CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25575/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE di APPELLO di CATANIA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi depositati successivamente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, decidendo all'esito del giudizio di rinvio, celebrato a seguito all'annullamento della propria precedente decisione (che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di traffico di sostanze stupefacenti ascrittigli), disposto dalla sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 78 del 2014 (per plurimi vizi di motivazione), ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato deliberata dal Tribunale di Siracusa in data 21/01/2011, rideterminando il trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati. Contro questa decisione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: I - violazione degli articoli 627, comma 3, cod. proc. pen. e 42 e 110 cod. pen. (lamentando in realtà vizi di motivazione quanto alla ritenuta consapevolezza dell'imputato di prendere parte - in occasione dell'episodio oggetto di contestazione - ad uno scambio di un ingente quantitativo di cocaina); Il - violazione degli articoli 192, 533 e 627, comma 3, cod. proc. pen. per carenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli; III - violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Il secondo motivo non è consentito. Questa Corte (così, da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, a conferma di un orientamento inaugurato da Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 01, e mai messo in discussione) è tradizionalmente ferma nel ritenere che, in terna di ricorso per cassazione, non è consentito il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o 2, acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglian2:e connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. 2. I motivi ulteriori, riguardanti la dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello. 3. Per quanto riguarda la dichiarazione di responsabilità, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che (riproponendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha valorizzato gli elementi indicati a pag. 5 ss. della sentenza impugnata, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, a parere della quale «gli elementi probatori a carico del Carambia non sono stati valutati in modo unitario bensì parcellizzato ed effettivamente è stato apoditticamente ritenuta assente la responsabilità per la condotta di detenzione dello stupefacente per :I solo dato della assenza di una condotta materiale riferibile direttamente alla sostanza stupefacente, non tenendo invece conto di quale possa esser l'apporto rilevante secondo i principi in materia di concorso di persone». 3.1. Secondo la sentenza rescindente, in particolare, la originaria sentenza assolutoria della Corte di appello («la Corte di Appello con affermazione assai sintetica afferma come "la presenza dell'imputato in quel luogo è certamente un elemento indiziario ma non satisfattivo poiché i contenuti delle conversazioni ambientali.., non sono probatoriamente significative di un fattivo contributo apportato dal Carambia alla condotta illecita altrui". Rileva poi che le intercettazioni in sè riescono tutt'al più a dimostrare la conoscenza della presenza dello stupefacente. Infine, riconosce ben poc:o significato alla dichiarazione accusatoria del collaboratore di giustizia in quanto, pur individuando il ricorrente per un soggetto in rapporti criminali con i Trovato, non rappresenta un riscontro individualizzante»), presentava rilevanti profili cli carenza ed illogicità in quanto non teneva conto: - «del rilievo della presenza insieme agli altri imputati alla fase di ricezione della partita di droga pur dandosi atto che l'accertamento è nel senso che la occasione di incontro tra i vari soggetti fosse legata proprio alla consegna della partita di droga»; - «che si trattava di una operazione di consegna di droga per un controvalore elevatissimo»; «che le modalità dell'incontro erano tali che si doveva valutare approfonditamente la tesi di accusa secondo la quale l'unica ragione dell'incontro era la consegna e l'occultamento la droga». Inoltre la Corte di Appello «in termini non del tutto chiari fa riferimento alle intercettazioni ambientali per sostenere che il solo Trovato affermasse la proprietà dello stupefacente ma non dice se la propria lettura è nel senso che il Carambia sapesse sin da prima della presenza di tale sostanza». Tuttavia, secondo la sentenza rescindente, nella sentenza del Tribunale «si leggono gli stralci delle intercettazioni di conversazioni del [OSCURATO:PERSONA]; ed in queste non risulta affatto un diretto riconoscimento di esclusiva responsabilità; difatti è presumibile che il Trovato facesse riferimento alla responsabilità secondo un concetto di proprietà della sostanza e non di regole in tema di estensione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 110 c.p. è indubbio che nella sua ottica la droga era la sua e non della sua scorta, ma ciò non esclude certo la responsabilità di questi ultimi». In tale contesto, è stata ritenuta non adeguata «una motivazione in sè generica, alla luce delle regole in tema di concorso di persone nel reato, che non vi sia adeguata dimostrazione di un "fattivo contributo apportato dal Carambia alla condotta illecita altrui". Tale affermazione è troppo vaga perché, a fronte della confermata consapevolezza del Carambia della presenza dello stupefacente, si possa comprendere se la sentenza intenda dire che la presenza dell'imputato era solo casuale o intenda dire che il concorso di persone nel reato non possa essere configurato senza l'accertamento di una partecipazione alla condotta materiale tipica (ovvero non basterebbe, quanto al caso di specie, una funzione di scorta che rafforzi la determinazione criminale di chi compie l'azione principale ma sarebbe necessaria una qualche operazione materiale di gestione dello stupefacente o della conduzione della trattativa per il suo acquisto)». Ed è stata, infine, ritenuta erronea, nel medesimo contesto, «la valutazione isolata della dichiarazione del collaboratore di giustizia della quale si dice solo che non offre indicazioni specifiche per il caso in esame laddove, nell'ottica di accusa, andava considerata unitamente al restante materiale indiziario per valutare se confermava un ruolo di sostanziale coinvolgimento di Carambia nelle complessive attività di traffico di droga; la dichiarazione doveva, invece, essere valutata quale possibile conferma che la presenza del Carambia nella data occasione corrispondesse ad un suo tipico ruolo di ausilio alle attività criminali dei Trovato». Per tali ragioni, si era disposto che il giudice di rinvio valutasse «la effettiva portata della presenza di più soggetti che accompagnavano il gestore del traffico di droga in un incontro per lo scambio e l'occultaimento di una rilevantissima partita di stupefacente, circostanza da leggere unitamente alle intercettazioni ambientali per la parte che possa essere significativa della consapevolezza di tutti della ragione della presenza sul posto nonché unitamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia quanto all'essere la presenza di vari soggetti sul posto dovuta al loro abituale operare unitamente del traffico di droga, parte con il ruolo di gestione del traffico e parte con funzioni di supporto alle attività ("scorta"). FiCO-r-S-i-di-Trovato-sono-tinussibig». 3.1.1. Nel pieno rispetto delle indicazioni che precedono, la Corte di appello ha valorizzato il fatto che il Carambia facesse stabilmente «parte dell'organigramma di un'associazione a delinquere finalizzata all'illecito traffico di droga con compiti di particolare rilievo», e che quindi la sua condotta oggetto d'imputazione si inserisse «in una consolidata sequenza criminale e non può essere analizzata e valutata come una monade sganciata dal contesto illecito al quale accede»; ciò premesso, ed evidenziato che ipotizzare che ad una operazione di scambio di sostanze stupefacenti della rilevanza di quella in contestazione, avente ad oggetto «decine di chili di cocaina, potesse «partecipare un soggetto ignaro delle finalità dell'incontro è in effetti operazione logicamente piuttosto ardita», la Corte di appello ha motivatamente concluso che la non contestata presenza del Carannbia sul luogo teatro della scambio assolveva proprio alla «finalità di maggiore sicurezza», integrando «quanto meno un conclamato concorso morale»; peraltro, come già osservato dalla sentenza rescindente, «gli esiti delle intercettazioni ambientali non consentono di ritenere un diretto riconoscimento di esclusiva responsabilità da parte del Trovato», non può, infine, dubitarsi della riferibilità al Carambia dei dieci chili di droga rinvenuti il 15 ottobre 2008, corroborata dagli elementi in dettaglio indicati a pag. 7 della sentenza impugnata, e confermata dall'espressione «Si, io lo so», pronunciata «dal Carambia mentre era sotto intercettazione ambientale nei locali della questura», come spiegato dalla Corte di appello sempre a pag. 7 della sentenza impugnata. 4. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato la personalità dell'imputato (pluripregiudicato) e la gravità dei traffici accertati, aventi ad oggetto "una considerevole quantità di sostanza stupefacente oggetto di scambio", con argomentazioni di per sé idonee a legittimare la contestata statuizione, oltre all'assenza di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento