CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di beni con marchio contraffatto già pronunciata dal Tribunale di Livorno con sentenza 11 marzo 2014. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FALL Aliou. 2.1. Tale ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di quell'art. 62 n. 4 cod pen, è inammissibile perché la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sent. n. 43046 del 16/10/2007 Rv. 238508). Al contrario, nel caso di specie, proprio il limitato valore dei beni ha determinato la concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci6 in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA].