CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 20815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per regolamento di competenza n. 18923/23 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari 17 luglio 2023 n. 7744; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Bari la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo: -) di avere concluso un contratto (definito “di viaggio” nel ricorso; di “spedizione” nell’ordinanza impugnata) avente ad oggetto il trasporto di merci in Belgio a cura della [OSCURATO:SOCIETA] per mezzo di un camion refrigerato, ed il carico di altre merci nella località di destinazione, da importarein Italia; -) durante il viaggio di ritorno, mentre attraversava il territorio svizzero, il conducente venne sanzionato dalla locale autorità di polizia per avere Oggetto:regolamento di competenza trasportato un carico eccedente di due tonnellate e mezzo il massimo consentito; -) la Sultano non aveva rimborsato alla [OSCURATO:SOCIETA] l’importo della suddetta sanzione amministrativa, né pagato il corrispettivo dovuto per il trasporto. Chiese pertanto la condanna della convenuta al pagamento dei suddetti importi, per un totale di euro 6.498 oltre accessori. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo l’incompetenza del Tribunale adìto, in quanto: -) il contratto era stato concluso a Milano, dove la proponente Sultano aveva avuto notizia dell’accettazione della proposta; -) la Sultano aveva sede a Milano; -) l’obbligazione di pagamento doveva eseguirsi al domicilio del debitore (Milano) perché illiquida; ma anche se la si fosse ritenuta portable, il domicilio del creditore non era Bari, ma Trento, ove la [OSCURATO:SOCIETA] aveva la sede legale, oppure Milano, dopo la [OSCURATO:SOCIETA] aveva la sua “sede effettiva”. 3. Con ordinanza 17.7.2023 n. 7744 il Tribunale di Bari declinò la propria competenza ratione locia favore del Tribunale di Milano. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso contiene plurime censure. 1.1. La prima censura è così riassumibile: -) la [OSCURATO:SOCIETA] formulò nei confronti della Sultano duedomande: una da qualificarsi come contrattuale (il pagamento del corrispettivo); l’altra da qualificarsi come extracontrattuale (il rimborso di quanto pagato a titolo di sanzione amministrativa);-) le due domande erano tra loro connesse ex art. 31 c.p.c. , sicché la competenza del Tribunale adìto per l’una di esse avrebbe attratto anche l’altra; -) la Sultano aveva contestato che Bari potesse essere il forum destinatae solutionis con riferimento alla domanda di rimborso della sanzione amministrativa (domanda soddisfatta dopo la notifica della citazione) , ma nulla aveva osservato in merito alla domanda di adempimento contrattuale, sicché rispetto a tale domanda la competenza di Bari quale forum destinatae solutionis doveva ritenersi incontestata. 1.1.1. La censura è infondata. Va premesso che la pretesa del vettore di ottenere il rimborso, da parte del mittente, della sanzione amministrativa irrogata gli per fatti addebitabili al mittente non è un credito aquiliano, ma un credito scaturente ope legis dal contratto, ex art. 1374 c.c.. La causa del trasporto (o della spedizione) infatti partecipa tanto della causa dell’appalto, quanto della causa del mandato, sicché ad esso si applica per analogia l’obbligo del mandante di tenere indenne il mandatario delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto (art. 1720 c.c.). Dunque l’una e l’altra domanda (ma sarebbe meglio dire l’uno e l’altro “capo” della domanda unicaformulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]) avevano fontecontrattuale. 1.1.2. Ciò posto, la ricorrente è nel vero quando osserva che il convenuto aveva l’onere di contestare l’una e l’altra delle domande contro di lui formulate. Infatti il convenuto per l'adempimento di più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto ha l'onere di contestareil foro territoriale scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna di esse, perché a radicare la competenza del giudice adìto è sufficiente che questa sussista anche soltanto per una delle domande formulate cumulativamente (Sez. 3, Ordinanza n. 5283 del 15/03/2004, Rv. 571187 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 11980 del 26/11/1998, Rv. 521119 -01) Tale contestazione, tuttavia, nel caso di specie è ritualmente avvenuta.1.1.4. Infatti alle pp. 2-3della comparsa di costituzione depositata in primo grado la Sultano illustrò l’eccezione di incompetenza spiegando che il Tribunale di Bari era incompetente sia con riferimento al foro generale delle persone giuridiche, sia con riferimento al luogo di conclusione del contratto. E poiché, per quanto detto, i due capi della domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] avevano ambedue fondamento contrattuale, l’eccezione della Sultano fu idonea a contestarli entrambi. 1.1.5. Alle pp. 3-4 della medesima comparsa, poi, la Sultano prese in esame la questione della competenza del Tribunale di Bari in base al criterio del luogo di adempimento dell’obbligazione. A tal riguardo la Sultano contestò espressamente la competenza del giudice adìto con riferimento alla domanda di rimborso di quanto pagato a titolo di sanzione amministrativa, negando che si trattasse di obbligazione liquida e, in subordine, negando che il domicilio del creditore ricadesse nel circondario del Tribunale di Bari. In conclusione, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Sultano nella comparsa di costituzione fu ritualmente formulata sia per quanto concerne l’idoneità a contrastare tutti e due i capi di domanda formulati dalla [OSCURATO:SOCIETA], sia per quanto concerne la completezza dell’elencazione dei giudici competenti ratione loci. 1.3. La seconda censura contenuta nel primo motivo è così riassumibile: la domanda di rimborso della “multa” irrogata dall’autorità svizzera e pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] aveva ad oggetto una somma determinata, e l’obbligo di pagare una somma determinata va adempiuto al domicilio del creditore, che era Bari. 1.3.1. La censura resta assorbita da quanto si dirà con riferimento al secondo motivo di impugnazione, e cioè che “in base a quanto risulta dagli atti”non vi è prova che l’unità operativa di Bari fosse una sede effettiva o secondaria della [OSCURATO:SOCIETA].2. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale declinando la propria competenza avrebbe violato gli artt. 19 e 20 c.p.c.. Avrebbe violato tali norme per nonavere tenuto conto che: a) ad Adelfia la [OSCURATO:SOCIETA] aveva una “sede operativa” dotata di autonomia tecnica e decisionale; b) ad Adelfia risiedeva il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; c) l’eccezione di incompetenza fu irritualmente sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], perché non conteneva l’espressa contestazione del criterio di collegamento di cui all’art. 19, comma primo, c.p.c. (ovvero l’inesistenza di sedi secondarie nel circondariodel Tribunale adìto). 2.1. Va esaminata per prima la censura con cui si prospetta l’irritualità, per incompletezza, dell’eccezionedi incompetenza per territorio. Tale eccezione è infondata. [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente formulato l’eccezione di incompetenzaper territorio, in quanto: -) he negato che Bari fosse la sede del convenuto; -) ha negato che a Bari fosse stato concluso il contratto; -) ha negato che l’obbligazione fosse liquida, e quindi portable; -) in subordine, ha allegato che l’obbligazionededotta in giudizio, anche a ritenerla quérable, dovesse adempiersi in luoghi diversi dalla sede legale (Trento) o dalla sede operativa(Milano) della [OSCURATO:SOCIETA]. Sotto quest’ultimo profilola Sultano ha dedotto (p. 2, ultimo capoverso, della comparsa di cos t ituzione in primo grado) che “ in tutta la documentazione prodotta gli unici riferimenti presenti all’indirizzo di Adelfia (…) riguardano la diversa società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. estranea all’odierno procedimento”. Una contestazione di questo tipo è inequivoca: dire infatti che in nessuno degli atti processuali è contenuto un riferimento alla città di Adelfia che riguardi la [OSCURATO:SOCIETA], equivale a sostenere che ivi la suddetta società non avesse né rappresentanti, né institori. 2.2. Anche le restanti censure sono infondate.Va premesso che non mette conto in questa sede affrontare il problema se l’art. 19, comma primo, c.p.c., si applichi solo all’ipotesi in cui una persona giuridica assuma la veste di convenuto (come lascerebbe intendere la pròtasi: “qualora sia convenuta una persona giuridica” ) ; oppure anche all’ipotesi in cui una persona giuridica assuma la veste di attore (come implicitamente ammesso da Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 17/09/1970, in motivazione). Infatti tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, non sarebbero soddisfatti nel presente caso i presupposti di fattorichiesti dalla suddetta previsione. 2.3. L’art. 19 c.p.c. è da sempre interpretato da questa Corte nel senso che il foro generale delle persone giuridiche può essere ravvisato, alternativamente: a) nel luogo ove la personagiuridica ha la sede nominale, ovvero quella risultante dall’atto costitutivo; b) nel luogo ove la persona giuridica ha la sede reale, ex art. 46 c.c., per tale intendendosi“la sede principale dei rapporti giuridici”; c) nel luogo ove la personagiuridica ha: c’) uno “stabilimento”, e c’’) unrappresentante autorizzato a stare in giudizio. 2.4. Nel caso di specie è pacifico che la sede reale della [OSCURATO:SOCIETA] sia Trento. In secondo luogo deve escludersi che dagli atti emerga che Adelfia sia la “sede reale”, cioè la sede principale degli affari. In terzo luogo non risulta da alcun atto che alla sede di Adelfia fosse preposto un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale prova infatti si sarebbe dovuta fornire per iscritto, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., e manca. Né a tal fine rileva la residenza anagrafica personale del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Per i fini di cui all’art. 19 c.p.c., infatti non è sufficiente che una società commerciale svolga attività in sedi diverse da quella legale, ma è necessario che in quelle sedi abbia un rappresentante, e che questi sia preposto allo stabilimento secondario. E’ infatti la preposizione del rappresentante che ràdica la competenza per territorio, e non la residenza anagrafica personale dell’amministratore. E nel caso di specie la circostanza che l’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]Anna) risiedesse ad Adelfia non basta per stabilire che avesse anche la direzione di quello stabilimento. 3. Questi princìpi sono da tempo pacifici nella giurisprudenzadi questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 995 del 25/03/1958, infatti, stabilì che per i fini di cui all’art. 19 c.p.c. non è sufficiente che la società commerciale abbia, in un luogo diversodalla sede legale un proprio stabilimento, paghi gli stipendi ed i salari ai propri dipendenti, riceva le merci e consegni i manufatti. E’, invece necessario, “che ivi risiedano ed agiscano gli amministratori, sia convocata e riunita l'assemblea sociale, e si trovino coloro che hanno il potere di rappresentare la società. La stessa nozione di sede secondaria, delineata dall'art. 19 c.p.c., presuppone la presenza in loco di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'ente relativamente all'oggetto della domanda”(Sez. 1, Sentenza n. 995 del 25/03/1958, Rv. 882188 - 01) . Perciò quando non risulti provato che il dirigente della sede secondaria di una societàcommerciale ne abbia la rappresentanza institoria , la c ompetenza per territorio, ai sensi dell'art 19 c.p.c. va fatta con riferimento al foro della sede legale della società, e non a quello della sede secondaria (Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 27/11/1964, Rv. 304233 - 01 ; Sez. L, Sentenza n. 3877 del 26/06/1982, Rv. 421835 -01). Questo principio è tuttora indiscusso, e ribadito da ultimo -ex multis -da Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 ( secondo cui , in base alla regola generale contenuta nell'art. 19, comma 1, c.p.c., se è convenuta in giudizio una persona giuridica la competenza per territorio si individua in base soltanto alla sua sede legale e non anche a quella secondaria, “ove quest'ultima sia priva di una rappresentanza institoria”). 4. Non condivisibili, per contro, sono le deduzioni svolte a tal riguardo dalla [OSCURATO:SOCIETA].Irrilevante è, innanzitutto, la definizione di “unità locale” di cui all’art. 1, lettera (e), d.m. 11 maggio 2001, n. 359 (recante “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Quella definizione infatti è dettata, per espressa previsione,“ai fini del presente regolamento”(art. 1), e dunque non viene in rilievo quando si tratta di stabilire la competenza per territorio. 4.1. Non pertinenti, in secondo luogo, sono i precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente, in quanto: -) Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021, non ha affatto affermato il principio per cui la competenza ex art. 19 c.p.c. si radica anche nel luogo in cui la società attrice ha una “unità operativa”; in quel caso di trattava infatti di stabilire quale fosse la competenza per territorio del giudice dell’esecuzione, e correttamente la si è ravvisata nel luogo in cui la società esecutata aveva un conto corrente bancario: non dunque perché quella fosse una “sede operativa”, ma perché ivi si trovavano i beni staggibili; -) Sez. 5 - , Sentenza n. 15184 del 04/06/2019, aveva ad oggetto l’accertamento della sede d’una società commerciale ai fini del pagamento dell’IRES, questione irrilevante ai nostri fini; -) Sez. 1- , Ordinanza n. 23569 del 27/10/2020, affrontò il problema della sede sociale non al fine della competenza per territorio, ma al fine di stabilire se potesse ritenersi concluso “fuori sede” il contratto di intermediazione finanziaria concluso al di fuori della sede legale, ma pur sempre in un luogo di pertinenza del promotore finanziario; -) Sez. 6- 3, Ordinanza n. 36350 del 13/12/2022, lungi dal confermare gli assuntidella ricorrente, ne svelano l’inconsistenza, da l momento che ivi si è affermato essere competente per territorio il giudice del luogo dove la società commerciale ha una “sede amministrativa” intesa quale “ luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente”: ma nel caso di specie, come già detto, nulla prova che ad Adelfia (sede con soli due addetti, secondo quanto risulta dalla visura camerale) si svolgessero le “attività di direzione ” della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2. Considerazioni analoghe (non pertinenza della fattispecie concreta ivi decisa rispetto a quella oggi in esame) valgono per le ulteriori citazioni giurisprudenziali richiamate dalla ricorrente alle p. 3-4 della memoria. 5. Col terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contratto oggetto del contendere fu concluso a Milano. Il motivo è molto confuso e richiede plurime letture per comprenderne appieno il senso. Dopo lunga meditazione, ritiene il Collegio - nell’esercizio del potere di qualificazione degli atti processuali - che l’unico senso della censura possa così riassumersi: -) il Tribunale ha attribuito alla Sultano la veste di proponente, ed alla [OSCURATO:SOCIETA] la veste di accettante; di conseguenza, ha ritenuto il contratto concluso nel luogo in cui la proponente ha avuto notizia dell’accettazione, cioè Milano; -) tuttavia la veste di proponente si sarebbe dovuta attribuire a [OSCURATO:SOCIETA]; infatti le somme di cui questa ha chiesto il pagamento inerivano al viaggio compiuto dal Belgio in Italia (scilicet, il viaggio di ritorno); per questo viaggio non vi erano state trattative sul prezzo, e il contratto si era concluso con l’accettazione da parte della Sultano della proposta formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]; -) l’intera operazioneera stata “gestita dalla unità locale di Adelfia”. 5.1. Il motivo è manifestamenteinfondato. Innanzitutto è infondato in punto di fatto, dal momento che: a) artificiosamente la ricorrente pretende di parcellizzareuna operazione contrattuale che fu essenzialmente unica: esportare carne in Belgio ed importare da lì altri generi alimentari;b) appare contrario alla prassi commerciale che sia il vettore a proporre al mittente di stipulare un contratto di trasporto (arg. ex art. 2727 c.c., per i fini di cui all’art. 38 c.p.c.); c) in ogni caso da alcun atto risulta inconfutabilmente che la proposta contrattuale pervenne dalla [OSCURATO:SOCIETA], e l’accettazione fu da questa conosciuta ad Adelfia. Infatti: -) lo scambio di messaggi di posta elettronica tra [OSCURATO:PERSONA]Alba e tale [OSCURATO:PERSONA] (doc. 5 fasc. I grado) nulla consente di stabilire circa il luogo di ricezione; -) la fattura 196 del 26 luglio 2021 (doc. 7) risulta emessa a Milanoe così quella del 29 luglio (doc. 18); -) gli altri documenti depositati dall’attrice sono irrilevanti al fine di stabilire il luogo di conclusionedel contratto. In definitiva, come correttamente ritenutodal Tribunale, non è in atti un solo documento il quale in modo diretto od indirettoconsenta di ritenere o che il contratto sia stato concluso ad Adelfia, oppure che ivi la Wetrasport avesse uno stabilimento cui era preposto un institore autorizzato a stare in giudizio. 6. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara la competenza alternativadel Tribunale di Milano o del Tribunale di Trento; fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor