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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10083/2026

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troAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 282/2020 depositata il 09/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava l’atto dicontestazione n.

TQ9CO5T00573/2015, emesso dall’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026– [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbino, relativo all’anno d’imposta2007, con cui veniva irrogata la sanzione di € 66.337, pari al 30% deicrediti IVA ritenuti inesistenti (€ 221.124,31) indebitamente utilizzati incompensazione.L’atto traeva origine dall’avviso di accertamento n.

TQ9035T00930/2015per l’anno 2006, fondato sul p.v.c. del 29 aprile 2015 della Guardia disoggettivamente inesistenti (con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) eoggettivamente inesistenti (con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), nonchél’emissione di fatture non imponibili IVA ex art. 8 DPR 633/1972 a frontedi dichiarazioni d’intento ritenute false.[OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, con sentenza n.1050/2017, respingeva il ricorso.La contribuente proponeva appello deducendo, tra l’altro: violazionedell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per emissione ante tempus dell’atto;decadenza dell’azione accertatrice; assenza dei presupposti per laqualificazione delle operazioni come inesistenti; vizio di motivazione;rideterminazione delle sanzioni e violazione del ne bis in idem.[OSCURATO:PERSONA] delle Marche, con sentenza n.282/05/2020, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo gradoe condannando la società alle spese.Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione, affidatoa cinque motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la contribuente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erronea e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 7, L. 212/2000 e dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992, deducendo lanullità dell’atto impositivo per emissione ante tempus, in assenza dicomprovati motivi di urgenza.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il primo motivo è infondato.È stata ritenuta legittima l’emissione anticipata dell’avviso di accertamentorispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L.212/2000, attraverso un accertamento di fatto del presuppostodell’urgenza.

La CTR ha richiamato il consolidato orientamento dellaSuprema Corte, secondo cui «il vizio invalidante non consiste nella meraomessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza… bensì nell’assenza didetto requisito, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Ufficio» (Cass.18184/2013).

Nel caso di specie, la complessità della frode, ilcoinvolgimento di numerose società anche estere e l’ingente dannoerariale hanno integrato, secondo l’ottica del giudice regionale, l’elementodi urgenza, giustificando la deroga al termine ordinario.Nello specifico, la CTR ha correttamente valorizzato, ai fini della verificadel presupposto dell’urgenza giustificativa dell’emissione ante tempusdell’avviso, la complessità della vicenda, evidenziando in particolare lascaturigine, in sede penale, di un sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, provvedimento impugnato e confermato dal Tribunale dellalibertà. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha inoltre sottolineato il pericolo didanno erariale, correlato alle reiterate violazioni di rilevanza penale e allostato di insolvenza accertato.Si tratta di un accertamento di fatto sulla ricorrenza dell’elementodell’urgenza, che non si presta a rivisitazioni in questa sede, nella qualenon è consentito proporre ricostruzioni di merito alternative rispetto aquelle motivate dal giudice d’appello.

Le argomentazioni di quest’ultimosono, peraltro, conformi all’orientamento consolidato di questa Corteregolatrice, secondo cui: «In tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza deltermine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso diaccertamento – decorrente dal rilascio al contribuente della copia delNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvoche ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’attoimpositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione deiprincipi costituzionali di collaborazione e buona fede tra amministrazione econtribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestàimpositiva.

Il vizio invalidante non consiste nella mera omessaenunciazione nell’atto dei motivi di urgenza, bensì nell’effettiva assenza didetto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epocadell’emissione, deve essere provata dall’ufficio» (Cass., Sez.

Un., 29 luglio2013, n. 18184; conf.

Cass., Sez.

V, 30 ottobre 2018, n. 27623; Cass.,Sez.

V, 25 luglio 2022, n. 23223).Il principio è stato successivamente ribadito, precisando che:«L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazionedell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorranospecifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emessoante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsidel contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primariaespressione dei principi di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente» (Cass., Sez.

VI-V, 23 luglio 2020, n.15843).Ne consegue che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessantagiorni comporta la nullità dell’atto impositivo notificato prima della suadecorrenza, qualora l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza diragioni d’urgenza, indipendentemente dalla natura del tributo accertato,armonizzato o meno.

Nella specie, tuttavia, la CTR ha accertato come«presente e provato dagli elementi fattuali non contestati l’elemento diurgenza richiesto dalla legge».Quanto alle ragioni di urgenza, la giurisprudenza nomofilattica ha chiaritoche esse, se per un verso non possono consistere nell’imminente scadenzaNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026del termine decadenziale utile all’accertamento, ben possono sostanziarsiin reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale, nellapartecipazione a una frode fiscale (Cass., Sez.

VI-5, 2 luglio 2018, n.17211) o nello stato di insolvenza della società, tale da rendere piùdifficoltoso, con il passare del tempo, il pagamento del tributo (Cass., Sez.V, 30 aprile 2014, n. 9424).Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 34 e 35 D.Lgs.546/1992, dell’art. 276 c.p.c. e dei principi di oralità, immediatezza econcentrazione, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per il tempointercorso tra l’ultima udienza e la deliberazione della sentenza.Il secondo motivo è infondato.La ricorrente prospetta una violazione dei principi di oralità, immediatezzae concentrazione come se essi imponessero, nel processo tributario, unacontinuità stretta e indefettibile fra udienza, deliberazione e deposito dellasentenza.

Ma una simile ricostruzione non trova riscontro nella disciplinapositiva.Gli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 546 del 1992 non richiedono l’immediatezzadella decisione, né prevedono che il deposito debba seguire in un arcotemporale ravvicinato alla discussione; si limitano a delineare la sequenzafisiologica del rito, lasciando al collegio i tempi necessari alladeliberazione.

La pluralità di udienze e il lasso temporale intercorso primadel deposito non rappresentano dunque, di per sé, un vulnus processuale.Il richiamo all’art. 276 c.p.c. non aggiunge elementi utili, giacché la normatrattazione.E il riferimento ai principi del giusto processo, pur suggestivo, resta privodi radicamento concreto: la parte non indica, né tantomeno dimostra,quale pregiudizio effettivo le sarebbe derivato dalla tempistica seguita dalgiudice di merito.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nel sistema delle nullità processuali la violazione suscettibile di integrareuna patologia di tal fatta si misura sempre alla luce dell’incidenza concretasul diritto di difesa, altrimenti resta sul piano delle mere irregolarità.In definitiva, la censura finisce per rivolgersi non contro un vizio delprocesso, ma contro la fisiologia del lavoro giudiziario, pretendendo di fardiscendere dalla scansione temporale delle attività una lesione che lalegge non riconosce.

L’iter seguito dal giudice d’appello rientra invecepienamente nel quadro normativo e non determina alcuna nullità.

Ilmotivo deve pertanto essere respinto.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 D.Lgs.546/1992, dell’art. 16 D.Lgs. 472/1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo vizio di motivazione eerronea valutazione delle prove.Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la legittimità dell’attodi contestazione, fondando la decisione su una ricostruzione analitica dellafrode fiscale.In primo luogo, è stata ritenuta legittima l’emissione anticipata dell’avvisodi accertamento rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12,comma 7, L. 212/2000.Quanto alla decadenza, la Commissione ha escluso l’applicabilità dello iussuperveniens introdotto dal D.Lgs. 128/2015, in virtù del principio tempusregit actum, affermando che «gli avvisi relativi a periodi d’impostaprecedenti al 2016… sono validi, essendo fatti salvi gli effetti degli attinotificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina» (Cass.16728/2016).

È stato ribadito che il raddoppio dei termini di accertamentoopera automaticamente in presenza di obbligo di denuncia penale,indipendentemente dall’esito del procedimento penale o dalla prescrizionedel reato: «ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi direato» (Cass. 9322/2017).Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sul merito, la CTR ha accertato la natura fraudolenta delle operazioniintercorse tra le società del gruppo Londei, qualificando comeoggettivamente inesistenti le forniture tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e comesoggettivamente inesistenti quelle di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] richiamato il principiosecondo cui «in tema di IVA, una volta assolta da partedell’Amministrazione finanziaria la prova… dell’oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delleoperazioni contestate, senza che tale onere possa ritenersi assolto con laregolarità formale delle scritture contabili» (Cass. 17619/2018).

LaCommissione ha ritenuto provato che Londei fosse il gestore di fattodell’intero gruppo societario, con un ruolo di dominus nella pianificazione enell’esecuzione della frode carosello, escludendo ogni ipotesi di buonafede: «la gestione di fatto dell’intero gruppo societario da parte di Londeiè dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio… risultando accertato ildolo di evasione».Infine, è stata respinta l’eccezione di violazione del principio del ne bis inidem, chiarendo che il sistema del doppio binario non comportaautomaticamente la violazione del divieto di duplicazione sanzionatoria,purché sia garantita la regolamentazione dei rapporti tra sanzioniamministrative e penali, come previsto dalla normativa nazionale eavallato dalla giurisprudenza unionale.Con ogni evidenza, nel caso di specie non ricorre il vizio di motivazioneapparente.

La pronuncia impugnata espone dettagliatamentel’accertamento di fatto compiuto, permettendo di cogliere la ratiodecidendi al fondo delle statuizioni adottate.

Sono, in altri termini,diffusamente esplicitate le ragioni poste a fondamento della decisione e ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Non si è, dunque, in presenzadi una motivazione meramente grafica o di argomentazioni inidonee asupportare il decisum, ma di una motivazione che, correlata allafattispecie concreta, rende percepibile il fondamento della decisione eNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026soddisfa il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.(Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 30 giugno 2020, n.13248).È principio consolidato che la nullità della sentenza per motivazionemancante o apparente ricorre solo quando sia del tutto assente il percorsoargomentativo, tale da non consentire la comprensione delle ragioni delladecisione e la verifica in sede di impugnazione.

Non è configurabile il vizioin presenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e didiritto (Cass., 15 novembre 2019, n. 29721), né quando la motivazioneper relationem alla sentenza di primo grado costituisca espressione di unautonomo processo deliberativo (Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112).

Lasussistenza del vizio postula che la motivazione risulti del tutto inidoneaad esplicitare le ragioni della decisione, ovvero presenti contrastiirriducibili tra affermazioni inconciliabili che rendano incomprensibile laratio decidendi (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 25 giugno2018, n. 16611).Costituisce ius receptum che la motivazione apparente si verifica quando ilgiudice, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.,dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, delD.Lgs. n. 546/1992, ometta di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto, di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e diillustrare l’iter logico seguito, così da consentire il controllo sullacorrettezza della decisione e sulla sua conformità al principio del giudicareiuxta alligata et probata (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477).La sentenza, infatti, non si limita a richiamare principi astratti, ma liapplica al caso concreto, evidenziando gli elementi di fatto e le ragionigiuridiche che hanno condotto alla qualificazione delle operazioni nel sensoriportato nell’avviso di accertamento.Il motivo è, pertanto, inammissibile perché la ricorrente, sotto lo schermodel vizio di violazione di legge intende rimettere in discussione laNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026valutazione della prova operata dai giudici di appello richiedendo al giudicedi legittimità un nuovo giudizio meritale (Cass., Sez.

U., 27 dicembre2019, n. 34476)Si è pure affermato che «In tema di presunzioni, qualora il giudicedi merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori dellapresunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sonoinvece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabilein base all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua deln. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto ilprofilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito dellaviolazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza deirequisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenzaimpugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarnela plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altrifatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, neilimiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. » (Cass., 30 giugno2021, n. 18611).

E si è anche precisato che «In tema di prova perpresunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità deglielementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criteriodell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituiscegiudice di merito» (Cass., 25 settembre 2023, n. 27266).Giova evidenziare che la valutazione delle prove raccolte, anche se sitratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., 19 luglio2021, n. 20553).Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Invero, il giudizio di merito non può essere ulteriormente revisionato inquesta sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui «Con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione» (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).In sede di legittimità è, poi, possibile censurare la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi econcordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornirela prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi,non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare ilfatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza che, nelcaso in esame, non è stata dedotta dalla società ricorrente.Nella specie, non si ravvisa la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,che ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato comegravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei afornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati nongravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti adimostrare il fatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541),evenienza che, nel caso in esame, non è stata nemmeno dedotta dallasocietà ricorrente.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui irequisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntividevono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi nonsenso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenzaindiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto divicendevole completamento.

In applicazione di questo principio, questaCorte ha ritenuto censurabile la decisione in cui il giudice di merito si sialimitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senzaaccertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria,non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel sensoche ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in unrapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass., 25 ottobre 2019, n.27419; Cass., 12 aprile 2018, n. 9059; Cass., 16 maggio 2017, n.12002).A questo riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorsoalle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fattocome fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la basedella presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fattoignoto sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato delgiudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativamotivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.civ. (cfr. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass., 23 gennaio 2006, n.1216).La tesi che ritiene censurabile per cassazione, sotto il profilo della falsaapplicazione dell'art. 2727 c.c., in base all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la valutazione dei singoli elementi indiziari data dal giudicedi merito, in concreto, in termini di gravità, precisione e concordanza,quali requisiti assunti come propri del modello normativo delle presunzioniNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026(in tal senso Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 4 agosto 2017,n. 19485), postula tuttavia che sia la legge a dare contenuto normativo aisuddetti parametri, ma la legge processuale non fornisce in realtàindicazioni al riguardo.

E' per questa ragione che «le presunzioni nonstabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [di merito]»(art. 2729, comma primo, cod. civ.), al quale spetta di valutare se equando determinati fatti storici integrino, in concreto, indizi gravi, precisi econcordanti, cioè quando possa dirsi raggiunta la prova del fatto principalein via deduttiva da fatti secondari di cui si sia avuta conoscenza tramitefonti materiali di prova.I parametri indicati sono insuscettibili di essere assunti in categorieastratte e generalizzabili, potendosi solo dire che il requisito della gravitàsi riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee aprodurre nel senso che l'esistenza del fatto ignoto dev'essere desunta conragionevole certezza, anche probabilistica; che il requisito della precisioneimpone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed ilpercorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella lororealtà storica; che il requisito della concordanza postula che la prova siafondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione delfatto ignoto.E tuttavia, la concretizzazione dei suddetti parametri, cioè la lorotraduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concretecontroversie costituisce oggetto di un giudizio di fatto che è affidato algiudice di merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata delproprio ragionamento decisorio di tipo presuntivo.

E' dunque preferibileritenere che il libero convincimento del giudice di merito in tema dipresunzioni, come si è detto, sia sindacabile in sede di legittimità neiristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e cioèper mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementiindiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbeneNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altrecircostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendivenga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. , 27 agosto 2018, n. 21223;Cass., 7 luglio 2016, n. 13922), nonché quando la motivazione non siarispettosa del «minimo costituzionale», come nel caso di contraddittorietàinsanabile, qualora il giudice di merito dapprima non esamini le proverichieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti ladomanda ritenendola indimostrata (cfr. Cass., 20 aprile 2017, n. 9952),con l'effetto sostanziale di precludere alla parte la possibilità di assolverel'onere probatorio sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (cfr.Cass., 22 giugno 2016, n. 12884) (Cass., 19 aprile 2021, n. 10253).Va, infine, ribadito che la perizia stragiudiziale, che viene richiamata comeelemento non valutato, è solo una allegazione difensiva e il giudice non ètenuto a motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprioconvincimento considerazioni incompatibili (Cass. n. 9415 del 2025).Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia suirapporti intercorsi tra la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., qualificati dall’Ufficio come operazioni oggettivamenteinesistenti.

La CTR, anziché deliberare su tale specifico rilievo, avrebbeesaminato le transazioni con la [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto estraneo all’odiernacontroversia e non menzionato nell’avviso di accertamento da cui traeorigine l’atto impugnato.

Secondo la ricorrente, tale errore integra unduplice vizio processuale: ultrapetizione, per avere il giudice deciso su unrapporto non dedotto in giudizio; omessa pronuncia, per non avereesaminato il rilievo relativo alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] in regime dinon imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di dichiarazioni d’intentoritenute false.Il quarto motivo è infondato.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026La CTR ha esaminato anche i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,evidenziandone il ruolo nel meccanismo fraudolento.

È stato accertatoche, nell’anno 2006, l’acquirente delle merci era [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,società appartenente al gruppo Londei e qualificata come cartiera o“missing trader”, priva di contabilità e sotto il diretto controllo di LondeiDomenico, il quale impartiva direttive all’amministratore di diritto, CuofanoSalvatore.

Quest’ultimo ha dichiarato di avere sempre obbedito agli ordinidi Londei, già amministratore di diritto fino al 5 maggio 2005 e socio al50%, mentre l’altra metà delle quote era detenuta dalla societàsammarinese [OSCURATO:PERSONA] S.A.

La sentenza ha inoltre rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] fu cancellata dal registro delle imprese nel 2007 e trasferitafittiziamente in Tunisia, pur continuando a operare in Italia, con il centrodirettivo rimasto in capo a Londei e [OSCURATO:PERSONA].Dagli atti risulta che l’atto di contestazione trae origine dall’avviso diaccertamento per l’anno 2006, nel quale, oltre alle operazionisoggettivamente e oggettivamente inesistenti, è espressamentecontestata l’emissione di fatture in regime di non imponibilità nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con indicazione puntuale degli importi e del titoloapplicato.

Su tali rilievi vi è stato contraddittorio nei due gradi di merito ela CTR ha ricostruito e deliberato su tutte le questioni oggetto del themadecidendum, sicché non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia.Quanto alla menzione di altra società, essa non integra vizio diultrapetizione.

Il giudice non ha sostituito la domanda con una diversa, maha svolto una ricognizione complessiva della fattispecie, senza modificareil petitum né i fatti costitutivi.

Come chiarito da questa Corte, il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice,alterando gli elementi identificativi dell’azione, attribuisce o nega un benediverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente,nella domanda; non ricorre invece il vizio quando il giudice esamina unaquestione connessa a quelle dedotte, anche se non espressamenteNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026formulata (Cass. 3 luglio 2019, n. 17897; Cass. 5 agosto 2019, n. 20932).Nel caso in esame, il riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. è stato effettuato al solo finedi illustrare il contesto della frode e non costituisce pronuncia su unrapporto estraneo al thema decidendum.Ne consegue che non ricorre né omessa pronuncia né ultrapetizione.Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 13, comma 5, D.Lgs.471/1997 e dell’art. 3 D.Lgs. 472/1997, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., in punto di mancata osservanza da parte della CTR del principio dinon cumulabilità tra sanzioni per indebita compensazione di creditid’imposta inesistenti e sanzioni per indebita detrazione e infedeledichiarazione, anche alla luce della Risoluzione AE n. 36/E del 2018.Il quinto motivo non coglie nel segno e va disatteso, per le ragioni diseguito esplicitate.Invero, la ricorrente contesta la legittimità della sanzione applicata perindebita compensazione di crediti IVA inesistenti ai sensi dell’art. 13,comma 5, del D.Lgs. 471/1997, sostenendo che per i medesimi fatti –ossia l’utilizzo di crediti inesistenti derivanti dall’accertamento relativoall’anno 2006 – erano già state irrogate altre sanzioni: quella per indebitadetrazione dell’imposta (art. 6, comma 6) e quella per infedeledichiarazione (art. 5, comma 4).

Secondo la ricorrente, tale duplicazionecontrasta con il principio di specialità e con il favor rei sanciti dall’art. 3 delD.Lgs. 472/1997.L’inammissibilità travolge la censura in ragione della sua vistosa novità.Come è noto i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello e non si possono prospettare nuove questioni didiritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini eaccertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito (Cass., 13 giugno2018, n. 15430) e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, aNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini dellaquestione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041).La questione sopra compendiata non risulta in alcun modo dalla sentenzaimpugnata, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di specificità perché nonrispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto invirtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove onuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabilid'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n.20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n.20712).Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato integralmente.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.La PresidenteNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026TANIA HMELJAK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 282/2020 depositata il 09/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava l’atto dicontestazione n. TQ9CO5T00573/2015, emesso dall’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026– [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbino, relativo all’anno d’imposta2007, con cui veniva irrogata la sanzione di € 66.337, pari al 30% deicrediti IVA ritenuti inesistenti (€ 221.124,31) indebitamente utilizzati incompensazione.L’atto traeva origine dall’avviso di accertamento n. TQ9035T00930/2015per l’anno 2006, fondato sul p.v.c. del 29 aprile 2015 della Guardia disoggettivamente inesistenti (con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) eoggettivamente inesistenti (con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), nonchél’emissione di fatture non imponibili IVA ex art. 8 DPR 633/1972 a frontedi dichiarazioni d’intento ritenute false.[OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, con sentenza n.1050/2017, respingeva il ricorso.La contribuente proponeva appello deducendo, tra l’altro: violazionedell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per emissione ante tempus dell’atto;decadenza dell’azione accertatrice; assenza dei presupposti per laqualificazione delle operazioni come inesistenti; vizio di motivazione;rideterminazione delle sanzioni e violazione del ne bis in idem.[OSCURATO:PERSONA] delle Marche, con sentenza n.282/05/2020, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo gradoe condannando la società alle spese.Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione, affidatoa cinque motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la contribuente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erronea e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 7, L. 212/2000 e dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992, deducendo lanullità dell’atto impositivo per emissione ante tempus, in assenza dicomprovati motivi di urgenza.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il primo motivo è infondato.È stata ritenuta legittima l’emissione anticipata dell’avviso di accertamentorispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L.212/2000, attraverso un accertamento di fatto del presuppostodell’urgenza. La CTR ha richiamato il consolidato orientamento dellaSuprema Corte, secondo cui «il vizio invalidante non consiste nella meraomessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza… bensì nell’assenza didetto requisito, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Ufficio» (Cass.18184/2013). Nel caso di specie, la complessità della frode, ilcoinvolgimento di numerose società anche estere e l’ingente dannoerariale hanno integrato, secondo l’ottica del giudice regionale, l’elementodi urgenza, giustificando la deroga al termine ordinario.Nello specifico, la CTR ha correttamente valorizzato, ai fini della verificadel presupposto dell’urgenza giustificativa dell’emissione ante tempusdell’avviso, la complessità della vicenda, evidenziando in particolare lascaturigine, in sede penale, di un sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, provvedimento impugnato e confermato dal Tribunale dellalibertà. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha inoltre sottolineato il pericolo didanno erariale, correlato alle reiterate violazioni di rilevanza penale e allostato di insolvenza accertato.Si tratta di un accertamento di fatto sulla ricorrenza dell’elementodell’urgenza, che non si presta a rivisitazioni in questa sede, nella qualenon è consentito proporre ricostruzioni di merito alternative rispetto aquelle motivate dal giudice d’appello. Le argomentazioni di quest’ultimosono, peraltro, conformi all’orientamento consolidato di questa Corteregolatrice, secondo cui: «In tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza deltermine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso diaccertamento – decorrente dal rilascio al contribuente della copia delNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvoche ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’attoimpositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione deiprincipi costituzionali di collaborazione e buona fede tra amministrazione econtribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestàimpositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessaenunciazione nell’atto dei motivi di urgenza, bensì nell’effettiva assenza didetto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epocadell’emissione, deve essere provata dall’ufficio» (Cass., Sez. Un., 29 luglio2013, n. 18184; conf. Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27623; Cass.,Sez. V, 25 luglio 2022, n. 23223).Il principio è stato successivamente ribadito, precisando che:«L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazionedell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorranospecifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emessoante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsidel contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primariaespressione dei principi di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente» (Cass., Sez. VI-V, 23 luglio 2020, n.15843).Ne consegue che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessantagiorni comporta la nullità dell’atto impositivo notificato prima della suadecorrenza, qualora l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza diragioni d’urgenza, indipendentemente dalla natura del tributo accertato,armonizzato o meno. Nella specie, tuttavia, la CTR ha accertato come«presente e provato dagli elementi fattuali non contestati l’elemento diurgenza richiesto dalla legge».Quanto alle ragioni di urgenza, la giurisprudenza nomofilattica ha chiaritoche esse, se per un verso non possono consistere nell’imminente scadenzaNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026del termine decadenziale utile all’accertamento, ben possono sostanziarsiin reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale, nellapartecipazione a una frode fiscale (Cass., Sez. VI-5, 2 luglio 2018, n.17211) o nello stato di insolvenza della società, tale da rendere piùdifficoltoso, con il passare del tempo, il pagamento del tributo (Cass., Sez.V, 30 aprile 2014, n. 9424).Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 34 e 35 D.Lgs.546/1992, dell’art. 276 c.p.c. e dei principi di oralità, immediatezza econcentrazione, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per il tempointercorso tra l’ultima udienza e la deliberazione della sentenza.Il secondo motivo è infondato.La ricorrente prospetta una violazione dei principi di oralità, immediatezzae concentrazione come se essi imponessero, nel processo tributario, unacontinuità stretta e indefettibile fra udienza, deliberazione e deposito dellasentenza. Ma una simile ricostruzione non trova riscontro nella disciplinapositiva.Gli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 546 del 1992 non richiedono l’immediatezzadella decisione, né prevedono che il deposito debba seguire in un arcotemporale ravvicinato alla discussione; si limitano a delineare la sequenzafisiologica del rito, lasciando al collegio i tempi necessari alladeliberazione. La pluralità di udienze e il lasso temporale intercorso primadel deposito non rappresentano dunque, di per sé, un vulnus processuale.Il richiamo all’art. 276 c.p.c. non aggiunge elementi utili, giacché la normatrattazione.E il riferimento ai principi del giusto processo, pur suggestivo, resta privodi radicamento concreto: la parte non indica, né tantomeno dimostra,quale pregiudizio effettivo le sarebbe derivato dalla tempistica seguita dalgiudice di merito.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nel sistema delle nullità processuali la violazione suscettibile di integrareuna patologia di tal fatta si misura sempre alla luce dell’incidenza concretasul diritto di difesa, altrimenti resta sul piano delle mere irregolarità.In definitiva, la censura finisce per rivolgersi non contro un vizio delprocesso, ma contro la fisiologia del lavoro giudiziario, pretendendo di fardiscendere dalla scansione temporale delle attività una lesione che lalegge non riconosce. L’iter seguito dal giudice d’appello rientra invecepienamente nel quadro normativo e non determina alcuna nullità. Ilmotivo deve pertanto essere respinto.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 D.Lgs.546/1992, dell’art. 16 D.Lgs. 472/1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo vizio di motivazione eerronea valutazione delle prove.Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la legittimità dell’attodi contestazione, fondando la decisione su una ricostruzione analitica dellafrode fiscale.In primo luogo, è stata ritenuta legittima l’emissione anticipata dell’avvisodi accertamento rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12,comma 7, L. 212/2000.Quanto alla decadenza, la Commissione ha escluso l’applicabilità dello iussuperveniens introdotto dal D.Lgs. 128/2015, in virtù del principio tempusregit actum, affermando che «gli avvisi relativi a periodi d’impostaprecedenti al 2016… sono validi, essendo fatti salvi gli effetti degli attinotificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina» (Cass.16728/2016). È stato ribadito che il raddoppio dei termini di accertamentoopera automaticamente in presenza di obbligo di denuncia penale,indipendentemente dall’esito del procedimento penale o dalla prescrizionedel reato: «ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi direato» (Cass. 9322/2017).Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sul merito, la CTR ha accertato la natura fraudolenta delle operazioniintercorse tra le società del gruppo Londei, qualificando comeoggettivamente inesistenti le forniture tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e comesoggettivamente inesistenti quelle di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] richiamato il principiosecondo cui «in tema di IVA, una volta assolta da partedell’Amministrazione finanziaria la prova… dell’oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delleoperazioni contestate, senza che tale onere possa ritenersi assolto con laregolarità formale delle scritture contabili» (Cass. 17619/2018). LaCommissione ha ritenuto provato che Londei fosse il gestore di fattodell’intero gruppo societario, con un ruolo di dominus nella pianificazione enell’esecuzione della frode carosello, escludendo ogni ipotesi di buonafede: «la gestione di fatto dell’intero gruppo societario da parte di Londeiè dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio… risultando accertato ildolo di evasione».Infine, è stata respinta l’eccezione di violazione del principio del ne bis inidem, chiarendo che il sistema del doppio binario non comportaautomaticamente la violazione del divieto di duplicazione sanzionatoria,purché sia garantita la regolamentazione dei rapporti tra sanzioniamministrative e penali, come previsto dalla normativa nazionale eavallato dalla giurisprudenza unionale.Con ogni evidenza, nel caso di specie non ricorre il vizio di motivazioneapparente. La pronuncia impugnata espone dettagliatamentel’accertamento di fatto compiuto, permettendo di cogliere la ratiodecidendi al fondo delle statuizioni adottate. Sono, in altri termini,diffusamente esplicitate le ragioni poste a fondamento della decisione e ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non si è, dunque, in presenzadi una motivazione meramente grafica o di argomentazioni inidonee asupportare il decisum, ma di una motivazione che, correlata allafattispecie concreta, rende percepibile il fondamento della decisione eNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026soddisfa il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.(Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 30 giugno 2020, n.13248).È principio consolidato che la nullità della sentenza per motivazionemancante o apparente ricorre solo quando sia del tutto assente il percorsoargomentativo, tale da non consentire la comprensione delle ragioni delladecisione e la verifica in sede di impugnazione. Non è configurabile il vizioin presenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e didiritto (Cass., 15 novembre 2019, n. 29721), né quando la motivazioneper relationem alla sentenza di primo grado costituisca espressione di unautonomo processo deliberativo (Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112). Lasussistenza del vizio postula che la motivazione risulti del tutto inidoneaad esplicitare le ragioni della decisione, ovvero presenti contrastiirriducibili tra affermazioni inconciliabili che rendano incomprensibile laratio decidendi (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 25 giugno2018, n. 16611).Costituisce ius receptum che la motivazione apparente si verifica quando ilgiudice, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.,dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, delD.Lgs. n. 546/1992, ometta di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto, di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e diillustrare l’iter logico seguito, così da consentire il controllo sullacorrettezza della decisione e sulla sua conformità al principio del giudicareiuxta alligata et probata (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477).La sentenza, infatti, non si limita a richiamare principi astratti, ma liapplica al caso concreto, evidenziando gli elementi di fatto e le ragionigiuridiche che hanno condotto alla qualificazione delle operazioni nel sensoriportato nell’avviso di accertamento.Il motivo è, pertanto, inammissibile perché la ricorrente, sotto lo schermodel vizio di violazione di legge intende rimettere in discussione laNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026valutazione della prova operata dai giudici di appello richiedendo al giudicedi legittimità un nuovo giudizio meritale (Cass., Sez. U., 27 dicembre2019, n. 34476)Si è pure affermato che «In tema di presunzioni, qualora il giudicedi merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori dellapresunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sonoinvece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabilein base all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua deln. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto ilprofilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito dellaviolazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza deirequisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenzaimpugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarnela plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altrifatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, neilimiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. » (Cass., 30 giugno2021, n. 18611). E si è anche precisato che «In tema di prova perpresunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità deglielementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criteriodell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituiscegiudice di merito» (Cass., 25 settembre 2023, n. 27266).Giova evidenziare che la valutazione delle prove raccolte, anche se sitratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., 19 luglio2021, n. 20553).Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Invero, il giudizio di merito non può essere ulteriormente revisionato inquesta sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui «Con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione» (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).In sede di legittimità è, poi, possibile censurare la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi econcordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornirela prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi,non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare ilfatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza che, nelcaso in esame, non è stata dedotta dalla società ricorrente.Nella specie, non si ravvisa la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,che ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato comegravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei afornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati nongravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti adimostrare il fatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541),evenienza che, nel caso in esame, non è stata nemmeno dedotta dallasocietà ricorrente.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui irequisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntividevono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi nonsenso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenzaindiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto divicendevole completamento. In applicazione di questo principio, questaCorte ha ritenuto censurabile la decisione in cui il giudice di merito si sialimitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senzaaccertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria,non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel sensoche ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in unrapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass., 25 ottobre 2019, n.27419; Cass., 12 aprile 2018, n. 9059; Cass., 16 maggio 2017, n.12002).A questo riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorsoalle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fattocome fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la basedella presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fattoignoto sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato delgiudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativamotivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.civ. (cfr. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass., 23 gennaio 2006, n.1216).La tesi che ritiene censurabile per cassazione, sotto il profilo della falsaapplicazione dell'art. 2727 c.c., in base all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la valutazione dei singoli elementi indiziari data dal giudicedi merito, in concreto, in termini di gravità, precisione e concordanza,quali requisiti assunti come propri del modello normativo delle presunzioniNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026(in tal senso Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 4 agosto 2017,n. 19485), postula tuttavia che sia la legge a dare contenuto normativo aisuddetti parametri, ma la legge processuale non fornisce in realtàindicazioni al riguardo. E' per questa ragione che «le presunzioni nonstabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [di merito]»(art. 2729, comma primo, cod. civ.), al quale spetta di valutare se equando determinati fatti storici integrino, in concreto, indizi gravi, precisi econcordanti, cioè quando possa dirsi raggiunta la prova del fatto principalein via deduttiva da fatti secondari di cui si sia avuta conoscenza tramitefonti materiali di prova.I parametri indicati sono insuscettibili di essere assunti in categorieastratte e generalizzabili, potendosi solo dire che il requisito della gravitàsi riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee aprodurre nel senso che l'esistenza del fatto ignoto dev'essere desunta conragionevole certezza, anche probabilistica; che il requisito della precisioneimpone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed ilpercorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella lororealtà storica; che il requisito della concordanza postula che la prova siafondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione delfatto ignoto.E tuttavia, la concretizzazione dei suddetti parametri, cioè la lorotraduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concretecontroversie costituisce oggetto di un giudizio di fatto che è affidato algiudice di merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata delproprio ragionamento decisorio di tipo presuntivo. E' dunque preferibileritenere che il libero convincimento del giudice di merito in tema dipresunzioni, come si è detto, sia sindacabile in sede di legittimità neiristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e cioèper mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementiindiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbeneNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altrecircostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendivenga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. , 27 agosto 2018, n. 21223;Cass., 7 luglio 2016, n. 13922), nonché quando la motivazione non siarispettosa del «minimo costituzionale», come nel caso di contraddittorietàinsanabile, qualora il giudice di merito dapprima non esamini le proverichieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti ladomanda ritenendola indimostrata (cfr. Cass., 20 aprile 2017, n. 9952),con l'effetto sostanziale di precludere alla parte la possibilità di assolverel'onere probatorio sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (cfr.Cass., 22 giugno 2016, n. 12884) (Cass., 19 aprile 2021, n. 10253).Va, infine, ribadito che la perizia stragiudiziale, che viene richiamata comeelemento non valutato, è solo una allegazione difensiva e il giudice non ètenuto a motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprioconvincimento considerazioni incompatibili (Cass. n. 9415 del 2025).Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia suirapporti intercorsi tra la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., qualificati dall’Ufficio come operazioni oggettivamenteinesistenti. La CTR, anziché deliberare su tale specifico rilievo, avrebbeesaminato le transazioni con la [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto estraneo all’odiernacontroversia e non menzionato nell’avviso di accertamento da cui traeorigine l’atto impugnato. Secondo la ricorrente, tale errore integra unduplice vizio processuale: ultrapetizione, per avere il giudice deciso su unrapporto non dedotto in giudizio; omessa pronuncia, per non avereesaminato il rilievo relativo alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] in regime dinon imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di dichiarazioni d’intentoritenute false.Il quarto motivo è infondato.Numero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026La CTR ha esaminato anche i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,evidenziandone il ruolo nel meccanismo fraudolento. È stato accertatoche, nell’anno 2006, l’acquirente delle merci era [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,società appartenente al gruppo Londei e qualificata come cartiera o“missing trader”, priva di contabilità e sotto il diretto controllo di LondeiDomenico, il quale impartiva direttive all’amministratore di diritto, CuofanoSalvatore. Quest’ultimo ha dichiarato di avere sempre obbedito agli ordinidi Londei, già amministratore di diritto fino al 5 maggio 2005 e socio al50%, mentre l’altra metà delle quote era detenuta dalla societàsammarinese [OSCURATO:PERSONA] S.A. La sentenza ha inoltre rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] fu cancellata dal registro delle imprese nel 2007 e trasferitafittiziamente in Tunisia, pur continuando a operare in Italia, con il centrodirettivo rimasto in capo a Londei e [OSCURATO:PERSONA].Dagli atti risulta che l’atto di contestazione trae origine dall’avviso diaccertamento per l’anno 2006, nel quale, oltre alle operazionisoggettivamente e oggettivamente inesistenti, è espressamentecontestata l’emissione di fatture in regime di non imponibilità nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con indicazione puntuale degli importi e del titoloapplicato. Su tali rilievi vi è stato contraddittorio nei due gradi di merito ela CTR ha ricostruito e deliberato su tutte le questioni oggetto del themadecidendum, sicché non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia.Quanto alla menzione di altra società, essa non integra vizio diultrapetizione. Il giudice non ha sostituito la domanda con una diversa, maha svolto una ricognizione complessiva della fattispecie, senza modificareil petitum né i fatti costitutivi. Come chiarito da questa Corte, il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice,alterando gli elementi identificativi dell’azione, attribuisce o nega un benediverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente,nella domanda; non ricorre invece il vizio quando il giudice esamina unaquestione connessa a quelle dedotte, anche se non espressamenteNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026formulata (Cass. 3 luglio 2019, n. 17897; Cass. 5 agosto 2019, n. 20932).Nel caso in esame, il riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. è stato effettuato al solo finedi illustrare il contesto della frode e non costituisce pronuncia su unrapporto estraneo al thema decidendum.Ne consegue che non ricorre né omessa pronuncia né ultrapetizione.Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 13, comma 5, D.Lgs.471/1997 e dell’art. 3 D.Lgs. 472/1997, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., in punto di mancata osservanza da parte della CTR del principio dinon cumulabilità tra sanzioni per indebita compensazione di creditid’imposta inesistenti e sanzioni per indebita detrazione e infedeledichiarazione, anche alla luce della Risoluzione AE n. 36/E del 2018.Il quinto motivo non coglie nel segno e va disatteso, per le ragioni diseguito esplicitate.Invero, la ricorrente contesta la legittimità della sanzione applicata perindebita compensazione di crediti IVA inesistenti ai sensi dell’art. 13,comma 5, del D.Lgs. 471/1997, sostenendo che per i medesimi fatti –ossia l’utilizzo di crediti inesistenti derivanti dall’accertamento relativoall’anno 2006 – erano già state irrogate altre sanzioni: quella per indebitadetrazione dell’imposta (art. 6, comma 6) e quella per infedeledichiarazione (art. 5, comma 4). Secondo la ricorrente, tale duplicazionecontrasta con il principio di specialità e con il favor rei sanciti dall’art. 3 delD.Lgs. 472/1997.L’inammissibilità travolge la censura in ragione della sua vistosa novità.Come è noto i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello e non si possono prospettare nuove questioni didiritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini eaccertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito (Cass., 13 giugno2018, n. 15430) e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, aNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini dellaquestione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041).La questione sopra compendiata non risulta in alcun modo dalla sentenzaimpugnata, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di specificità perché nonrispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto invirtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove onuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabilid'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n.20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n.20712).Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato integralmente.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.La PresidenteNumero registro generale 29152/2020Numero sezionale 8061/2025Numero di raccolta generale 10083/2026Data pubblicazione 18/04/2026TANIA HMELJAK
Sentenza Cassazione n. 10083/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris