CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 32864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 340 cod. pen., per avere turbato la regolarità di un ufficio pubblico, impedendo il regolare funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali degli uffici comunali siti presso il complesso "[OSCURATO:PERSONA]" (fatto commesso il 27 e il 28 marzo 2018). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deducono plurime censure. Sotto un primo profilo il tema attiene al giudizio di responsabilità. 1L'assunto è che, nella specie, non vi sarebbe stata una interruzione del servizio, atteso che i manifestanti, tra i quali l'imputato, esercitarono solo il loro diritto di sciopero e, al momento dell'intervento della Polizia, ebbero solo una interlocuzione che condusse alla prosecuzione della manifestazione presso gli uffici comunali indicati, in cui vi erano le sedi degli assessorati comunali e presso i quali non veniva erogato nessun pubblico servizio. La sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. Sotto altro profilo si deduce la violazione dell'art. 649 cod. pen.; i fatti per cui si procede sarebbero stati già giudicati in separato procedimento conclusosi con sentenza di condanna n. 1653 del 2023, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto ulteriore motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto alla questione, che ha valenza assorbente, relativa alla violazione del principio del bis in idem. In atti vi è la sentenza n. 1653, emessa il 26.6.2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] "15.1.2996", è stato condannato per il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. "perché in concorso tra loro, turbavano la regolarità di un ufficio pubblico impedendo il regolare funzionamento e svolgimento delle attività istituzionali degli uffici comunali siti nel complesso "la [OSCURATO:PERSONA]" in [OSCURATO:PERSONA] del Greco. [OSCURATO:PERSONA] del Greco il 27 e il 28 marzo 2018" (così testualmente l'imputazione). Si tratta di un fatto del tutto coincidente con quello per cui si procede nell'odierno procedimento ne riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile la questione in esame in ragione della parziale diversità della data di nascita riportata nella sentenza n. 1653 del 2023. 3. Si tratta di una motivazione viziata perché sbrigativa. A fronte di fatti naturalisticamente identici, commessi lo stesso giorno e nello stesso luogo, la Corte ha ritenuto di non approfondire alcunchè, ipotizzando, sembra di comprendere, che il fatto deciso nel diverso procedimento possa essere stato commesso da un soggetto con lo stesso nome e cognome, ma diverso dall'odierno imputato; si è cioè ipotizzato che quel giorno, in quel luogo, fatti identici possano essere commessi sia 2dall'odierno imputato - cioè da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, sia da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.1.2996. Rispetto ad una allegazione dell'imputato non manifestamente infondata, la valutazione della Corte avrebbe meritato approfondimenti perché, al di là del dato anagrafico - da chiarire- i fatti appaiono obiettivamente gli stessi. 4. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, verificherà in concreto se e in che termini si sia già proceduto nei confronti dell'odierno ricorrente per il fatto oggetto del presente procedimento. P.Q.M. Annulla P.Q.M