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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12273/2026

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legalirappresentanti pro tempore Giovanni, Massimo, Michele e [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Treviso, alla via Manin n. 12.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro tempore, con sede in Roma, alla via Palestro n. 81,Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 149/2024,pubblicata in data 07/02/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno13/01/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso.lette la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dalla societàricorrente.1.

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 3 ottobre 2022,la Soc.

Ag. [OSCURATO:PERSONA], Massimo, Michele e Paolo s.s. (d’ora in avanti,anche, breviter, Soc.

Ag.

Zamboni) adì il Tribunale di Cremona per sentireaccertare il suo diritto di credito nei confronti di A.G.E.A – Agenzia per leErogazioni in Agricoltura (per il prosieguo, anche semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) e,per l’effetto, ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, dell’importodi € 66.824,26, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltreinteressi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.Premettendo di essere un’azienda agricola dedita prevalentementeall'allevamento di vacche da latte, espose, a supporto di tali richieste, che: i)con raccomandata del 14 ottobre 1999, l’AIMA (ora [OSCURATO:PERSONA]) le avevacomunicato i risultati della compensazione nazionale per i periodi diproduzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997 e la conseguente determinazionedel prelievo supplementare dovuto per un totale di £. 385.914.180 (pari ad€ 199.308,00), di cui £. 165.580.140 (pari ad € 85.515,01) per il 1995/1996e £. 220.334.040 (pari ad € 113.793,00) per il 1996/1997; ii) unitamente adaltre aziende agricole destinatarie della medesima comunicazione, avevaNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026contestato quelle determinazioni innanzi al TAR Lazio, che aveva respinto laloro impugnazione con decisione successivamente riformata, però, dalConsiglio di Stato che, con sentenza n. 7431/2019, le aveva annullateaccertando che il meccanismo di compensazione/riassegnazione applicatodall’amministrazione italiana risultava alterato dall’applicazione di un criterionon conforme al dettato comunitario, secondo l’interpretazione resane dallaCorte di Giustizia con la decisione del 27 giugno2019; iii) nelle more delprocedimento, aveva provveduto a versare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 46.132,49per l’annata 1995/1996; iv) [OSCURATO:PERSONA], inoltre, con comunicazione dell’11 luglio2019, le aveva richiesto il pagamento dell’importo complessivo di €28.719,69, asseritamente dovuto a titolo di prelievo supplementare edinteressi riferiti alla campagna lattiero-casearia 2002/2003.

Anch’esso,tuttavia, non era dovuto, in quanto l’applicazione del prelievo supplementareper detta annata era stata annullata dal Tribunale di Crema con sentenza n.456/05, divenuta definitiva; v) [OSCURATO:PERSONA], indebitamente, aveva compensato taleultimo asserito debito con i contributi europei PAC ([OSCURATO:PERSONA])spettanti a Soc.

Ag.

Zamboni per l’anno 2019; vi) in definitiva, avendo AGEAindebitamente percepito la somma di € 66.824,26, di cui € 46.132,49 perl’annata 1995/1996 ed € 20.691,77 per l’annata 2002/2003, aveva intesoagire giudizialmente per l’accertamento del proprio complessivo credito e lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] al relativo pagamento.Costituitasi tardivamente quest’ultima, che eccepì il difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo econtestò, comunque, il merito delle avverse istanze, l’adito tribunale, conordinanza del 25 maggio 2023, dichiarò il proprio difetto di giurisdizioneritenendo che la controversia dovesse essere conosciuta dal giudiceamministrativo ex art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2019.2.

Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ag.

Zamboni contro questa decisione furespinto dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 7 febbraio 2024,n. 149, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA].In estrema sintesi, quella corte opinò che, «Alla luce delle prospettazionidifensive formulate da entrambe le parti e dei documenti prodotti a supportoNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026delle medesime, deve convenirsi con il Tribunale che, ad una attentavalutazione delle domande formulate dalla azienda agricola, le stesse non siesauriscono nell’accertamento della illegittimità dei prelievi per le campagnerispettivamente 95/96 e 02/03, in quanto già oggetto delle pronunce del GAmenzionate e prodotte da entrambe le difese, ma sono dirette alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tali somme.

Orbene, premesso che in relazioneall’importo di € 20.691,77 è stato già emesso il decreto ingiuntivo n.717/2020 del Tribunale di Cremona, va sottolineato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestatola domanda nel suo complesso, per entrambe le somme richiamando lanormativa in materia di PAC che prevede compensazioni fra crediti delproduttore e i relativi debiti, che nello specifico adduce essere di importomaggiore.

Va quindi confermata la decisione del Tribunale che ha affermatoche la controversia rientra nella giurisdizione del GA, ai sensi dell’art. 133,comma 1, lett. t) del d.lgs. n. 104 del 2010, […] che devolve alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo: “le controversie relative all'applicazionedel prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”».3.

Per la cassazione di questa sentenza, la Soc.

Ag. [OSCURATO:PERSONA],Massimo, Michele e Paolo s.s. ha proposto ricorso affidato ad un motivo,illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ha resistito, concontroricorso, [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.Con ordinanza interlocutoria del 23 aprile/5 agosto 2025, n. 22622, laPrima Sezione civile ha rimesso gli atti alla Prima Presidenza, per il successivoinoltro alle Sezioni Unite, sul presupposto che «nella fattispecie in esamevanno valutati due elementi nuovi, rispetto alle precedenti decisioni di questaCorte: il ricalcolo del prelievo supplementare, per l’anno 1995/ 1996,effettuato da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’inizio del giudizio di merito; il sopravvenuto art.10-bis, comma 4, del d.l. n. 69 del 2023».In prossimità della odierna adunanza camerale, il Procuratore Generaleha depositato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso, mentre laricorrente ha depositato un’altra memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, deve ritenersi che l’avvenuta, tempestivacostituzione di [OSCURATO:PERSONA] in questa sede ha sanato, per avvenuto raggiungimentodello scopo, qualsivoglia eventuale vizio di notificazione, nei suoi confronti,dell’odierno ricorso di Soc.

Ag.

Zamboni.2.

L’unico motivo di quest’ultimo, rubricato «Violazione dell’art. 360,comma 1, n. 1, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma1, lett. t), del d.lgs. n. 104/2010», contesta il dichiarato difetto digiurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, comegiustificato dalla corte distrettuale.

Si deduce, in particolare, che «la presentecontroversia non ha ad oggetto la determinazione del prelievo supplementaree, quindi, non si applica la disciplina di cui all’art. 133, comma 1, lett. t), deld.lgs. n. 104/2010.

In effetti, per entrambe le annate la GiurisdizioneAmministrativa ha già stabilito che il prelievo supplementare comminato daAGEA nei confronti della Soc.

Ag.

Zamboni non è dovuto».

Nel caso di specie,pertanto, «non è richiesto l’esercizio di alcuna potestà amministrativa.

Èassolutamente pacifico che le comunicazioni aventi ad oggetto il prelievosupplementare relative alle annate 1995/1996 e 2002/20003 sono stateannullate.

Così come è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito la somma di €46.132,49 (mediante pagamento diretto) per l’annata 95/96 e la somma di €20.691,77 (mediante compensazione con i contributi PAC) per l’annata2002/2003.

Infine, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito le suddette somme inforza delle comunicazioni iniziali del prelievo supplementare che poi sonostate definitivamente annullate dalla G.A., e quindi le somme sono stateindebitamente percepite e devono conseguentemente essere restituite allaSoc.

Ag.

Zamboni.

L’odierno procedimento ha ad oggetto unicamente larichiesta di accertamento e della conseguente condanna al pagamentoproprio delle somme che [OSCURATO:PERSONA] ha indebitamente ricevuto, ovvero ha adoggetto il diritto soggettivo ad avere restituito del denaro indebitamenteversato e trattenuto.

Nulla di più.

Non vengono qui contestate la legittimitàdei prelievi supplementari, non viene contestata la legittimità, o meno, dellaNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026compensazione effettuata e non viene contestato il nuovo ricalcolo delprelievo supplementare relativo all’annata 95/96 inviato nel 2022 allaricorrente, a sua volta peraltro annullato».3.

Questa doglianza si rivela fondata.Giova ricordare che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudiceordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale vaidentificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che sichiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi,ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuatadal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale dettifatti costituiscono manifestazione (cfr., ex aliis, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass., SU, nn. 20350 e 21928 del 2018; Cass., SU, nn. 2368 e23712 del 2024; Cass., SU, n. 641 del 2026).

Come è stato precisato, quindi,«ciò che conta è la posizione soggettiva per la quale si invoca tutela» (cfr.Cass., SU, n. 26595 del 2018, in motivazione).Inoltre, Cass., SU, n. 641 del 2026, ha puntualizzato che «L’applicazione,ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbiol’apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con laconseguenza che la Corte di cassazione è, in materia, anche giudice del fatto),ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi conla decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa esseredeterminata “secundum eventum litis” (cfr. Cass. sez. un. 1.8.2006, n.17461).

Dunque, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite dellaCorte di cassazione sono anche giudice del fatto, tenendo conto, peraltro, chele risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ.,per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventualeprecisazione, avuto riguardo alla “causa petendi” e al “petitum” sostanzialedella stessa, mentre non rileva la successiva attività istruttoria diretta averificare il fondamento degli elementi dedotti e allegati (cfr. Cass. sez. un.9.1.2020, n. 156)».4.

Fermo quanto precede, il Collegio rileva che la Soc.

Ag.

Zamboni, conil ricorso depositato il 3 ottobre 2022, ex art. 702-bis cod. proc. civ., innanziNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026al Tribunale di Cremona, ha chiesto accertarsi il proprio diritto di credito, paria complessivi € 66.824,27, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto la condannaal corrispondente pagamento.In particolare, ha riferito di essere un’azienda agricola dedita,prevalentemente, all’allevamento di vacche da latte; che, dal 1996, era statointrodotto il sistema delle «quote latte», sicché un’azienda produttrice avevaa disposizione un determinato quantitativo annuo di latte che potevaprodurre; che, ove un’azienda produttrice avesse prodotto un quantitativo dilatte superiore rispetto a quello ad essa assegnato, le veniva comminata unasanzione sul quantitativo in eccesso, attraverso il cd.

“prelievosupplementare”; che il sistema prevedeva al suo interno un meccanismo di“compensazione” nel senso che si provvedeva alla riassegnazione di quotelatte in eccesso, in forza del quale le quote assegnate, ma non effettivamenteutilizzate dai produttori, venivano riassegnate alle altre aziende produttrici dilatte.

Su queste premesse, ha agito deducendo di vantare un duplice creditoderivante sia dalla campagna relativa agli anni 1995/1996, sia da quella,successiva, relativa all’anno 2002/2003, atteso che, per entrambe le annatesuddette, il prelievo supplementare stabilito, a suo carico, da [OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto non dovuto.Invero, quanto all’importo di € 46.132,49 richiestole per l’annata 95/96,il titolo su cui si fondava l’avvenuto versamento (comunicazione [OSCURATO:PERSONA] del 14ottobre 1999) era stato definitivamente annullato dal Consiglio di Stato consentenza n. 7431 del 2019, per cui quella somma, versata ad [OSCURATO:PERSONA] nellemore del relativo procedimento, doveva esserle restituita da quest’ultima.Con riguardo, invece, all’annata 2002/2003, la relativa applicazione delprelievo supplementare, di cui alla comunicazione [OSCURATO:PERSONA] dell’11 luglio 2019,era stata annullata con sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05, divenutadefinitiva.

Questa decisione, peraltro, aveva trovato ulteriore conferme nellasentenza del TAR Lombardia n. 997/17 ed in quella del Consiglio di Stato n.1173/2020, con cui si era accertata «la piena rilevanza di cosa giudicata, exart. 1306, secondo comma c.c., della sentenza del Tribunale di Crema anchenei confronti delle aziende agricole produttrici conferenti, tra le quali vi è laNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026ricorrente, […]». [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, benché richiestane specificamente, non solonon aveva cancellato il presunto debito della odierna ricorrente, ma lo avevacompensato con i contributi dovuti a quest’ultima «a titolo di PAC per l’anno2019, come risulta dalle comunicazioni dell’organismo pagatore regionaledella Regione Lombardia del 17/3/2020, per euro 10.280,65 […] e del29/6/2020, per euro 10.411,12, e così per l’importo complessivo di euro20.691,77».

Tale importo corrispondeva esattamente alla somma imputatada [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prelievo supplementare per l’annata 2002/2003 con lacomunicazione dell’11 luglio 2019.In definitiva, secondo la società AG.

Zamboni, l’invocata complessivasomma di € 66.824,26 A.G.E.A. doveva esserle restituita perché la stessa,quanto ad € 46.132,49, era stata pagata in forza di un titolo poi annullato,mentre, per i residui € 20.691,77, la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] era totalmenteinfondata, posto che la compensazione da essa effettuata era avvenuta inmodo assolutamente casuale, senza il rispetto di alcun tipo di criterio: lasomma di € 20.691,77 era stata riconosciuta da [OSCURATO:PERSONA] come dovuta allaodierna ricorrente a titolo di contributi P.A.C., ma non le era stata versatastante l’asserita presenza di un suo debito, che, tuttavia era statopacificamente annullato dal Tribunale Amministrativo.5.

Orbene, tutte le circostanze fattuali fin qui riferite risultano pacifichetra le parti ed adeguatamente documentate in atti.

Da ciò consegue, quindi,che è assolutamente incontroverso che: a) le comunicazioni aventi ad oggettoil prelievo supplementare relative alle annate 1995/1996 e 2002/2003 sonostate annullate ancor prima del deposito, in data 3 ottobre 2022, del ricorsoex art. 702-bis cod. proc. civ. con cui la soc.

AG.

Zamboni ha introdotto, inprimo grado, questo procedimento; b) [OSCURATO:PERSONA] ha percepito la somma di €46.132,49 (mediante pagamento diretto) per l’annata 95/96 e quella di €20.691,77 (mediante compensazione con i contributi PAC) per l’annata2002/2003 in forza delle comunicazioni iniziali del prelievo supplementareche poi sono state definitivamente annullate.È innegabile, dunque, che si era al cospetto di somme indebitamentepercepite da [OSCURATO:PERSONA] e che, conseguentemente, nella specie, – diversamenteNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026da quanto opinato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, incui è stata ritenuta l’applicabilità, nella specie, della previsione di cui all’art.133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010 sul presupposto che «lacontroversia attiene “all’applicazione del prelievo supplementare nel settoredel latte e dei prodotti lattiero-caseari”» – il petitum sostanziale delladomanda della soc. [OSCURATO:PERSONA], da valutare ai fini della individuazionedella giurisdizione, era, esclusivamente, la invocata ripetibilità di quanto dalei corrisposto, mediante pagamento diretto per l’annata 95/96 e tramitecompensazione con i contributi PAC per l’annata 2002/2003, secondol'ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), quale effettodell’annullamento giudiziale dei provvedimenti di [OSCURATO:PERSONA] di determinazione deirelativi importi, non venendo in rilievo alcun esercizio di potestàamministrativa.Una tale conclusione, del resto, è coerente con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte, secondo cui, qualora venga acclarata lamancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità,dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o delvenire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azioneaccordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato inesecuzione del contratto stesso o stante il vincolo suddetto è quella diripetizione di indebito oggettivo (cfr. Cass. n. 423 del 2025, in motivazione;Cass. n. 715 del 2018; Cass. n. 14013 del 2017; Cass. n. 2956 del 2011;Cass. n. 9052 del 2010; Cass. n. 27334 del 2005).

In particolare, secondoquanto è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 cod. civ., pur essendoformulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, èapplicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenutoper essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momentosuccessivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass., SU, n. 5624 del 2009,nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi, Cass. n.10498 del 2001; Cass. n. 1252 del 2000; Cass. n. 4268 del 1995.Affermazione assolutamente analoga si rinviene anche nella più recente Cass.n. 423 del 2025).Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/20266.

Né rileva, al fine di radicare la giurisdizione amministrativa, il fatto cheAGEA, con comunicazione del 14 novembre 2022 (successiva, dunque,all’instaurazione di questo giudizio in primo grado, risalente all’ottobre delmedesimo anno), ebbe a rideterminare quanto dalla stessa invocato, a titolodi prelievo supplementare, per l’annualità 1995/1996: si tratta, invero, di untitolo nuovo rispetto a quello dalla stessa precedentemente invocato (e giàannullato dal giudice amministrativo con pronuncia definitiva), sopravvenuto,peraltro, in corso di causa.7.

In ogni caso, pure volendo considerare questo nuovo titolo, esso,proprio perché intervenuto nel corso di un giudizio che la ricorrente – divenutatitolare di un diritto soggettivo alla ripetizione di quanto indebitamentecorrisposto ad [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’annullamento dei titoli da quest’ultimaoriginariamente invocati – aveva correttamente instaurato davanti al giudiceordinario, così irreversibilmente radicandone la giurisdizione a decidere lacontroversia ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., avrebbe imposto al giudice nongià di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, considerato quanto si èappena detto richiamandosi l’art. 5 cod. proc. civ., bensì solo di decidere ilmerito (rectius: il diritto di operare la compensazione, ma non l’esercizio delpotere amministrativo di rideterminare il prelievo).

Ciò tenendo conto,peraltro, che l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] della esistenza di un proprio controcredito,così rideterminato, equivale, sostanzialmente, alla formulazione di unaeccezione di compensazione, sicché il giudice del merito avrebbe dovuto (edovrà) farsi carico anche della doglianza della soc. [OSCURATO:PERSONA] riguardantela tardività, o meno, di tale eccezione, formulata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] almomento della sua costituzione avvenuta oltre la prima udienza innanzi alTribunale di Cremona.8.

Nemmeno persuadono le conclusioni del Procuratore Generaleladdove, al fine di sostenere la sussistenza, nella specie, dell’ipotesi digiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133,comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, richiamano le pronunce rese daCass., SU, n. 33850 del 2021 e Cass., SU, n. 31370 del 2018.Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026Esse, invero, come già sottolineato nell’ordinanza interlocutoria resa daCass. n. 22622 del 2025, certamente hanno affermato la giurisdizione delgiudice amministrativo, ma esclusivamente in quanto le società produttriciavevano contestato, nel merito, l’iscrizione a ruolo delle pretese suppletivedell’[OSCURATO:PERSONA].

Si è ritenuto, infatti, che l’oggetto della controversia atteneva alla«identificazione del quantum: in questo, in effetti, si risolve la doglianza diomessa indicazione dei criteri di calcolo sia degli interessi sia del capitale»,con riferimento all’intimazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del pagamento e dellecartelle esattoriali (cfr. Cass., n. 33850 del 2021).

Allo stesso modo, nell’altravicenda, l’azienda agricola aveva proposto opposizione all’esecuzione ed aglisupplementare ed interessi, certezza e liquidità delle somme indicate» (cfr.Cass. n. 31370 del 2018).In entrambe le decisioni, dunque, il criterio dirimente per stabilire se lacontroversia dovesse, o meno, rientrare nella giurisdizione del giudiceamministrativo è stato se la situazione prospettata avesse comportato, o non,l’esaurimento dell’esercizio della potestà amministrativa.Nel caso di specie, invece, come si è già spiegato, non è richiestol’esercizio di alcuna potestà amministrativa, essendo incontroverso che lecomunicazioni aventi ad oggetto il prelievo supplementare relative alle annate1995/1996 e 2002/20003 sono state annullate.

Così come è pacifico cheAGEA ha percepito la somma di € 46.132,49 per l’annata 95/96 e quella di €20.691,77 (mediante compensazione con i contributi PAC) per l’annata2002/2003.Alteris verbis, nell’odierno procedimento la soc.

AG.

Zamboni non hacontestato in alcun modo l’esercizio del potere amministrativo, che si è giàesaurito, ma ha invocato, unicamente, l’accertamento e la conseguentecondanna al pagamento proprio delle somme che [OSCURATO:PERSONA] ha indebitamentericevuto, ovvero il suo diritto soggettivo ad avere restituito denaro da leiindebitamente versato e trattenuto dall’accipiens.9.

A tutto quanto fin qui detto, già di per sé sufficiente a giustificarel’attribuzione di questa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, èNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026doveroso aggiungere che, nelle more del giudizio, è intervenuto il d.l. 13giugno 2023, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del2023), il cui art. 10-bis – rubricato “Disposizioni urgenti in materia diapplicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodottilattiero-caseari.

Procedura di infrazione n. 2013/2092” –, dopo aver sancito,al comma 1, che “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte digiustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18,dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022,resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normativeitaliane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioniin agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) esegue le operazioni nazionali di compensazione eridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinataridi una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievosupplementare e ne dispone il ricalcolo”, ha indicato, ai successivi commi 2 e3, le modalità di rideterminazione di detto prelievo e del relativo ricalcolo,altresì stabilendo, al comma 4, che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo giànotificate dall'[OSCURATO:PERSONA] prima della data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto [11 agosto 2023.

Ndr] sono prive di effettoe sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”.Ne deriva, quindi, che proprio quest’ultima disposizione, nel rendereinefficace, ex lege, il provvedimento con cui [OSCURATO:PERSONA], aveva nuovamentequantificato, nel 2022, il richiesto prelievo supplementare invocandone lacompensazione con il credito di Soc. [OSCURATO:PERSONA] concernente i contributi PACper l’anno 2019, a maggior ragione avvalora la natura di azionesostanzialmente ex art. 2033 cod. civ., come intrapresa dall’appenamenzionata società, con la ulteriore conseguenza che la giurisdizione delgiudice ordinario (da ritenersi esistente ab origine in virtù di tutto quanto siè detto in precedenza) sarebbe comunque sopravvenuta per effetto di queld.l., posto che, come sancito da Cass. n. 21221 del 2014, «il principio diirrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendodiretto a favorire la "perpetuatio iurisdictionis", non ad impedirla, trovaapplicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudiceNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di dirittoo di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che neera privo al momento della proposizione della domanda» (cfr., in sensosostanzialmente conforme, anche la più recente Cass., SU, n. 3453 del 2024).10.

In conclusione, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata,dichiarandosi, ex art. 382, comma 1, cod. proc. civ., la giurisdizione delgiudice ordinario a conoscere della odierna controversia, con rinvio dellacausa, – stante l’avvenuta abrogazione dell’art. 353 cod. proc. civ. e lariformulazione dell’art. 354, comma 3, del medesimo codice come dispostedal d.lgs. n. 149 del 2022, qui applicabile ratione temporis, e giusta i principidesumibili dalla recente pronuncia resa da Cass., SU, n. 23712 del 2024 (allacui motivazione, qui condivisa, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp.per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso della Soc.

Ag. [OSCURATO:PERSONA], Massimo,Michele e Paolo s.s., cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizionedel giudice ordinario a conoscere della odierna controversa.Rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione,per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, il 13 gennaio 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legalirappresentanti pro tempore Giovanni, Massimo, Michele e [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Treviso, alla via Manin n. 12.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro tempore, con sede in Roma, alla via Palestro n. 81,Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 149/2024,pubblicata in data 07/02/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno13/01/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso.lette la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dalla societàricorrente.1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 3 ottobre 2022,la Soc. Ag. [OSCURATO:PERSONA], Massimo, Michele e Paolo s.s. (d’ora in avanti,anche, breviter, Soc. Ag. Zamboni) adì il Tribunale di Cremona per sentireaccertare il suo diritto di credito nei confronti di A.G.E.A – Agenzia per leErogazioni in Agricoltura (per il prosieguo, anche semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) e,per l’effetto, ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, dell’importodi € 66.824,26, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltreinteressi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.Premettendo di essere un’azienda agricola dedita prevalentementeall'allevamento di vacche da latte, espose, a supporto di tali richieste, che: i)con raccomandata del 14 ottobre 1999, l’AIMA (ora [OSCURATO:PERSONA]) le avevacomunicato i risultati della compensazione nazionale per i periodi diproduzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997 e la conseguente determinazionedel prelievo supplementare dovuto per un totale di £. 385.914.180 (pari ad€ 199.308,00), di cui £. 165.580.140 (pari ad € 85.515,01) per il 1995/1996e £. 220.334.040 (pari ad € 113.793,00) per il 1996/1997; ii) unitamente adaltre aziende agricole destinatarie della medesima comunicazione, avevaNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026contestato quelle determinazioni innanzi al TAR Lazio, che aveva respinto laloro impugnazione con decisione successivamente riformata, però, dalConsiglio di Stato che, con sentenza n. 7431/2019, le aveva annullateaccertando che il meccanismo di compensazione/riassegnazione applicatodall’amministrazione italiana risultava alterato dall’applicazione di un criterionon conforme al dettato comunitario, secondo l’interpretazione resane dallaCorte di Giustizia con la decisione del 27 giugno2019; iii) nelle more delprocedimento, aveva provveduto a versare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 46.132,49per l’annata 1995/1996; iv) [OSCURATO:PERSONA], inoltre, con comunicazione dell’11 luglio2019, le aveva richiesto il pagamento dell’importo complessivo di €28.719,69, asseritamente dovuto a titolo di prelievo supplementare edinteressi riferiti alla campagna lattiero-casearia 2002/2003. Anch’esso,tuttavia, non era dovuto, in quanto l’applicazione del prelievo supplementareper detta annata era stata annullata dal Tribunale di Crema con sentenza n.456/05, divenuta definitiva; v) [OSCURATO:PERSONA], indebitamente, aveva compensato taleultimo asserito debito con i contributi europei PAC ([OSCURATO:PERSONA])spettanti a Soc. Ag. Zamboni per l’anno 2019; vi) in definitiva, avendo AGEAindebitamente percepito la somma di € 66.824,26, di cui € 46.132,49 perl’annata 1995/1996 ed € 20.691,77 per l’annata 2002/2003, aveva intesoagire giudizialmente per l’accertamento del proprio complessivo credito e lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] al relativo pagamento.Costituitasi tardivamente quest’ultima, che eccepì il difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo econtestò, comunque, il merito delle avverse istanze, l’adito tribunale, conordinanza del 25 maggio 2023, dichiarò il proprio difetto di giurisdizioneritenendo che la controversia dovesse essere conosciuta dal giudiceamministrativo ex art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2019.2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ag. Zamboni contro questa decisione furespinto dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 7 febbraio 2024,n. 149, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA].In estrema sintesi, quella corte opinò che, «Alla luce delle prospettazionidifensive formulate da entrambe le parti e dei documenti prodotti a supportoNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026delle medesime, deve convenirsi con il Tribunale che, ad una attentavalutazione delle domande formulate dalla azienda agricola, le stesse non siesauriscono nell’accertamento della illegittimità dei prelievi per le campagnerispettivamente 95/96 e 02/03, in quanto già oggetto delle pronunce del GAmenzionate e prodotte da entrambe le difese, ma sono dirette alla condannadi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tali somme. Orbene, premesso che in relazioneall’importo di € 20.691,77 è stato già emesso il decreto ingiuntivo n.717/2020 del Tribunale di Cremona, va sottolineato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestatola domanda nel suo complesso, per entrambe le somme richiamando lanormativa in materia di PAC che prevede compensazioni fra crediti delproduttore e i relativi debiti, che nello specifico adduce essere di importomaggiore. Va quindi confermata la decisione del Tribunale che ha affermatoche la controversia rientra nella giurisdizione del GA, ai sensi dell’art. 133,comma 1, lett. t) del d.lgs. n. 104 del 2010, […] che devolve alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo: “le controversie relative all'applicazionedel prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”».3. Per la cassazione di questa sentenza, la Soc. Ag. [OSCURATO:PERSONA],Massimo, Michele e Paolo s.s. ha proposto ricorso affidato ad un motivo,illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, concontroricorso, [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.Con ordinanza interlocutoria del 23 aprile/5 agosto 2025, n. 22622, laPrima Sezione civile ha rimesso gli atti alla Prima Presidenza, per il successivoinoltro alle Sezioni Unite, sul presupposto che «nella fattispecie in esamevanno valutati due elementi nuovi, rispetto alle precedenti decisioni di questaCorte: il ricalcolo del prelievo supplementare, per l’anno 1995/ 1996,effettuato da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’inizio del giudizio di merito; il sopravvenuto art.10-bis, comma 4, del d.l. n. 69 del 2023».In prossimità della odierna adunanza camerale, il Procuratore Generaleha depositato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso, mentre laricorrente ha depositato un’altra memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, deve ritenersi che l’avvenuta, tempestivacostituzione di [OSCURATO:PERSONA] in questa sede ha sanato, per avvenuto raggiungimentodello scopo, qualsivoglia eventuale vizio di notificazione, nei suoi confronti,dell’odierno ricorso di Soc. Ag. Zamboni.2. L’unico motivo di quest’ultimo, rubricato «Violazione dell’art. 360,comma 1, n. 1, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma1, lett. t), del d.lgs. n. 104/2010», contesta il dichiarato difetto digiurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, comegiustificato dalla corte distrettuale. Si deduce, in particolare, che «la presentecontroversia non ha ad oggetto la determinazione del prelievo supplementaree, quindi, non si applica la disciplina di cui all’art. 133, comma 1, lett. t), deld.lgs. n. 104/2010. In effetti, per entrambe le annate la GiurisdizioneAmministrativa ha già stabilito che il prelievo supplementare comminato daAGEA nei confronti della Soc. Ag. Zamboni non è dovuto». Nel caso di specie,pertanto, «non è richiesto l’esercizio di alcuna potestà amministrativa. Èassolutamente pacifico che le comunicazioni aventi ad oggetto il prelievosupplementare relative alle annate 1995/1996 e 2002/20003 sono stateannullate. Così come è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito la somma di €46.132,49 (mediante pagamento diretto) per l’annata 95/96 e la somma di €20.691,77 (mediante compensazione con i contributi PAC) per l’annata2002/2003. Infine, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito le suddette somme inforza delle comunicazioni iniziali del prelievo supplementare che poi sonostate definitivamente annullate dalla G.A., e quindi le somme sono stateindebitamente percepite e devono conseguentemente essere restituite allaSoc. Ag. Zamboni. L’odierno procedimento ha ad oggetto unicamente larichiesta di accertamento e della conseguente condanna al pagamentoproprio delle somme che [OSCURATO:PERSONA] ha indebitamente ricevuto, ovvero ha adoggetto il diritto soggettivo ad avere restituito del denaro indebitamenteversato e trattenuto. Nulla di più. Non vengono qui contestate la legittimitàdei prelievi supplementari, non viene contestata la legittimità, o meno, dellaNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026compensazione effettuata e non viene contestato il nuovo ricalcolo delprelievo supplementare relativo all’annata 95/96 inviato nel 2022 allaricorrente, a sua volta peraltro annullato».3. Questa doglianza si rivela fondata.Giova ricordare che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudiceordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale vaidentificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che sichiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi,ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuatadal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale dettifatti costituiscono manifestazione (cfr., ex aliis, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass., SU, nn. 20350 e 21928 del 2018; Cass., SU, nn. 2368 e23712 del 2024; Cass., SU, n. 641 del 2026). Come è stato precisato, quindi,«ciò che conta è la posizione soggettiva per la quale si invoca tutela» (cfr.Cass., SU, n. 26595 del 2018, in motivazione).Inoltre, Cass., SU, n. 641 del 2026, ha puntualizzato che «L’applicazione,ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbiol’apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con laconseguenza che la Corte di cassazione è, in materia, anche giudice del fatto),ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi conla decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa esseredeterminata “secundum eventum litis” (cfr. Cass. sez. un. 1.8.2006, n.17461). Dunque, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite dellaCorte di cassazione sono anche giudice del fatto, tenendo conto, peraltro, chele risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ.,per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventualeprecisazione, avuto riguardo alla “causa petendi” e al “petitum” sostanzialedella stessa, mentre non rileva la successiva attività istruttoria diretta averificare il fondamento degli elementi dedotti e allegati (cfr. Cass. sez. un.9.1.2020, n. 156)».4. Fermo quanto precede, il Collegio rileva che la Soc. Ag. Zamboni, conil ricorso depositato il 3 ottobre 2022, ex art. 702-bis cod. proc. civ., innanziNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026al Tribunale di Cremona, ha chiesto accertarsi il proprio diritto di credito, paria complessivi € 66.824,27, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto la condannaal corrispondente pagamento.In particolare, ha riferito di essere un’azienda agricola dedita,prevalentemente, all’allevamento di vacche da latte; che, dal 1996, era statointrodotto il sistema delle «quote latte», sicché un’azienda produttrice avevaa disposizione un determinato quantitativo annuo di latte che potevaprodurre; che, ove un’azienda produttrice avesse prodotto un quantitativo dilatte superiore rispetto a quello ad essa assegnato, le veniva comminata unasanzione sul quantitativo in eccesso, attraverso il cd. “prelievosupplementare”; che il sistema prevedeva al suo interno un meccanismo di“compensazione” nel senso che si provvedeva alla riassegnazione di quotelatte in eccesso, in forza del quale le quote assegnate, ma non effettivamenteutilizzate dai produttori, venivano riassegnate alle altre aziende produttrici dilatte. Su queste premesse, ha agito deducendo di vantare un duplice creditoderivante sia dalla campagna relativa agli anni 1995/1996, sia da quella,successiva, relativa all’anno 2002/2003, atteso che, per entrambe le annatesuddette, il prelievo supplementare stabilito, a suo carico, da [OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto non dovuto.Invero, quanto all’importo di € 46.132,49 richiestole per l’annata 95/96,il titolo su cui si fondava l’avvenuto versamento (comunicazione [OSCURATO:PERSONA] del 14ottobre 1999) era stato definitivamente annullato dal Consiglio di Stato consentenza n. 7431 del 2019, per cui quella somma, versata ad [OSCURATO:PERSONA] nellemore del relativo procedimento, doveva esserle restituita da quest’ultima.Con riguardo, invece, all’annata 2002/2003, la relativa applicazione delprelievo supplementare, di cui alla comunicazione [OSCURATO:PERSONA] dell’11 luglio 2019,era stata annullata con sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05, divenutadefinitiva. Questa decisione, peraltro, aveva trovato ulteriore conferme nellasentenza del TAR Lombardia n. 997/17 ed in quella del Consiglio di Stato n.1173/2020, con cui si era accertata «la piena rilevanza di cosa giudicata, exart. 1306, secondo comma c.c., della sentenza del Tribunale di Crema anchenei confronti delle aziende agricole produttrici conferenti, tra le quali vi è laNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026ricorrente, […]». [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, benché richiestane specificamente, non solonon aveva cancellato il presunto debito della odierna ricorrente, ma lo avevacompensato con i contributi dovuti a quest’ultima «a titolo di PAC per l’anno2019, come risulta dalle comunicazioni dell’organismo pagatore regionaledella Regione Lombardia del 17/3/2020, per euro 10.280,65 […] e del29/6/2020, per euro 10.411,12, e così per l’importo complessivo di euro20.691,77». Tale importo corrispondeva esattamente alla somma imputatada [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prelievo supplementare per l’annata 2002/2003 con lacomunicazione dell’11 luglio 2019.In definitiva, secondo la società AG. Zamboni, l’invocata complessivasomma di € 66.824,26 A.G.E.A. doveva esserle restituita perché la stessa,quanto ad € 46.132,49, era stata pagata in forza di un titolo poi annullato,mentre, per i residui € 20.691,77, la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] era totalmenteinfondata, posto che la compensazione da essa effettuata era avvenuta inmodo assolutamente casuale, senza il rispetto di alcun tipo di criterio: lasomma di € 20.691,77 era stata riconosciuta da [OSCURATO:PERSONA] come dovuta allaodierna ricorrente a titolo di contributi P.A.C., ma non le era stata versatastante l’asserita presenza di un suo debito, che, tuttavia era statopacificamente annullato dal Tribunale Amministrativo.5. Orbene, tutte le circostanze fattuali fin qui riferite risultano pacifichetra le parti ed adeguatamente documentate in atti. Da ciò consegue, quindi,che è assolutamente incontroverso che: a) le comunicazioni aventi ad oggettoil prelievo supplementare relative alle annate 1995/1996 e 2002/2003 sonostate annullate ancor prima del deposito, in data 3 ottobre 2022, del ricorsoex art. 702-bis cod. proc. civ. con cui la soc. AG. Zamboni ha introdotto, inprimo grado, questo procedimento; b) [OSCURATO:PERSONA] ha percepito la somma di €46.132,49 (mediante pagamento diretto) per l’annata 95/96 e quella di €20.691,77 (mediante compensazione con i contributi PAC) per l’annata2002/2003 in forza delle comunicazioni iniziali del prelievo supplementareche poi sono state definitivamente annullate.È innegabile, dunque, che si era al cospetto di somme indebitamentepercepite da [OSCURATO:PERSONA] e che, conseguentemente, nella specie, – diversamenteNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026da quanto opinato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, incui è stata ritenuta l’applicabilità, nella specie, della previsione di cui all’art.133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010 sul presupposto che «lacontroversia attiene “all’applicazione del prelievo supplementare nel settoredel latte e dei prodotti lattiero-caseari”» – il petitum sostanziale delladomanda della soc. [OSCURATO:PERSONA], da valutare ai fini della individuazionedella giurisdizione, era, esclusivamente, la invocata ripetibilità di quanto dalei corrisposto, mediante pagamento diretto per l’annata 95/96 e tramitecompensazione con i contributi PAC per l’annata 2002/2003, secondol'ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), quale effettodell’annullamento giudiziale dei provvedimenti di [OSCURATO:PERSONA] di determinazione deirelativi importi, non venendo in rilievo alcun esercizio di potestàamministrativa.Una tale conclusione, del resto, è coerente con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte, secondo cui, qualora venga acclarata lamancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità,dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o delvenire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azioneaccordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato inesecuzione del contratto stesso o stante il vincolo suddetto è quella diripetizione di indebito oggettivo (cfr. Cass. n. 423 del 2025, in motivazione;Cass. n. 715 del 2018; Cass. n. 14013 del 2017; Cass. n. 2956 del 2011;Cass. n. 9052 del 2010; Cass. n. 27334 del 2005). In particolare, secondoquanto è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 cod. civ., pur essendoformulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, èapplicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenutoper essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momentosuccessivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass., SU, n. 5624 del 2009,nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi, Cass. n.10498 del 2001; Cass. n. 1252 del 2000; Cass. n. 4268 del 1995.Affermazione assolutamente analoga si rinviene anche nella più recente Cass.n. 423 del 2025).Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/20266. Né rileva, al fine di radicare la giurisdizione amministrativa, il fatto cheAGEA, con comunicazione del 14 novembre 2022 (successiva, dunque,all’instaurazione di questo giudizio in primo grado, risalente all’ottobre delmedesimo anno), ebbe a rideterminare quanto dalla stessa invocato, a titolodi prelievo supplementare, per l’annualità 1995/1996: si tratta, invero, di untitolo nuovo rispetto a quello dalla stessa precedentemente invocato (e giàannullato dal giudice amministrativo con pronuncia definitiva), sopravvenuto,peraltro, in corso di causa.7. In ogni caso, pure volendo considerare questo nuovo titolo, esso,proprio perché intervenuto nel corso di un giudizio che la ricorrente – divenutatitolare di un diritto soggettivo alla ripetizione di quanto indebitamentecorrisposto ad [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’annullamento dei titoli da quest’ultimaoriginariamente invocati – aveva correttamente instaurato davanti al giudiceordinario, così irreversibilmente radicandone la giurisdizione a decidere lacontroversia ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., avrebbe imposto al giudice nongià di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, considerato quanto si èappena detto richiamandosi l’art. 5 cod. proc. civ., bensì solo di decidere ilmerito (rectius: il diritto di operare la compensazione, ma non l’esercizio delpotere amministrativo di rideterminare il prelievo). Ciò tenendo conto,peraltro, che l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] della esistenza di un proprio controcredito,così rideterminato, equivale, sostanzialmente, alla formulazione di unaeccezione di compensazione, sicché il giudice del merito avrebbe dovuto (edovrà) farsi carico anche della doglianza della soc. [OSCURATO:PERSONA] riguardantela tardività, o meno, di tale eccezione, formulata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] almomento della sua costituzione avvenuta oltre la prima udienza innanzi alTribunale di Cremona.8. Nemmeno persuadono le conclusioni del Procuratore Generaleladdove, al fine di sostenere la sussistenza, nella specie, dell’ipotesi digiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133,comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, richiamano le pronunce rese daCass., SU, n. 33850 del 2021 e Cass., SU, n. 31370 del 2018.Numero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026Esse, invero, come già sottolineato nell’ordinanza interlocutoria resa daCass. n. 22622 del 2025, certamente hanno affermato la giurisdizione delgiudice amministrativo, ma esclusivamente in quanto le società produttriciavevano contestato, nel merito, l’iscrizione a ruolo delle pretese suppletivedell’[OSCURATO:PERSONA]. Si è ritenuto, infatti, che l’oggetto della controversia atteneva alla«identificazione del quantum: in questo, in effetti, si risolve la doglianza diomessa indicazione dei criteri di calcolo sia degli interessi sia del capitale»,con riferimento all’intimazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del pagamento e dellecartelle esattoriali (cfr. Cass., n. 33850 del 2021). Allo stesso modo, nell’altravicenda, l’azienda agricola aveva proposto opposizione all’esecuzione ed aglisupplementare ed interessi, certezza e liquidità delle somme indicate» (cfr.Cass. n. 31370 del 2018).In entrambe le decisioni, dunque, il criterio dirimente per stabilire se lacontroversia dovesse, o meno, rientrare nella giurisdizione del giudiceamministrativo è stato se la situazione prospettata avesse comportato, o non,l’esaurimento dell’esercizio della potestà amministrativa.Nel caso di specie, invece, come si è già spiegato, non è richiestol’esercizio di alcuna potestà amministrativa, essendo incontroverso che lecomunicazioni aventi ad oggetto il prelievo supplementare relative alle annate1995/1996 e 2002/20003 sono state annullate. Così come è pacifico cheAGEA ha percepito la somma di € 46.132,49 per l’annata 95/96 e quella di €20.691,77 (mediante compensazione con i contributi PAC) per l’annata2002/2003.Alteris verbis, nell’odierno procedimento la soc. AG. Zamboni non hacontestato in alcun modo l’esercizio del potere amministrativo, che si è giàesaurito, ma ha invocato, unicamente, l’accertamento e la conseguentecondanna al pagamento proprio delle somme che [OSCURATO:PERSONA] ha indebitamentericevuto, ovvero il suo diritto soggettivo ad avere restituito denaro da leiindebitamente versato e trattenuto dall’accipiens.9. A tutto quanto fin qui detto, già di per sé sufficiente a giustificarel’attribuzione di questa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, èNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026doveroso aggiungere che, nelle more del giudizio, è intervenuto il d.l. 13giugno 2023, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del2023), il cui art. 10-bis – rubricato “Disposizioni urgenti in materia diapplicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodottilattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092” –, dopo aver sancito,al comma 1, che “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte digiustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18,dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022,resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normativeitaliane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioniin agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) esegue le operazioni nazionali di compensazione eridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinataridi una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievosupplementare e ne dispone il ricalcolo”, ha indicato, ai successivi commi 2 e3, le modalità di rideterminazione di detto prelievo e del relativo ricalcolo,altresì stabilendo, al comma 4, che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo giànotificate dall'[OSCURATO:PERSONA] prima della data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto [11 agosto 2023. Ndr] sono prive di effettoe sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”.Ne deriva, quindi, che proprio quest’ultima disposizione, nel rendereinefficace, ex lege, il provvedimento con cui [OSCURATO:PERSONA], aveva nuovamentequantificato, nel 2022, il richiesto prelievo supplementare invocandone lacompensazione con il credito di Soc. [OSCURATO:PERSONA] concernente i contributi PACper l’anno 2019, a maggior ragione avvalora la natura di azionesostanzialmente ex art. 2033 cod. civ., come intrapresa dall’appenamenzionata società, con la ulteriore conseguenza che la giurisdizione delgiudice ordinario (da ritenersi esistente ab origine in virtù di tutto quanto siè detto in precedenza) sarebbe comunque sopravvenuta per effetto di queld.l., posto che, come sancito da Cass. n. 21221 del 2014, «il principio diirrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendodiretto a favorire la "perpetuatio iurisdictionis", non ad impedirla, trovaapplicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudiceNumero registro generale 10975/2024Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 12273/2026Data pubblicazione 01/05/2026originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di dirittoo di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che neera privo al momento della proposizione della domanda» (cfr., in sensosostanzialmente conforme, anche la più recente Cass., SU, n. 3453 del 2024).10. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata,dichiarandosi, ex art. 382, comma 1, cod. proc. civ., la giurisdizione delgiudice ordinario a conoscere della odierna controversia, con rinvio dellacausa, – stante l’avvenuta abrogazione dell’art. 353 cod. proc. civ. e lariformulazione dell’art. 354, comma 3, del medesimo codice come dispostedal d.lgs. n. 149 del 2022, qui applicabile ratione temporis, e giusta i principidesumibili dalla recente pronuncia resa da Cass., SU, n. 23712 del 2024 (allacui motivazione, qui condivisa, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp.per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso della Soc. Ag. [OSCURATO:PERSONA], Massimo,Michele e Paolo s.s., cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizionedel giudice ordinario a conoscere della odierna controversa.Rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione,per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, il 13 gennaio 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 12273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris