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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10796/2026

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domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 s.p.a., rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legaleNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Viale di [OSCURATO:PERSONA] 21/31-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 979/2024 depositatail 13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Ghella, e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n.979 del 2024 della Corte di appello di Roma, affidandosi a un motivounico, esponendo che:- il [OSCURATO:PERSONA] di viale Tor di Quinto in Roma aveva convenuto lasocietà [OSCURATO:PERSONA] ATO 2 e il Comune di Roma per ottenerne lacondanna al risarcimento dei danni derivanti da un allagamentoin locali di autorimessa, indicati come causati dalla rottura di unaconduttura che convogliava le acque di scarico dell’edificio finoalla rete fognaria pubblica, invocando una responsabilità a titolocustodiale;- avevano resistito la società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] ATO,e l’ente locale;- erano intervenuti il de cuius e Giorgetti, quali condomino, ilprimo, e residenti, entrambi;- il Tribunale aveva accolto la domanda formulata;- la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure,ritenendo, in particolare, che la conduttura in muraturacollassata, allacciata abusivamente in difformitàdall’autorizzazione amministrativa rilasciata, fosse di proprietàNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026condominiale, negando, pertanto, che la manutenzione spettassead [OSCURATO:PERSONA], ed escludendo, infine, che le risultate condotte di scavo,svolte nei giorni delle infiltrazioni dalla mandante di quest’ultimasocietà, avessero inciso eziologicamente sui danni, che sisarebbero comunque verificati per altre e individuate ragioni;resistono con controricorso il comune di [OSCURATO:PERSONA] e la s.p.a.[OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] ATO 2;parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie;il Comune ha depositato breve atto di costituzione di nuovo eaggiuntivo difensore che, per il suo contenuto, non integra memoria.Rilevato che:con l’unico motivo si prospetta la nullità della sentenza della Corteterritoriale poiché, tra la notifica degli appelli delle società, soccombenti inprime cure, e la scadenza dei termini per la costituzione in secondo gradodelle impugnanti medesime, era deceduto [OSCURATO:PERSONA], e non eraseguita né la volontaria costituzione degli eredi e di Giorgetti, rimastapure contumace, né una riassunzione da parte delle appellanti.Considerato che:il ricorso è manifestamente inammissibile;in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA], la cui qualità di erede è stata altresìcontestata dalla controricorrente società [OSCURATO:PERSONA], non ha dimostratol’accettazione tacita o espressa dell’eredità affermata;il soggetto che abbia proposto ricorso per cassazione, ovvero viabbia resistito proponendo controricorso, nell’asserita qualità disuccessore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedentegrado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazioneprocessuale per essere subentrato nella medesima posizione del propriodante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontridocumentali, la cui mancanza attenendo alla regolare instaurazione delcontraddittorio è rilevabile d'ufficio, delle circostanze costituenti iNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026presupposti di legittimazione alla successione nel processo (Cass., Sez.

U.,25/02/2009, n. 4468, e succ. conf., quali, tra le molte, Cass.,04/11/2016, n. 22507, Cass., 12/02/2024, n. 3793, pagg. 2-3), cosìcome, qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, ilricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passivaprocessuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e,dunque, esplicativamente, la loro avvenuta assunzione della qualità dierede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la merachiamata all'eredità, in quanto la legitimatio ad causam non si trasmettedal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione(Cass., 17/06/2025, n. 16369);nella fattispecie, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato (con icertificati di nascita e decesso) di essere chiamato legittimo all’eredità,quale figlio, ma non di averla accettata tacitamente o espressamente;ne deriva che il suo ricorso già sotto tale profilo è inammissibile;ciò posto, quanto alla censura svolta da entrambi i ricorrenti, questaCorte ha chiarito da tempo che la morte o la perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza onotificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività delmandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a dettoprocuratore è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione neiconfronti della parte deceduta (o del rappresentante legale di quelladivenuta incapace); b) il medesimo procuratore, qualora originariamentemunito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, èlegittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso percassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza dellaparte che, deceduta (o divenuta incapace), va considerata, nell'ambito delprocesso, tuttora in vita (e capace); c) è ammissibile la notificazionedell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod.proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventiNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026interruttivi da parte del notificante (Cass., Sez.

U., 04/07/2014, n. 15295,e succ. conf.);in altri termini, in caso di morte (o perdita di capacità) della partecostituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazionedel relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività delmandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte comese l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata laposizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e algiudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quellesuccessive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta allaproposizione dell'impugnazione: tale posizione è suscettibile dimodificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano glieredi della parte defunta (o il rappresentante legale di quella divenutaincapace), ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla litevalida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, onotifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima partecontumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificatodall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass.,Sez.

U., n. 15295 del 2014, cit., e succ. conf.);la portata espansiva del principio di ultrattività del mandato è stataribadita anche, con riferimento al giudizio di legittimità, affermando (incoerenza e ripresa esplicita della nomofilachia di dieci anni prima) chepure la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, siapersona fisica sia persona giuridica, intervenuta dopo il conferimento dellaprocura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima dellanotifica del ricorso alla controparte, non determina, pertanto,l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione stesso (Cass., Sez.

U.,19/11/2024, n. 29812);il principio in parola comporta che, una volta ricevuta la notificadella impugnazione principale, il procuratore in parola è abilitato aNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione edeventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto dellaparte deceduta, senza neppure che, in mancanza di costituzione, la meradichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare dipreclusioni che siano già maturate a carico di quest'ultima (Cass.,7/05/2021, n. 12183);nell’ipotesi, come dimostrato anche dalla controricorrente societàAcea (pag. 17, doc. 4), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranointervenuti in primo grado con procura esplicitamente rilasciata anche perl’appello, e a mezzo della quale avevano infatti svolto difese sia purelimitate alla fase d’inibitoria (come consta anche dalla sentenza di secondogrado, pag. 4);dunque, non vi è stata alcuna automatica interruzione processuale ealcuna nullità del giudizio di secondo grado;tale conclusione vale, a maggiore e ancor più palese ragione, perquanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale creditrice solidaleall’esito della statuizione di prime cure;dal che deriva la manifesta inammissibilità del gravame che non siconfronta minimamente con il decennale e consolidato diritto vivente;spese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti insolido alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrentiliquidate, per la società [OSCURATO:PERSONA], in 5.000,00 euro, oltre a 200,00 euro peresborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, e, per il Comune diRoma, in 4.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di speseforfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parteNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 s.p.a., rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legaleNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Viale di [OSCURATO:PERSONA] 21/31-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 979/2024 depositatail 13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Ghella, e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n.979 del 2024 della Corte di appello di Roma, affidandosi a un motivounico, esponendo che:- il [OSCURATO:PERSONA] di viale Tor di Quinto in Roma aveva convenuto lasocietà [OSCURATO:PERSONA] ATO 2 e il Comune di Roma per ottenerne lacondanna al risarcimento dei danni derivanti da un allagamentoin locali di autorimessa, indicati come causati dalla rottura di unaconduttura che convogliava le acque di scarico dell’edificio finoalla rete fognaria pubblica, invocando una responsabilità a titolocustodiale;- avevano resistito la società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] ATO,e l’ente locale;- erano intervenuti il de cuius e Giorgetti, quali condomino, ilprimo, e residenti, entrambi;- il Tribunale aveva accolto la domanda formulata;- la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure,ritenendo, in particolare, che la conduttura in muraturacollassata, allacciata abusivamente in difformitàdall’autorizzazione amministrativa rilasciata, fosse di proprietàNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026condominiale, negando, pertanto, che la manutenzione spettassead [OSCURATO:PERSONA], ed escludendo, infine, che le risultate condotte di scavo,svolte nei giorni delle infiltrazioni dalla mandante di quest’ultimasocietà, avessero inciso eziologicamente sui danni, che sisarebbero comunque verificati per altre e individuate ragioni;resistono con controricorso il comune di [OSCURATO:PERSONA] e la s.p.a.[OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] ATO 2;parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie;il Comune ha depositato breve atto di costituzione di nuovo eaggiuntivo difensore che, per il suo contenuto, non integra memoria.Rilevato che:con l’unico motivo si prospetta la nullità della sentenza della Corteterritoriale poiché, tra la notifica degli appelli delle società, soccombenti inprime cure, e la scadenza dei termini per la costituzione in secondo gradodelle impugnanti medesime, era deceduto [OSCURATO:PERSONA], e non eraseguita né la volontaria costituzione degli eredi e di Giorgetti, rimastapure contumace, né una riassunzione da parte delle appellanti.Considerato che:il ricorso è manifestamente inammissibile;in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA], la cui qualità di erede è stata altresìcontestata dalla controricorrente società [OSCURATO:PERSONA], non ha dimostratol’accettazione tacita o espressa dell’eredità affermata;il soggetto che abbia proposto ricorso per cassazione, ovvero viabbia resistito proponendo controricorso, nell’asserita qualità disuccessore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedentegrado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazioneprocessuale per essere subentrato nella medesima posizione del propriodante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontridocumentali, la cui mancanza attenendo alla regolare instaurazione delcontraddittorio è rilevabile d'ufficio, delle circostanze costituenti iNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026presupposti di legittimazione alla successione nel processo (Cass., Sez. U.,25/02/2009, n. 4468, e succ. conf., quali, tra le molte, Cass.,04/11/2016, n. 22507, Cass., 12/02/2024, n. 3793, pagg. 2-3), cosìcome, qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, ilricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passivaprocessuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e,dunque, esplicativamente, la loro avvenuta assunzione della qualità dierede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la merachiamata all'eredità, in quanto la legitimatio ad causam non si trasmettedal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione(Cass., 17/06/2025, n. 16369);nella fattispecie, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato (con icertificati di nascita e decesso) di essere chiamato legittimo all’eredità,quale figlio, ma non di averla accettata tacitamente o espressamente;ne deriva che il suo ricorso già sotto tale profilo è inammissibile;ciò posto, quanto alla censura svolta da entrambi i ricorrenti, questaCorte ha chiarito da tempo che la morte o la perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza onotificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività delmandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a dettoprocuratore è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione neiconfronti della parte deceduta (o del rappresentante legale di quelladivenuta incapace); b) il medesimo procuratore, qualora originariamentemunito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, èlegittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso percassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza dellaparte che, deceduta (o divenuta incapace), va considerata, nell'ambito delprocesso, tuttora in vita (e capace); c) è ammissibile la notificazionedell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod.proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventiNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026interruttivi da parte del notificante (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n. 15295,e succ. conf.);in altri termini, in caso di morte (o perdita di capacità) della partecostituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazionedel relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività delmandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte comese l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata laposizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e algiudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quellesuccessive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta allaproposizione dell'impugnazione: tale posizione è suscettibile dimodificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano glieredi della parte defunta (o il rappresentante legale di quella divenutaincapace), ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla litevalida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, onotifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima partecontumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificatodall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass.,Sez. U., n. 15295 del 2014, cit., e succ. conf.);la portata espansiva del principio di ultrattività del mandato è stataribadita anche, con riferimento al giudizio di legittimità, affermando (incoerenza e ripresa esplicita della nomofilachia di dieci anni prima) chepure la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, siapersona fisica sia persona giuridica, intervenuta dopo il conferimento dellaprocura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima dellanotifica del ricorso alla controparte, non determina, pertanto,l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione stesso (Cass., Sez. U.,19/11/2024, n. 29812);il principio in parola comporta che, una volta ricevuta la notificadella impugnazione principale, il procuratore in parola è abilitato aNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione edeventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto dellaparte deceduta, senza neppure che, in mancanza di costituzione, la meradichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare dipreclusioni che siano già maturate a carico di quest'ultima (Cass.,7/05/2021, n. 12183);nell’ipotesi, come dimostrato anche dalla controricorrente societàAcea (pag. 17, doc. 4), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranointervenuti in primo grado con procura esplicitamente rilasciata anche perl’appello, e a mezzo della quale avevano infatti svolto difese sia purelimitate alla fase d’inibitoria (come consta anche dalla sentenza di secondogrado, pag. 4);dunque, non vi è stata alcuna automatica interruzione processuale ealcuna nullità del giudizio di secondo grado;tale conclusione vale, a maggiore e ancor più palese ragione, perquanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale creditrice solidaleall’esito della statuizione di prime cure;dal che deriva la manifesta inammissibilità del gravame che non siconfronta minimamente con il decennale e consolidato diritto vivente;spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti insolido alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrentiliquidate, per la società [OSCURATO:PERSONA], in 5.000,00 euro, oltre a 200,00 euro peresborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, e, per il Comune diRoma, in 4.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di speseforfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parteNumero registro generale 19608/2024Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 10796/2026Data pubblicazione 23/04/2026dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima
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