CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 27995/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18721/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' CLAUDIA -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ANCONA n. 1637/2019 de- positata il 19/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistavano un appartamento realizzato dall’impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], mentre progettista e di- rettore dei lavori era l’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Gli acquirenti convenivano gli eredi del costruttore e l'ing. Zandri dinanzi al Tribunale di Pesaro. Esponevano che nell’unità immobiliare si erano manifestati, dopo alcuni anni, gravi vizi: infiltrazioni d’acqua nel piano interrato (ripostiglio, bagno, antibagno, cantina), diffuse muffe in soggiorno e camera da letto, fenomeni che gli acquirenti attribuivano a errata impermeabilizzazione del solaio, inadeguata pendenza della pavimentazione sovrastante, assenza di drenaggio nel muro contro terra e ponti termici dovuti alla carenza di materiale isolante. Tali vizi erano idonei a compromettere la durata, la solidità e la salubrità del bene, rendendo l’immobile inabitabile e coinvolgendo anche i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa. Su questa base, chiedevano il risarcimento dei danni ex artt. 1669 c.c. e 2055 c.c. per difetti imputabili sia all'impresa che al direttore dei lavori. Nel 2015 il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva dell’im- presa costruttrice, condannando i convenuti (eredi Forti) al paga- mento di € 48.881,60 oltre a rivalutazione e interessi, rigettando la domanda contro l’ing. Zandri, perché i difetti erano riconducibili a lavorazioni elementari sotto il controllo del direttore di cantiere, non a errori progettuali. La pronuncia era impugnata dagli attori, i quali censuravano la sentenza per aver escluso la responsabilità per “culpa in vigilando” dell'ing. Zandri, ritenendo che anche la direttiva e il controllo sulle lavorazioni importanti dovessero rientrare nell’alveo dell’obbligo di alta sorveglianza proprio del direttore dei lavori. Gli eredi Forti spiegavano appello incidentale, negando ogni re- sponsabilità e invocando il comportamento degli attori come causa della condensa. Zandri eccepiva, preliminarmente, l’improcedibilità dell’appello ex art. 100 c.p.c., e nel merito instava per il rigetto dell’impugnazione; in subordine chiedeva l’affermazione della garanzia assicurativa. [OSCURATO:PERSONA] aderiva alle difese di Zandri e contestava la domanda di garanzia e la prescrizione. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha riget- tato l’appello principale di Longhi e Curzi e quello incidentale degli eredi Forti e di Zandri, confermando integralmente la decisione di primo grado, con compensazione delle spese di lite tra le parti prin- cipali e condanna dell'ingegnere Zandri a rifondere le spese alla com- pagnia di assicurazioni. La Corte ha affermato che non risulta dimostrato che i vizi gravi accertati abbiano origine da errori progettuali o da omessa sorve- glianza del professionista incaricato, né il consulente tecnico d’ufficio ha individuato comportamenti omissivi o negligenti in capo all’ing. Zandri. Le infiltrazioni sono state ricollegate a lavori elementari di compe- tenza dell’impresa e del direttore di cantiere, non incidenti sulle pre- rogative di alta sorveglianza del direttore dei lavori. La Corte applica il principio per cui la responsabilità non si estende al direttore dei lavori quando i difetti riguardano attività meramente esecutive, elementari e subordinate al controllo di figure diverse dal direttore dei lavori. La motivazione richiama altresì la giurisprudenza in tema di dili- genza professionale e obblighi di controllo ma conclude che, in as- senza di precisi riscontri sulla ingerenza del direttore dei lavori nei vizi emersi, né di omissioni specifiche, la responsabilità resta esclu- siva dell’impresa esecutrice. Viene confermata la liquidazione del danno a favore degli attori e la compensazione delle spese tra le parti, salvo il rapporto di man- leva tra Zandri e Unipolsai, dove il primo è condannato alla refusione delle spese in favore dell’assicuratore. La sentenza, in definitiva, si fonda sull’assunto che la natura e la localizzazione dei vizi rilevati (impermeabilizzazione, pendenza, dre- naggio, ponti termici) non possono essere addebitati al direttore dei lavori per mancanza di prova circa un suo coinvolgimento attivo o negligente nella fase esecutiva contestata. Ricorrono in cassazione gli acquirenti, con quattro motivi. Resiste l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori, con controricorso e ricorso incidentale fondato su quattro motivi e me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'esclusione della corresponsabilità del direttore dei la- vori. Si sostiene che la motivazione della Corte di appello sia mera- mente apparente, in quanto esclude la responsabilità del professio- nista affermando che i vizi, pur gravi, afferiscono alla fase esecutiva e sarebbero quindi di competenza del direttore di cantiere, trattan- dosi di operazioni di natura elementare. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669, 1176 co. 2, 2697 e 2055 c.c. Si sostiene che la Corte di appello abbia errato nell'applicare i prin- cipi sulla responsabilità del direttore dei lavori, invertendo illegitti- mamente l'onere della prova. L'art. 1669 c.c. pone una presunzione di colpa a carico di tutti i collaboratori alla costruzione; spettava quindi al professionista fornire la prova liberatoria, non ai danneg- giati dimostrare la sua colpa. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669, 2697, 1176 co. 2 e 2055 c.c., con ri- guardo alla prova dell'errore professionale del direttore dei lavori. Si argomenta che, anche a voler superare la presunzione di colpa, la prova dell'errore professionale emergesse direttamente dalla natura stessa dei vizi accertati, che un professionista diligente avrebbe dovuto cogliere e gestire. In via subordinata, il quarto motivo del ricorso principale denuncia l'omesso esame di un fatto decisivocostituito dalle specifiche carat- teristiche tecniche dei vizi descritte nella c.t.u. (tipologia del solaio, localizzazione nei giunti, ecc.), il cui esame avrebbe dimostrato la non elementarità delle lavorazioni e la prevedibilità del rischio. 2. – I primi tre motivi del ricorso principale possono essere esa- minati contestualmente. Essi sono accolti. –Quanto alla violazione di legge, l’art. 1669 c.c., letto insieme agli artt.1176 e 2055 c.c., configura una responsabilità extracon- trattuale solidaledel direttore dei lavori con l’appaltatore, per i gravi difetti dovuti anche a carenze esecutive. Il direttore presta un’obbligazione di mezzi ma, per la natura tec- nica dell’opera, deve esercitare un’alta sorveglianza: non una pre- senza costante in cantiere, ma comunque un controllo periodico e qualificato su tutte le fasi essenziali, con potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie. La mancata vigilanza su elementi come impermeabilizzazioni, pen- denze o drenaggi costituisce colpa. L’onere della prova grava su di- rettore e appaltatore, che possono liberarsi solo dimostrando di aver espletato i propri compiti. Discostamenti sono ammessi solo per lavorazioni marginali o quando il difetto derivi da un vizio di progettazione estraneo alle competenze del direttore. Contro questi principi - ribaditi recentemente da Cass.18405/2025– urta la sentenza in epigrafe: la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza del direttore dei lavori, il quale ha mancato di essere penetrante, in considerazione dei gravi vizi poi accertati. –Quanto al vizio logico, il fatto che i difetti riguardino l'ese- cuzione non implica che le opere siano elementari e sottratte all'alta sorveglianza del direttore dei lavori. La sentenza non spiega perché lavorazioni complesse e cruciali –come l'impermeabilizzazione di un ampio solaio, la realizzazionedelle corrette pendenze, la coibenta- zione termica e il drenaggio di un muro controterra –debbano con- siderarsi marginali. È del tutto evidente che, al di là dell’intollerabile stringatezza, l’as- serto in alcun modo può sussumersi nel “genus” di motivazione, della quale non presenta alcuna delle necessarie qualità. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esi- stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il com- pito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e spe- cifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costi- tuzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impu- gnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; ano- malia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque ri- levanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Alla luce dei richiamati principi l’impugnato provvedimento deve essere dichiarato nullo, poiché sorretto da un costrutto motivazio- nale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della pro- pria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, fra le tante, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione, la quale, a fronte di un insieme di vizi di evidente rilievo, dovuti a errori che appaiono dalla stessa descrizione di cui in sentenza agevolmente riscontrabili, esclude, senza spiegarne la ragione, la responsabilità del direttore dei lavori, assegnando gli inconvenienti alla fase esecutiva e perciò sottratti all’alta vigilanza del direttore dei lavori, chiamato, secondo i Giudici di secondo grado, allo svolgimento di altri compiti: veri- ficare le misure di sicurezza,(…) emettere stati di avanzamento e verbali di verifica finali e di tenere la contabilità Evidente il grave “vulnus” motivazionale, in uno alla violazione di legge di cui sopra si è detto: per un verso, irragionevolmente e senza supporto argomentativo i compiti del direttore dei lavori vengono mutilati e, per altro verso resta inspiegabile la ragione per la quale le lavorazioni foriere dei vizidi cui si discute debbano giudicarsi ese- cutive e perché essenon siano soggette alla vigilanza del direttore dei lavori, nonostante investano, come si è già detto, profili struttu- rali essenziali. Di talché si versa nell’ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rilievo l’atto del puro volere del giudice, privo del co- strutto giustificativo minimo , in difformità del modello imposto dall’art. 111 Cost.(cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 10941/2025). 3. - L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale de- termina l’assorbimento del quarto motivo. 4.– Il p rimo motivo di ricorso incidentale – in cui si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c.nei rapporti con la società assicuratrice –è stato oggetto di rinuncia nella memoria. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. Si lamentache la Corte di appello, dopo aver rigettato l’appello inci- dentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro l’ing. Zandri, non ha posto le spese legali di secondo grado a loro carico e non ha motivato la compensazione. Il terzo motivo di ricorso incidentaledenuncia la violazione dell'art.92 c.p.c. per avere la Corte compensato le spese di lite tra le parti invece di porle a carico degli appellanti soccombenti Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 55 per avere la Corte di appello rigettatol’ap- pello incidentale sulla misura delle spese legali liquidate in primo grado, in quanto corrisposte ai minimi tabellari invece che in misura mediae con gli aumenti previsti per la pluralità di parti ed il valore rilevante della causa. L’accoglimento dei ricorso principale determina l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale, in quanto vertenti in materia di spese di lite, che dovranno comunque essere liquidate di nuovo, in base all’esito complessivo del giudizio. 5. - La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, di- chiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso in- cidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ei motivi dal secondo al quart