CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][ CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; è infatti certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22255 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni lineari ed ineccepibili sul piano logico e corrette in punto di diritto, (cfr., Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) dovendosi escludere la possibilità di sovrapporre, a quelle del giudice di merito, diverse ed alternative soluzioni o prospettazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21