b) non sussiste.

Revoca le statuizioni civili, limitatamente al capo b); condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, limitatamente al capo riguardante il delitto di truffa, con elisione della parte di pena, e rigetto nel resto . [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe conferma la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per peculato (art. 314 cod. pen.) (capo a) e truffa ai danni dello Stato ;art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.) (capo b), rispettivamente, perché utilizzava per ragioni personali e fuori dell'orario di lavoro l'autovettura di proprietà della ASL, di cui aveva la disponibilità in ragione del suo servizio di veterinario e perché, inducendo attraverso artifizi in errore l'amministrazione di appartenenza circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, Si procurava un ingiusto profitto, pari alla retribuzione indebitamente percepita, con corrispettivo danno per l'ente pubblico di appartenenza. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo avvocato, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti cinque motivi di ricorso. 2.1. Erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché illogicità della motivazione per violazione degli artt. 525, comma 2, 468 e 493 cod. proc. pen., e delle norme sul diritto di difesa. In secondo grado il ricorrente aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle suddette disposizioni, in relazione alla mancata concessione di un breve termine per depositare una nuova lista testi allo scopo di chiedere l'ammissione di nuove prove dichiarative e presentare nuove richieste di prova a seguito di un mutamento improvviso ed inaspettato del collegio giudicante. La Corte di appello rigettava la richiesta ritenendola ingiustificata e verosimilmente dilatoria, in palese contrasto con l'insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui le difese hanno, in questo caso, diritto a un breve rinvio. 2.2. Erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché illogicità di motivazione per violazione delle norme sul diritto di difesa, del principio di oralità e del contraddittorio, e per travisamento della prova. La Corte d'Appello non ha accolto il motivo di ricorso in cui si deduceva l'illegittima acquisizione al fascicolo dibattimentale delle annotazioni di P.G. sui pedinamenti, appostamenti e tracciati GPS, nonostante la specifica opposizione della difesa e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali atti sono ripetibili, potendo i loro risultati entrare nella valutazione probatoria del giudice tramite la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria. In particolare, la Corte di appello, pur ritenendo tali atti ripetibili, affermava che i suddetti elementi investigativi erano entrati nella valutazione probatoria del giudice attraverso la precisa e puntuale ricostruzione effettuata in sede dibattimentale dai testi di polizia giudiziaria, laddove, invece un teste era stato interrotto dal collegio di primo grado, che decideva senza il consenso della difesa, in violazione del principio di oralità; l'altro aveva reso una deposizione parziale che doveva essere confrontata con quello di altro teste.2.3. Violazione della legge penale sostanziale e difetto della motivazione (artt. 125 e 546 cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per peculato. La sentenza di secondo grado, motivando in modo soltanto apparente, ha disatteso le deduzioni della difesa e gli elementi probatori emersi dalle testimonianze le quali dimostravano che: il ricorrente, in quel periodo, prestava il suo servizio di veterinario in una unità operativa semplice all'interno di un'unità operativa complessa che si occupava di randagismo, con compiti estremamente ampi (che lo costringevano a continui spostamenti), in una zona territoriale molto estesa, rispondendo alle richieste di intervento urgente anche al di fuori dell'orario di lavoro, con modalità organizzative di lavoro flessibili e orientate al conseguimento di obiettivi; la macchina di servizio era stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della tipologia di lavoro che questi era chiamato a realizzare, la quale implicava una moltitudine di adempimenti e aveva carattere flessibile; non c'era prova che il protocollo che disciplinava l'uso dell'auto fosse stato notificato, e quindi noto, a quei tempi all'imputato; il kit in dotazione dei veterinari comprendeva medicine che, per un verso, dovevano essere conservate a basse temperature (e che, pertanto, in mancanza di soluzioni alternative, dovevano essere portate a casa), per altro verso, erano pericolose, come quella usata per l'eutanasia, medicinali che andavano custoditi sotto la responsabilità del veterinario stesso, senza che, in quel periodo, la struttura di appartenenza del ricorrente offrisse un locale dove riporli in sicurezza. Tali circostanze, ed in particolare la costante reperibilità del ricorrente (ben oltre gli orari di lavoro e sulla base delle urgenze), spiegano perché questi portasse presso la propria abitazione l'auto di servizio. I giudici di merito non hanno quindi motivato, se non in modo apparente, riguardo all'insussistenza della condotta di "appropriazione', dovendosi escludere che l'imputato si comportasse nei confronti del bene uti dominus. 2.4. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di derubricare il reato contestato in peculato d'uso. La Corte d'appello argomenta in modo soltanto apparente la corfigurabilità del delitto di peculato, limitandosi ad affermare che il delitto è integrato in ragione dell'utilizzo continuativo e sistematico dell'autovettura di servizio, senza effettuare alcuna correlazione con la condotta del ricorrente e con la sua intenzione, quali risultati dalle emergenze processuali, che hanno dimostrato come la prassi di affidare l'auto di servizio al destinatario, senza obbligo di riportarla presso la struttura di riferimento, dipendesse anche da ragicni di economia, essendo i veterinari chiamati a prestare servizio in quarantasei Comuni, anche lontani dalla sede, e avendo comunque l'imputato la responsabilità della custodia dell'auto (e del kit in essa contenuto), in mancanza - ai tempi dei fatti - di posti recintati dove parcheggiarle.2.5. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della truffa ai danni dello Stato. La sentenza di secondo grado ha fondato la conferma della condanna sulle sole annotazioni di P.G., illegittimamente acquisite, e comunque su una prova inesistente, riportando pedissequamente l'affermazione della sentenza di primo grado, per cui l'imputato avrebbe presentato fogli di presenza con orari di lavoro diversi da quelli effettivamente svolti. In realtà, la presenza sul posto di lavoro era rilevata mediante la timbratura del cartellino e l'imputato non era tenuto a presentare fogli di presenza, essendo la sua attività flessibile ed organizzata per obiettivi, piuttosto che per ore settimanali. Ai veterinari spettava esclusivamente l'indennità di pronta disponibilità e non la remunerazione delle eventuali ore di straordinario svolte. La sentenza di appello non motiva, se non in modo apparente, sul punto, trascurando di considerare, quindi, come il rientro a casa non equivalesse a un fine- turno e che la retribuzione del veterinario era del tutto slegata dalle ore di lavoro effettivamente prestate (e legata invece al suddetto raggiungimento di obiettivi), non risultando dunque provata nemmeno la realizzazione di un danno all'ente di appartenenza del ricorrente. 3. L'ASL, costituita parte civile nel procedimento in oggetto, presenta memoria conclusionale in cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e che [OSCURATO:PERSONA] sia condannato al risarcimento del danno. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, inerente alla denegata richiesta di rinvio per la presentazione di nuova lista testi. La sentenza emessa a Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754, ripetutamente richiamata nel ricorso, nell'affermare tale diritto, lascia però fermo il potere di apprezzamento del giudice in ordine alla non manifesta superfluità della rinnovazione. La sentenza dispone, in particolare, che «l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa». Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte d'appello rileva come, a fronte dell'avvenuto mutamento nella composizione del collegio, la difesa fosse stata invitata a formulare le proprie richieste istruttore e che, ciò nonostante, ha ritenuto di non avvalersi di tale diritto, chiedendo esclusivamente un rinvio, meramente esplorativo, in quanto privo di indicazioni sui nuovi temi di prova su cui sollecitare l'audizione di altri testi, richiesta giustamente ritenuta dal giudice di primo grado dilatoria. Reputa inoltre corretta la decisione di respingere la richiesta di nuova audizione di un teste già sentito, a fronte dell'insufficiente argomentazione sulla sua decisività. Avendo dunque il Tribunale messo la difesa nelle condizioni di interloquire immediatamente ed avendo la Corte d'appello motivatamente esercitato, in modo tutt'altro che illogico, il suo potere di apprezzamento in ordine al rispetto di tale diritto, non si rileva violazione alcuna di legge processuale. 2. Considerazioni analoghe valgono in merito al secondo motivo di ricorso, relativo all'acquisizione delle annotazioni del PG al fascicolo del dibattimento, nonostante l'opposizione della parte. Anche sul punto, la sentenza di secondo grado muove dall'insegnamento di questa Corte là dove ha stabilito che la localizzazione dell'imputato mediante rilevamento satellitare (GPS) costituisce attività investigativa atipica i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice mediante la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria. Questa Corte, con sentenza del suo massimo consesso (Sez. U n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906), ha da tempo chiarito che non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati. La Corte di appello di L'Aquila precisa, tuttavia, come i testi Caravaggio e Morrone, sentiti in qualità di agenti operanti di polizia giudiziaria nel dibattimento di primo grado, avessero reso precisa e puntuale ricostruzione dei fatti. Di conseguenza, l'acquisizione della documentazione utilizzata a supporto della memoria dei testi, ai sensi dell'art. 499, comma 4, cod. proc. pen., non violerebbe alcun divieto processuale.3. Meritano invece accoglimento i motivi relativi alla non configurabilità del delitto di peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.) e del delitto di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.). 4.1. Quanto alla sussistenza del delitto di peculato di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen., indiscussa è la violazione formale di disposizioni procedurali, come tale suscettibile di integrare, eventualmente, un illecito disciplinare a carico del ricorrente. D'altra parte, la sentenza impugnata tace sulla dedotta rilevanza di alcune prove, quali le dichiarazioni del Direttore di [OSCURATO:PERSONA] di sanità animale della ASL che, sentito nel dibattimento del giudizio di primo grado come teste, aveva parlato di "personale itinerante"; aveva confermato che il lavoro dei veterinari in servizio era legato al conseguimento di obiettivi ed alla necessità di far fronte ad esigenze, anche improvvise, le quali come tali non consentivano il rispetto rigoroso di procedure; aveva spiegato che nei presidi ospedalieri, ai tempi dei fatti, non vi erano luoghi dove i veterinari potessero lasciare le chiavi dell'autovettura o la borsa termica. Egualmente, la sentenza tace riguardo alla rilevanza delle dichiarazioni dell'accalappiacani, che riferiva di essere passato talvolta a prelevare con il suo mezzo, per ragioni di servizio, [OSCURATO:PERSONA] il quale, pertanto, aveva lasciato l'auto di servizio in sosta presso la sua abitazione anche durante il periodo di lavoro. Di conseguenza, il valore delle deposizioni della polizia giudiziaria avrebbe dovuto essere considerato anche alla luce di tali elementi, che impedivano di instaurare un'immediata corrispondenza logica tra mancato rispetto di disposizioni procedurali e la realizzazione del reato contestato. In altre parole, la peculiarità dell'attività lavorativa dell'imputato (flessibile per orari e tipologia, organizzata per obiettivi, da realizzare su un'area geograficamente estesa), in uno con la necessità di rispondere a specifiche esigenze (quali la conservazione, a date temperature, del kit contenente medicinali, alcuni dei quali, come rilevato nel ricorso, potenzialmente letali), in una condizione, al tempo della condotte, di acclarata carenza organizzativa della ASL di appartenenza del medico veterinario, non consente di ravvisare, al di là di ogni ragionevole dubbio e nel silenzio motivazionale della sentenza impugnata sul punto, la sussistenza di una condotta appropriativa. L'appropriazione di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen. consiste, infatti, in una interversione del possesso che implica una peculiare caratterizzazione della condotta sul piano soggettivo, per il cui accertamento il giudice deve verificare che l'agente si sia comportato nei confronti del bene uti dominus, concetto il quale implica, a sua volta, una tensione verso la definitività - irreversibilità della suddetta interversio.Tale condotta non si ravvisa nel caso di specie, risultando, piuttosto, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] ambivalente, ovvero caratterizzato da un uso promiscuo ed anfibio dell'autovettura a lui assegnata dalla ASL di appartenenza: uso personale, ma anche di servizio. Rilevante risulta al riguardo l'accertato impiego dell'auto per recarsi dall'abitazione al bar, ma anche, per converso, la limitazione dell'accertamento, in altra circostanza, allo stazionamento dell'auto presso l'abitazione, malgrado lo svolgimento di attività lavorativa nel medesimo contesto temporale, con l'utilizzo del furgone in dotazione, condotto da personale tecnico, che ha deposto sul punto ovvero l'utilizzazione dell'autovettura al di fuori dell'ordinario orario di servizio e tuttavia pur sempre per ragioni legate al suo lavoro. L'analisi di tali opposte risultanze non risulta essere stato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. 4.2. La condotta del ricorrente, riconducibile ad una distrazione (temporanea), risponde dunque alla tipicità dell'art. 314, comma 2, cod. pen., posto che l'autovettura, dopo ogni utilizzazione personale, era, comunque, nuovamente adibita alla sua originaria e lecita destinazione d'uso, in un contesto lavorativo - lo si ripete - flessibile (con connotazioni molto diverse dal classico lavoro di ufficio) e senza che dalla ricostruzione dei fatti compiuta nelle sentenze di merito emergano elementi suscettibili di negare l'intenzione dell'agente di restituire il bene dopo ogni suo impiego extra-istituzionale. Va dunque accolta la richiesta del ricorrente di riqualificare l'originaria ipotesi di peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.), nella fattispecie prevista al comma 2 (peculato d'uso). Pertanto, essendo i fatti realizzati nel periodo intercorrente tra il 5/9/2014 e il 24/10/2014 ed essendo il c.d. peculato d'uso punito con la pena massima di tre anni, va dichiarata l'estinzione del reato per maturato decorso della prescrizione. Restano ferme le eventuali statuizioni civili. 5. Venendo, infine, alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per truffa aggravata, va rilevato come l'originaria contestazione del reato si incentrasse sulla presentazione di fogli di presenza in cui erano riportati orari diversi da quelli effettivamente svolti, ma che il giudice dell'appello, ritenendo di poter «prescindere dalla non remunerabilità del [...] monte ore» e dalla stessa esistenza del danno economico, mostra di aver sostanzialmente a deri to alla ricostruzione difensiva là dove questa evidenziava come tale attività fosse - come più volte rilevato - flessibile e, piuttosto, organizzata attorno al raggiungimento di obiettivi. Di conseguenza, la circostanza della «falsa attestazione mediante la quale l'imputato ina rappresentato orari di lavoro diversi da quelli svolti» appare lungi dal dimostrare che l'attività non sia stata affatto svolta. Se è così, non risulta provata la realizzazione di un danno economico nei confronti della ASL di appartenenza, con correlato profitto economico in capo al ricorrente, circostanza che la sentenza impugnata ritiene ingiustamente irrilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità. Ragionando diversamente, si finirebbe, infatti, con il trasformare surrettiziamente il delitto di truffa in un reato formale, discendente dalla mera violazione di obblighi di legge. La sentenza va dunque annullata anche sul punto, poiché il delitto di truffa non sussiste. L'annullamento della sentenza che, in mancanza di spazi celiberativi, deve essere disposto senza rinvio, comporta la caducazione delle statuizioni civili correlate alla originaria condanna per il delitto di truffa aggravata. 6. Essendo stata dichiarata la prescrizione del delitto di cui al capo a), previa sua riqualificazione in peculato d'uso, e non equivalendo la prescrizione del reato a soccombenza della parte civile (ex multis, Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021, dep. 2022, Cimmino, Rv. 282441; Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, Caruso, Rv. 267317), il ricorrente va condannato a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile ASL n. 2 [OSCURATO:PERSONA]Chieti, che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.M. Qualificato il reato di cui al capo a) ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato sub a) è estinto per prescrizione, e il fatto contestato quale reato al capo b) non sussiste. Revoca le statuizioni civili, limitatamente al capo b); condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenu