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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 34622/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26967-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26967 sez.

ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO - che, con decreto del 3 marzo 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omologava l'esito positivo dell'accertamento tecnico preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e compensava integralmente tra le parti le spese di lite senza addurre motivazione alcuna; - che per la cassazione di tale decisione in punto spese di lite ricorre l'Abenante, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in una con il vizio di motivazione definita carente ed illogica, deduce la non conformità a diritto della statuizione del Tribunale in ordine alle spese di lite in ragione della soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'insussistenza delle ragioni giustificative della disposta compensazione neppure addotte dal Tribunale; che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento stante la totale soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la mancata indicazione da parte del Tribunale di motivazioni idonee a sorreggere la disposta compensazione delle spese di lite( 'w M') 55L9/015.22) - che, pertanto, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato cassato relativamente alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26967-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26967 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO - che, con decreto del 3 marzo 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omologava l'esito positivo dell'accertamento tecnico preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e compensava integralmente tra le parti le spese di lite senza addurre motivazione alcuna; - che per la cassazione di tale decisione in punto spese di lite ricorre l'Abenante, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in una con il vizio di motivazione definita carente ed illogica, deduce la non conformità a diritto della statuizione del Tribunale in ordine alle spese di lite in ragione della soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'insussistenza delle ragioni giustificative della disposta compensazione neppure addotte dal Tribunale; che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento stante la totale soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la mancata indicazione da parte del Tribunale di motivazioni idonee a sorreggere la disposta compensazione delle spese di lite( 'w M') 55L9/015.22) - che, pertanto, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato cassato relativamente alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma, n
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