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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 16207/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale, successivamente alla separazione degli atti, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza Sez. 5, n. 2434 del 24/11/2021), per i reati di lesioni gravi e lesioni lievi, commessi ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riportato un indebolimento permanente del gusto e dell'olfatto (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA], che ha subito una contusione post-traumatica in regione mandibolare e cervicale (capo B).

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando sei motivi.

2.1. Con il primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 161, 171, 548, cod. proc. pen. e art. 15-bis L. n. 67/2014 per l'omessa notifica all'imputato — dichiarato contumace all'udienza preliminare e rimasto tale nel corso del primo e del secondo grado di giudizio — dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello presso il domicilio dallo stesso dichiarato.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'inutilizzabilità degli album fotografici predisposti in fase di indagini preliminari al fine del riconoscimento degli imputati, sostenendo che detti atti non sarebbero stati depositati presso la segreteria del pubblico ministero contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa le modalità di redazione dell'album fotografico utilizzato. 2.4 Con il quarto deduce un'ulteriore carenza motivazionale riguardo alla mancata ripetizione in sede dibattimentale del riconoscimento operato in fase di indagini preliminari. 2.5 Con il quinto si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione sulla circostanza aggravante dei futili motivi. 2.6 Con il sesto lamenta l'erronea applicazione del cumulo giuridico ex art. 81, quarto comma, c.p., anziché quella del cumulo materiale nel caso concreto più favorevole.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di doglianza è superato.

Invero, con provvedimento del 24 novembre 2021, il collegio, investito della trattazione del processo, dopo aver riconosciuto e dichiarato la nullità della notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per rinnovare la notificazione.

In adempimento di tale incarico, l'estratto contumaciale è stato notificato il 20 dicembre 2021, mediante consegna a mani dell'imputato.Il 3 febbraio 2022 è decorso il termine per l'impugnazione, senza che il difensore dell'imputato abbia depositato un ricorso per cassazione ulteriore rispetto a quello originario (come da comunicazione trasmessa dalla cancelleria della Corte di appello).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come ha già osservato la Corte distrettuale, l'album fotografico è stato predisposto soltanto dopo il rinvio a giudizio degli imputati, mentre, nella fase delle indagini, i riconoscimenti sono stati effettuati visionando "a monitor" le immagini, a colori, presenti nella banca dati dei Carabinieri.

4. Stessa sorte segue il terzo motivo.

Difatti, le persone offese, prima ancora di operare la ricognizione informale, avevano reso una descrizione precisa e dettagliata degli aggressori; il che rende, ex se, aspecifiche le censure coltivate in sede di ricorso per cassazione.

In ogni caso, la Corte di appello ha dato conto che furono mostrate alle persone offese un rilevante numero di immagini estrapolate dalla banca dati e selezionate in base a criteri oggettivi quali il genere, l'età e l'altezza (139 immagini a una persona offesa e ben 173 all'altra), circostanza che rende prive di consistenza le obiezioni sollevate dal ricorso in merito ai criteri di scelta delle immagini inserite nel c.d.

"album".

5. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale quando, come nella specie, il testimone confermi di avere effettuato, in precedenza, tale riconoscimento con esito positivo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr. sul punto Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585).

Peraltro l'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato poggia non solo sul riconoscimento fotografico, ma anche sulle dichiarazioni del testimone Fogato, addetto alla sicurezza, che è il primo ad aver indirizzato le indagini verso i fratelli Piras, con i quali aveva parlato la sera del fatto (circostanza riferita anche da Novello); elementi del tutto ignorati dal ricorso che quindi si espone, ancora una volta, a censure di genericità.

5. Il quinto motivo è aspecifico.

Secondo ius receptum, «ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente» (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119).

Alla considerazione del giudice di merito circa la "gratuità" della aggressione, il ricorrente contrappone, in modo assertivo, una ipotesi del tutto priva di correlazione con le risultanze istruttorie.

Peraltro la stessa prospettazione difensiva — secondo cui potrebbero essere "insorti quei fraintendimenti che, pur banali, sono notoriamente all'origine di numerose risse in discoteca — non incide sul ritenuto rapporto di sproporzione tra la gravità del reato e il prospettato stimolo esterno di lieve entità (un mero fraintendimento) che lo avrebbe, in ipotesi, cagionato.

6. Il sesto motivo è inammissibile, perché il punto della violazione di legge nella determinazione della pena per il reato satellite non era stata devoluta al giudice di appello.

La pena applicata per il reato satellite, lesioni aggravate dal fatto commesso da "più persone riunite" e dai futili motivi, rientra pienamente nei limiti edittali di cui all'art. 582 e 585 cod. pen., è rispettosa della previsione di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., e non può dirsi che violi il disposto del terzo comma dell'art. 81 cod. pen., poiché, in assenza di motivo di gravame, la Corte distrettuale non si è pronunciata in merito alla entità della pena che sarebbe stata applicata in base al cumulo materiale.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. orosini Stefno al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale, successivamente alla separazione degli atti, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza Sez. 5, n. 2434 del 24/11/2021), per i reati di lesioni gravi e lesioni lievi, commessi ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riportato un indebolimento permanente del gusto e dell'olfatto (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA], che ha subito una contusione post-traumatica in regione mandibolare e cervicale (capo B). 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 161, 171, 548, cod. proc. pen. e art. 15-bis L. n. 67/2014 per l'omessa notifica all'imputato — dichiarato contumace all'udienza preliminare e rimasto tale nel corso del primo e del secondo grado di giudizio — dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello presso il domicilio dallo stesso dichiarato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'inutilizzabilità degli album fotografici predisposti in fase di indagini preliminari al fine del riconoscimento degli imputati, sostenendo che detti atti non sarebbero stati depositati presso la segreteria del pubblico ministero contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa le modalità di redazione dell'album fotografico utilizzato. 2.4 Con il quarto deduce un'ulteriore carenza motivazionale riguardo alla mancata ripetizione in sede dibattimentale del riconoscimento operato in fase di indagini preliminari. 2.5 Con il quinto si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione sulla circostanza aggravante dei futili motivi. 2.6 Con il sesto lamenta l'erronea applicazione del cumulo giuridico ex art. 81, quarto comma, c.p., anziché quella del cumulo materiale nel caso concreto più favorevole. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di doglianza è superato. Invero, con provvedimento del 24 novembre 2021, il collegio, investito della trattazione del processo, dopo aver riconosciuto e dichiarato la nullità della notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per rinnovare la notificazione. In adempimento di tale incarico, l'estratto contumaciale è stato notificato il 20 dicembre 2021, mediante consegna a mani dell'imputato.Il 3 febbraio 2022 è decorso il termine per l'impugnazione, senza che il difensore dell'imputato abbia depositato un ricorso per cassazione ulteriore rispetto a quello originario (come da comunicazione trasmessa dalla cancelleria della Corte di appello). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come ha già osservato la Corte distrettuale, l'album fotografico è stato predisposto soltanto dopo il rinvio a giudizio degli imputati, mentre, nella fase delle indagini, i riconoscimenti sono stati effettuati visionando "a monitor" le immagini, a colori, presenti nella banca dati dei Carabinieri. 4. Stessa sorte segue il terzo motivo. Difatti, le persone offese, prima ancora di operare la ricognizione informale, avevano reso una descrizione precisa e dettagliata degli aggressori; il che rende, ex se, aspecifiche le censure coltivate in sede di ricorso per cassazione. In ogni caso, la Corte di appello ha dato conto che furono mostrate alle persone offese un rilevante numero di immagini estrapolate dalla banca dati e selezionate in base a criteri oggettivi quali il genere, l'età e l'altezza (139 immagini a una persona offesa e ben 173 all'altra), circostanza che rende prive di consistenza le obiezioni sollevate dal ricorso in merito ai criteri di scelta delle immagini inserite nel c.d. "album". 5. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale quando, come nella specie, il testimone confermi di avere effettuato, in precedenza, tale riconoscimento con esito positivo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr. sul punto Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585). Peraltro l'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato poggia non solo sul riconoscimento fotografico, ma anche sulle dichiarazioni del testimone Fogato, addetto alla sicurezza, che è il primo ad aver indirizzato le indagini verso i fratelli Piras, con i quali aveva parlato la sera del fatto (circostanza riferita anche da Novello); elementi del tutto ignorati dal ricorso che quindi si espone, ancora una volta, a censure di genericità. 5. Il quinto motivo è aspecifico. Secondo ius receptum, «ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente» (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119). Alla considerazione del giudice di merito circa la "gratuità" della aggressione, il ricorrente contrappone, in modo assertivo, una ipotesi del tutto priva di correlazione con le risultanze istruttorie. Peraltro la stessa prospettazione difensiva — secondo cui potrebbero essere "insorti quei fraintendimenti che, pur banali, sono notoriamente all'origine di numerose risse in discoteca — non incide sul ritenuto rapporto di sproporzione tra la gravità del reato e il prospettato stimolo esterno di lieve entità (un mero fraintendimento) che lo avrebbe, in ipotesi, cagionato. 6. Il sesto motivo è inammissibile, perché il punto della violazione di legge nella determinazione della pena per il reato satellite non era stata devoluta al giudice di appello. La pena applicata per il reato satellite, lesioni aggravate dal fatto commesso da "più persone riunite" e dai futili motivi, rientra pienamente nei limiti edittali di cui all'art. 582 e 585 cod. pen., è rispettosa della previsione di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., e non può dirsi che violi il disposto del terzo comma dell'art. 81 cod. pen., poiché, in assenza di motivo di gravame, la Corte distrettuale non si è pronunciata in merito alla entità della pena che sarebbe stata applicata in base al cumulo materiale. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. orosini Stefno al
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