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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36384/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel4serrtite le conclusioni del PG _ ‘2n Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato manifestamente infondata e quindi inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione in termini in fase esecutiva ai fini dell'impugnazione della sentenza del medesimo Tribunale in data 10 maggio 2021, definitiva il 12 luglio 2021, rilevando che sarebbe stata emessa all'esito di procedimento nel quale egli era risultato "assente" all'udienza preliminare per difetto di notifica del decreto di fissazione della stessa udienza e nel quale conseguentemente non gli era stato notificato il decreto che dispone il giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. e in particolare lamentando l'omessa pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione della nullità assoluta dell'intero procedimento penale per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e conseguentemente del decreto che dispone il giudizio e la mancata rimessione in termini al fine dell'impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico.

A parte l'equivoca impostazione dell'atto di impugnazione (redatto come ricorso personale, ma recante in calce la firma dell'avvocato "anche per accettazione della nomina" per proporre ricorso per cassazione), il Giudice dell'esecuzione correttamente ha dichiarato l'istanza inammissibile in quanto afferente a questioni che non riguardano il titolo esecutivo e che avrebbero dovuto costituire oggetto di un'autonoma impugnazione della sentenza.

Invero, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, hanno chiarito che, in caso di giudizio celebrato in assenza, le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore — come quella che si è verificata nel procedimento in esame a causa dell'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio - non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità in questi casi di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità stesse, attraverso la rescissione del giudicato (Rv. 280931-01); e che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Rv. 280931 — 02).

Il ricorso, di contro, reitera l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione e insiste su una rimessione in termini esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel4serrtite le conclusioni del PG _ ‘2n Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato manifestamente infondata e quindi inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione in termini in fase esecutiva ai fini dell'impugnazione della sentenza del medesimo Tribunale in data 10 maggio 2021, definitiva il 12 luglio 2021, rilevando che sarebbe stata emessa all'esito di procedimento nel quale egli era risultato "assente" all'udienza preliminare per difetto di notifica del decreto di fissazione della stessa udienza e nel quale conseguentemente non gli era stato notificato il decreto che dispone il giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. e in particolare lamentando l'omessa pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione della nullità assoluta dell'intero procedimento penale per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e conseguentemente del decreto che dispone il giudizio e la mancata rimessione in termini al fine dell'impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. A parte l'equivoca impostazione dell'atto di impugnazione (redatto come ricorso personale, ma recante in calce la firma dell'avvocato "anche per accettazione della nomina" per proporre ricorso per cassazione), il Giudice dell'esecuzione correttamente ha dichiarato l'istanza inammissibile in quanto afferente a questioni che non riguardano il titolo esecutivo e che avrebbero dovuto costituire oggetto di un'autonoma impugnazione della sentenza. Invero, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, hanno chiarito che, in caso di giudizio celebrato in assenza, le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore — come quella che si è verificata nel procedimento in esame a causa dell'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio - non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità in questi casi di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità stesse, attraverso la rescissione del giudicato (Rv. 280931-01); e che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Rv. 280931 — 02). Il ricorso, di contro, reitera l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione e insiste su una rimessione in termini esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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