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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 37222/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del ¶oro di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimen o; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato esecutivo il decreto penale di co danna emesso il 15 maggio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 187 cod . strada.

Nell'opporsi al decreto, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto I definizione ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., salvo poi successivamente (nunciarvi.

A seguito di tale rinuncia è stata dichiarata l'irrevocabilità del i ecreto penale.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazio e l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'a . 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge pe ale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in quanto il Giudice per le indagini preli mari, anziché pronunciarsi sulla prescrizione del reato - maturata in data 16 aprii 2024 - aveva erroneamente dichiarato esecutivo il decreto penale di condan a, violando il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione della leg processuale penale, sotto forma di vizio della motivazione (art. 606, lett. e, co i . proc. pen.).

Premette il ricorrente di aver rinunziato alla istanza di me sa alla prova all'udienza del 6 dicembre 2022, sottolineando come per effetto di ale richiesta il procedimento avrebbe dovuto proseguire nelle forme del giudizio i mediato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in se e ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, essend si prescritto il reato.

Il ricorrente ha concluso riportandosi ai motivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza r nvio.

Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può propo re ricorso per cassazione.Il comma 5 dello stesso articolo, del resto, è applicabile all' potesi in cui la causa di inammissibilità è rilevata, come nella specie, dal giudice per le indagini preliminari.

D'altra parte, nel caso in esame non si è in presenza di u a ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto non immediatam nte ricorribile, ma solo appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai se si dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 26 237 - 01).

1.1. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo è anifestamente infondato.

Se da un lato non è ipotizzabile il motivo d'impugnazione di ui all'art. 606, / connma 1, lett. b, cod. proc. pen. (pure indicato a p. 4), non essend stata dedotta, in concreto, alcuna violazione della legge penale sostanziale, dall' ltro è evidente che alla data di emissione del decreto penale il reato non era pres ritto.

Più in particolare, il reato, di natura contravvenzionale, deve ritenersi consumato in data 16 agosto 2018, per cui alla data di emissio e del decreto penale (15 maggio 2019), cui deve riconoscersi valenza interruttiva, non era ancora decorso il termine di quattro anni.

Il reato, quindi, si è prescritto per decorso del termine mini o alla data del 15 maggio 2023, e per decorso del termine massimo alla data del 1 agosto 2023; a tali termini vanno aggiunti 60 giorni di sospensione per l'impedimento dell'imputato, di cui da atto anche il dífensore nel ricorso.

Sicché, il terrnine è sì maturato, ma dopo la restituzione degl atti al Giudice per le indagini preliminari, affinché venisse emesso il decreto he dispone il giudizio immediato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in quell fase non era possibile rilevare la causa estintiva.

Sul punto il ricorrente non si confronta con il pacifico prin ipio di diritto, espresso d'a questa Corte anche nella sua più autorevole composi ione, secondo cui è affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di p oscioglimento emessa dal giudice delle indagini preliminari successivamente all opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fa e all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non pu pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decret né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti (Sez.

U, • 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910 - 01; conf., Sez. 3, Sentenza n. 46940 del 28/09/2016, Russo, Rv. 268061 - 01).

1.2. Il secondo motivo è fondato.

Intanto il motivo deve ritenersi ammissibile, in quanto cm il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità d Ila opposizione al decreto di condanna, l'opponente può denunciare vizi attinenifi ai presupposti ed ai requisiti dell'ordinanza stessa (Sez. 1, n. 3228 del 08/10/1!90, Carnevale, Rv. 185585 - 01).

Dal tenore letterale dell'atto depositato - prima che maturasse la prescrizione - si evince in maniera univoca che non si è trattato di una rinuncia all'opposizione, ma alla sua definizione attraverso la messa alla p ova.

Dunque, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovi to emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, come del resto espressamente richiesto dal ricorrente con la rinuncia.

Questa Corte di legittimità, in una ipotesi affine, ha affermats che in caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la pri' secuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decr to di giudizio immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28 646 - 01).

Ad analoghe conclusioni si è giunti anche nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata con opposizione al decreto penale, venga dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 28136 di I 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068-01).

2. Pertanto, essendo il ricorso ammissibile, per effetto ell'intervenuta prescrizione il provvedimento impugnato deve essere annullato se za rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del ¶oro di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimen o; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato esecutivo il decreto penale di co danna emesso il 15 maggio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 187 cod . strada. Nell'opporsi al decreto, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto I definizione ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., salvo poi successivamente (nunciarvi. A seguito di tale rinuncia è stata dichiarata l'irrevocabilità del i ecreto penale. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazio e l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'a . 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge pe ale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in quanto il Giudice per le indagini preli mari, anziché pronunciarsi sulla prescrizione del reato - maturata in data 16 aprii 2024 - aveva erroneamente dichiarato esecutivo il decreto penale di condan a, violando il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della leg processuale penale, sotto forma di vizio della motivazione (art. 606, lett. e, co i . proc. pen.). Premette il ricorrente di aver rinunziato alla istanza di me sa alla prova all'udienza del 6 dicembre 2022, sottolineando come per effetto di ale richiesta il procedimento avrebbe dovuto proseguire nelle forme del giudizio i mediato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in se e ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, essend si prescritto il reato. Il ricorrente ha concluso riportandosi ai motivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza r nvio. Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può propo re ricorso per cassazione.Il comma 5 dello stesso articolo, del resto, è applicabile all' potesi in cui la causa di inammissibilità è rilevata, come nella specie, dal giudice per le indagini preliminari. D'altra parte, nel caso in esame non si è in presenza di u a ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto non immediatam nte ricorribile, ma solo appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai se si dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 26 237 - 01). 1.1. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo è anifestamente infondato. Se da un lato non è ipotizzabile il motivo d'impugnazione di ui all'art. 606, / connma 1, lett. b, cod. proc. pen. (pure indicato a p. 4), non essend stata dedotta, in concreto, alcuna violazione della legge penale sostanziale, dall' ltro è evidente che alla data di emissione del decreto penale il reato non era pres ritto. Più in particolare, il reato, di natura contravvenzionale, deve ritenersi consumato in data 16 agosto 2018, per cui alla data di emissio e del decreto penale (15 maggio 2019), cui deve riconoscersi valenza interruttiva, non era ancora decorso il termine di quattro anni. Il reato, quindi, si è prescritto per decorso del termine mini o alla data del 15 maggio 2023, e per decorso del termine massimo alla data del 1 agosto 2023; a tali termini vanno aggiunti 60 giorni di sospensione per l'impedimento dell'imputato, di cui da atto anche il dífensore nel ricorso. Sicché, il terrnine è sì maturato, ma dopo la restituzione degl atti al Giudice per le indagini preliminari, affinché venisse emesso il decreto he dispone il giudizio immediato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in quell fase non era possibile rilevare la causa estintiva. Sul punto il ricorrente non si confronta con il pacifico prin ipio di diritto, espresso d'a questa Corte anche nella sua più autorevole composi ione, secondo cui è affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di p oscioglimento emessa dal giudice delle indagini preliminari successivamente all opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fa e all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non pu pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decret né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti (Sez. U, • 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910 - 01; conf., Sez. 3, Sentenza n. 46940 del 28/09/2016, Russo, Rv. 268061 - 01). 1.2. Il secondo motivo è fondato. Intanto il motivo deve ritenersi ammissibile, in quanto cm il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità d Ila opposizione al decreto di condanna, l'opponente può denunciare vizi attinenifi ai presupposti ed ai requisiti dell'ordinanza stessa (Sez. 1, n. 3228 del 08/10/1!90, Carnevale, Rv. 185585 - 01). Dal tenore letterale dell'atto depositato - prima che maturasse la prescrizione - si evince in maniera univoca che non si è trattato di una rinuncia all'opposizione, ma alla sua definizione attraverso la messa alla p ova. Dunque, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovi to emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, come del resto espressamente richiesto dal ricorrente con la rinuncia. Questa Corte di legittimità, in una ipotesi affine, ha affermats che in caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la pri' secuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decr to di giudizio immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28 646 - 01). Ad analoghe conclusioni si è giunti anche nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata con opposizione al decreto penale, venga dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 28136 di I 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068-01). 2. Pertanto, essendo il ricorso ammissibile, per effetto ell'intervenuta prescrizione il provvedimento impugnato deve essere annullato se za rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato p
Decreto Cassazione n. 37222/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris