CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35580/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, sita in Roma, piazza Cavour. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 3313/2019, depositata in data 23 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Catania – relativo ad un’istanza di Diniego rimb. Irpef 1990-1991-1992 rimborso per il 90% delle imposte pagate dallo stesso ai fini IRPEF negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, per complessivi € 14.656,00; istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 842/03/2012, rigettava il ricorso del contribuente, compensando le spese di lite. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia. Tale commissione, con sentenza n. 3021/05/2017, depositata in data 16 agosto 2017, accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure e riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso. 4. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, l’Ufficio non adempiva al pagamento della somma dovuta. 5. Alla medesima C.t.r. della Sicilia –in ottemperanza – ricorreva il contribuente per ottenere il pagamento della somma di cui alla sentenza n. 3021/05/2017; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 6. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso con sentenza n. 3313/2019, depositata in data 23 maggio 2019, disponendo il pagamento integrale della somma oltre interessi e nominando un commissario ad acta. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 07 luglio 2023. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, cos ̀ rubricato: «Violazione e f alsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 03 agosto 2017, n. 123 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agenzia lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha applicato l’articolo 16-octies citato, secondo cui quando l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccede i limiti della spesa autorizzata, pari a 30milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i rimborsi sono eseguiti applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute. 2. Il motivo è fondato. Va qui richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 19/05/2022, n. 16289 nonché, in senso conforme e, in senso conforme, Cass. n. 16290/2022, n. 16644/2022, n.16655/2022, n. 16829/2022, n. 16830/2022, n. 17912/2022, n. 17920/2022, n.17929/2022, n. 18351/2022, n. 18358/2022, n. 18683/2022, n. 23379/2022, n. 27081/2022, n. 27712/2022, n. 30358/2022, n. 1156/2023, n. 1158/2023, n. 1160/2023, n. 4664/2023, n. 5706/2023). 2.1. Di poi, il giudizio di ottemperanza dinnanzi all e Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata ingiudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede diottemperanza, circa la compatibilità del "dictum" contenuto nella sentenza passata ingiudicato con una Decisione della Commissione UE. 2.2. Infine, lo ius superveniens di cui all'art. 16 - octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, sul quale si fonda la censura, trova applicazione in fase esecutiva o di ottemperanza, per come pacificamente opinato da questa Corte (di recente Cass.12/06/2023, n. 16606 preceduta da altre di eguale tenore: Cass.25/03/2021, n. 8393; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass.30/9/2020, n. 20790; Cass. 21/2/2020, n. 4570; Cass. 22/2/2018, n. 4291; Cass.22/2/2019, n. 5300). 2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. siciliana ha fatto malgoverno dei superiori principi laddove, in sede di ottemperanza, prima di procedere alla nomina del Commissaria ad acta, per la parte del rimborso non ancora erogato, motivava come segue: “Con la sentenza di cui si è chiesta l'ottemperanza è stato riconosciuto ildiritto del ricorrente al rimborso di € 14.656,00 oltre interessi dalladomanda al soddisfo. Non risulta che finora l'Agenzia delle Entrate abbia materialmente provveduto al pagamento integrale delle somme suindicate in favore del ricorrente, a nulla valendo - in funzione dell'ottemperanza giudicato formatosi sulla sentenza n. 3021/5/17 -la convalida cui l’Agenzia ha provveduto in ordine al rimborso richiesto nella sua interezza. Per quanto riguarda l'art. 16 octies D.L. 91/2017 convertito nella legge n. 123 del 2017, si tratta di una norma che disciplina il procedimento amministrativo di rimborso, mentre da nessun dato testuale può desumersi che tale limite si applichi anche alle esecuzioni delle sentenze e che la cosa giudicata formale sia soggetta, in sede di ottemperanza, alla riduzione del 50% nel caso in cui l'ammontare delle istanze presentate ecceda la somma stanziata, circostanza peraltro rimasta del tutto sprovvista di prova. Il caso in esame rimane quindi fuori dall'applicazione della normativa indicata, dal momento che nella specie il diritto al rimborso è stato gia accertato non già dall'Agenzia delle Entrate in sede amministrativa nei termini previsti dall'art. 16 octies D.L. 91/17 ma in sede giurisdizionalecon efficacia di cosa giudicata, che è assolutamente vincolante per l’amministrazione finanziaria. Deve di conseguenza affermarsi che l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3021/5/17 ... mediante il pagamento integrale della somma di euro 14.412,33 in favore di [OSCURATO:PERSONA] oltre interessi dalla domanda al soddisfo”. 2.4. La C.t.r., con il ragionamento testé illustrato, ha palesemente obliterato l’applicazione dell’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 03 agosto 2017, n. 123, alla quale dovrà dare seguito, ma secondo i principi di diritto sinora indicati. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, - sezione staccata di Catania , che provvederà anche a lle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, - sezione stac