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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14632/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Crotone con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di uso di atto falso previsto dall'art. 489 cod. pen.; rilevato, altresì, che con il primo e unico motivo di ricorso la Difesa denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine all'annessa dichiarazione dell'estinzione del reato per essersi lo stesso prescritto in data antecedente alla conclusione del procedimento di appello; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto al delitto ascritto a Bonesse, commesso in data 28 giugno 2018, si applica, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine di prescrizione massimo, pari a 7 anni e 6 mesi, destinato a spirare il 28 dicembre 2025, sicché il reato in parola non può ancora ritenersi estinto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Crotone con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di uso di atto falso previsto dall'art. 489 cod. pen.; rilevato, altresì, che con il primo e unico motivo di ricorso la Difesa denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine all'annessa dichiarazione dell'estinzione del reato per essersi lo stesso prescritto in data antecedente alla conclusione del procedimento di appello; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto al delitto ascritto a Bonesse, commesso in data 28 giugno 2018, si applica, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine di prescrizione massimo, pari a 7 anni e 6 mesi, destinato a spirare il 28 dicembre 2025, sicché il reato in parola non può ancora ritenersi estinto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo
Sentenza Cassazione n. 14632/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris