CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 04284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25476-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro IVASS -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - QUIRINALE 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2506/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5389 del 7 settembre 2020 il Consiglio di Stato rigettava l’appello della ONIX Asigurari S.A. avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 145152 del 18 dicembre 2019 , che aveva ritenuto infondata la domanda di risarcimento dei danni, proposta nei confronti dell’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - , danni derivati, nella prospettazione della parte ricorrente, dal provvedimento n. 51.13.000856 del 20 dicembre 2013, con il quale l’Autorità di vigilanza aveva disposto in via di urgenza, ai sensi dell’art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005, il divieto di assunzione di nuovi affari nel territorio della Repubblica italiana, nonché dal ritardo con il quale la stessa Autorità aveva provveduto a rimuovere l’atto interdittivo. 2. La ONIX, società assicurativa rumena con sede in Bucarest, era stata autorizzata dall’ASF, Autorità di vigilanza rumena, ad operare in Italia, ove aveva attivato una succursale, e nei primi mesi dell’anno 2013 aveva assunto impegni economicamente rilevanti nel ramo cauzioni, con il rilascio di polizze fideiussorie a favore di enti pubblici. L’IVASS, il cui intervento era stato sollecitato da richieste di informazioni provenienti dalle stazioni appaltanti pubbliche, aveva accertato che l’azionista di riferimento della società, cittadino italiano, era stato coinvolto in vicende penali e amministrative che minavano la sua reputazione, sicché, dopo avere invano richiesto l’intervento dell’ASF, aveva adottato il provvedimento interdittivo sul presupposto che se la ONIX fosse stata un’impresa italiana, in Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - base al combinato disposto degli artt. 14 e 68 del d.lgs. n. 209 del 2005, non avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per carenza dei requisiti di onorabilità del suo azionista di riferimento, che, espulso dal mercato italiano dei finanziamenti e delle cauzioni, si era stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea per tornare a svolgere in Italia analoga attività nel settore dell’assicurazione (cfr. Consiglio di Stato – ordinanza interlocutoria n. 4928/2015). 3. A seguito del provvedimento interdittivo aveva preso avvio un lungo e complesso iterprocessuale, iniziato con il ricorso della ONIX al TAR del Lazio dell’11 febbraio 2014 e definito dalla sentenza n. 837 del 9 febbraio 2018, con la quale il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia di prime cure di rigetto del ricorso, aveva annullato l’atto impugnato. 3.1. In quel giudizio si era innestato il procedimento incidentale di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, promosso con ordinanza del 22 settembre 2015, volta a sollecitare l’interpretazione dell’art. 40, § 6, della direttiva 92/49/CE alla luce del principio comunitario dell’home country control. Il Consiglio di Stato aveva premesso di condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa sul potere dell’autorità di vigilanza dello Stato ospitante di assumere, in via d’urgenza e a tutela degli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, provvedimenti inibitori fondati sulla ritenuta carenza, originaria o sopravvenuta e discrezionalmente valutata, del requisito soggettivo della reputazione, previsto ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa. Aveva, quindi, interrogato la Corte di Lussemburgo sulla compatibilità di detto orientamento con il diritto dell’Unione. 3.2. La Corte di Giustizia, con sentenza del 27 aprile 2017, in causa C- 559/15, aveva ritenuto che il potere di intervento dell’Autorità di vigilanza dello Stato ospitante non potesse essere giustificato dall’asserita carenza originaria dei requisiti necessari per l’autorizzazione, il cui controllo deve restare riservato allo Stato di origine. Aveva, però, precisato che lo Stato ospitante poteva fare ricorso a misure provvisorie e conservative nell’ipotesi in cui,dai dubbi relativi all’onorabilità dei dirigenti dell’impresa assicurativa Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - interessata, si potesse desumere un pericolo reale e imminente di irregolarità a danno degli interessi degli assicurati. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento, perché motivato, sostanzialme nte, sull’asserita assenza del requisito della reputazione in capo all’azionista di riferimento e non sulla mancanza di onorabilità dei dirigenti, tale da far sorgere la situazione di pericolo descritta dal giudice eurounitario. 4. Con successivo ricorso,notificato all’IVASS il 1° agosto 2018, la ONIX agiva per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall’illegittimo provvedimento interdittivo, non revocato dall’IVASS nonostante le numerose istanze inoltrate nel corso della prima vicenda processuale (analiticamente indicate nelle pagine da 13 a 17 del ricorso per cassazione), con le quali la società, oltre ad insistere sull’illegittimità dell’atto adottato, aveva rappresentato che, in ragione di circostanze sopravvenute, erano comunque venuti meno i presupposti di fatto valorizzati dalla misura interdittiva. Il Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 5389 del 2020, nel condividere le conclusioni alle quali era già pervenuto il TAR Lazio, escludeva che IVASS avesse agito con dolo o colpa grave e rilevava, in sintesi, che: a) IVASS all’inizio della vicendade qua, aveva adottato misure prudenziali appropriate, dopo aver costantemente cercato un raccordo con l’Autorità di vigilanza rumena; b) l’art. 40 della direttiva 92/49/CE detta una disciplina di notevole complessità e attribuisce allo Stato ospitante un potere di intervento, riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia,seppure con le limitazioni poste dalla pronuncia del 27 aprile 2017; c) al momento in cui l’IVASS emanò l’inibitoria, l’interpretazione corrente dell’art. 40, § 6), della direttiva era nel senso indicato dall’Istituto e detta interpretazione aveva trovato l’avallo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA); d) ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativaapplicabile, la semplicità degli elementi Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 5 - di fatto, il carattere più o meno vincolato (quindi, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa, ela colpa della P.A. va individuatanella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni, errori interpretativi di norme, se ritenuti non scusabili; e) «l’arresto della CGUE ha risagomato, alla luce di un’interpretazione innovativa (sì da divergere dalle conclusioni dell’Avvocato generale all’udienza della causa sul rinvio pregiudiziale), il riparto di competenze tra l’ANRhome e quella dello Stato membro ospite e non ha assegnato il bene della vita, ossia l’autorizzazione con riguardo alla posizione non illecita del socio, riscontrata solo dopo dall’ANR competente»; f) «fu corretta e non ispirata ad intenti emulativi o dannosi l’attesa, serbata dall’Istituto anche dopo la sentenza della CGUE, della definizione del giudizio di legittimità mediante la citata sentenza della Sezione n. 837/2018, avendo al riguardo il TAR chiarito…..che «…il recepimento della (sentenza della CGUE)ha richiesto la necessaria intermediazione dell’organo giurisdizionale in punto di valutazione dell’esistenza o meno dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere. A ciò si aggiunga che in atti non vi è prova della presentazione di istanze di annullamento in autotutela dopo il deposito della sentenza della Corte di Giustizia…»; g) la responsabilità per violazione del diritto dell’Unione presuppone una violazione grave e manifesta, desumibile da indici rivelatori (grado di chiarezza e di precisione della norma violata; scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto; il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato) che nella fattispecie indirizzavano verso l’esclusione della responsabilità invocata. 5. Con successivo ricorso la ONIX domandava la revocazione della sentenza perché, a suo dire, frutto di un’erronea percezione del contenuto degli atti e delle prospettazioni poste a base dell’appello. In particolare deduceva: l’erroneità dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui «nonpare che l’appellante ora abbia allegato alcun caso in cui tal nullità sia stata azionata»; la mancata considerazione del venire meno dei presupposti sulla base dei quali IVASS aveva originariamente adottato il provvedimento interdittivo; Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 6 - l’erroneità dell’affermazione per cui «anche l’EIOPA, sollecitata dall’appellante, concluse nel senso di riconoscere in capo all’IVASS la sussistenza del potere inibitorio contestato (decisione n. 14-267 del 6 giugno 2014; nota del 24 novembre 2014)»; l’erroneo convincimento del Giudice, consistito nel ritenere che l’azionista di riferimento “sarebbe risultato compromesso da svariate condanne”; l’omessa pronuncia su tutti i motivi d’appello ed il contrasto con la precedente decisione di annullamento del provvedimento interdittivo. 6. Con la sentenza qui impugnata, n. 2506 del 25 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il ricorso e, richiamate in premessa le condizioni che devono ricorrere affinché la pronuncia possa essere ritenuta affetta da errore di fatto, in sintesi ha rilevato: a) la non decisività dell’affermazione inerente alla nullità dei contratti di assicurazione, in quanto meramente incidentale all’interno di un’argomentazione più ampia e complessa, fondata sull’assenza di responsabilità dell’Autorità di vigilanza, posta a monte del giudizio sulla sussistenza e sulla liquidazione del danno; c) il comportamento tenuto da IVASS successivamente all’adozione del provvedimento impugnato è stato analizzato e valutato dalla sentenza impugnata per revocazione che ha qualificato “legittima la risposta dell’Istituto a fronte di altre, numerose e ripetitive istanze di revoca, pendente il giudizio di legittimità, con cui in realtà l’odierna appellante abusò del procedimento in autotutela”, sicché non è ravvisabile un errore di fatto in presenza di una valutazione espressa all’esito dell’analisi dei documenti prodotti e degli atti di causa; d) per le medesime ragioni non si configura errore revocatorio nell’affermazione, in astratto opinabile, secondo cui l’EIOPA avrebbe ritenuto sussistente in capo all’IVASS il potere inibitorio; e) il rilievo, formalmente impreciso, secondo cui l’azionista “sarebbe risultato compromesso da svariate condanne” va posto «in correlazione alla condanna penale ed agli ulteriori provvedimenti latu sensu sanzionatori, parimenti richiamati nella pronuncia», con la conseguenza che l’eventuale errore sarebbe comunque privo del necessario carattere della decisività; Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 7 - f) non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla medesima a sostegno delle proprie conclusioni; g) la sentenza revocanda «contiene una statuizione espressa sulla normativa applicata dal provvedimento inibitorio, da un lato, ritenendo rilevante ai fini della valutazione del requisito reputazionale l’art. 15 ter della direttiva 92/49/CE, inserito dall’art. 1 della direttiva 2007/44/CE (espressamente citato nelle premesse di tale provvedimento), dall’altro ritenendo erronei, superflui e non dirimenti i riferimenti contenuti nel provvedimento inibitorio ad altre disposizioni europee e nazionali»; h) le censure prospettano errori eventualmente «concernenti l’attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento, non certo la fase preliminare relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale ». 7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, ex artt. 111, comma 8, Cost. e 110 cod. proc. amm., la ONIX Asigurari S.A. sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’IVASS. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ONIX Asigurari P.A. denuncia «arretramento dalla giurisdizione in ordine all’apprezzamento dell’errore di fatto sul mancato accertamento della colpa grave di IVASS nella causazione del danno patito da Onix in conseguenza del provvedimento di IVASS n. 51.13.000856 del 20.12.2013». La società ricorrente addebita al Giudice della revocazione di avere erroneamente ritenuto che il ricorso sollecitasse una rivalutazione dei documenti di causa quando, in realtà, con il secondo motivo, era stata denunciata l’omessa considerazione delle circostanze di fatto sopravvenute, Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 8 - che avevano determinato il venir meno dei presupposti sui quali l’illegittimo provvedimento di IVASS era stato fondato. La ONIX richiama le istanze,specificate ed elencate alle pagine da 13 a 17 del ricorso, con le quali erano stati rappresentati i mutamenti operati nella governanceaziendale, all’esito dei quali l’azionista di riferimento, del quale era stata posta in dubbio l’onorabilità, già a partire dall’anno 2014, non aveva più ricoperto i ruoli di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Direttore Generale della società. Ravvisa un arretramento dall’esercizio della giurisdizione nell’avere il Consiglio di Stato omesso di apprezzare l’errore di fatto denunciato, errore che non poteva essere escluso solo perché la sentenza revocanda aveva accennato alle istanze di annullamento, atteso che delle stesse non aveva in alcun modo valutato il contenuto. La ricorrente invoca il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e sostiene che il giudice, che non può modificare la domanda della parte, si rende responsabile di denegata giustizia qualora, come nella fattispecie, stravolga le regole del rito e non emetta alcuna statuizione sulla censura così come proposta. 2. Il secondo motivo denuncia «arretramento dalla giurisdizione in relazione alla mancata valutazione dell’errore di fatto consistito nell’erronea traduzione della decisione EIOPA n. 14-267 del 6 giugno 2014.». La ricorrente ribadisce che l’affermazione contenuta nella sentenza revocanda, secondo cui l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), con la decisione n. 14-267 del 6 giugno 2014, aveva riconosciuto la potestà dell’IVASS di provvedere con atti cautelari e d’urgenza, sarebbe frutto di un errore di traduzione, perché l’EIOPA si era limitata ad affermare che « la portata del potere di urgenza è definita dalla legislazione nazionale dello Stato membro autorizzato». Riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo,la ONIX addebita al Giudice della revocazione di avere trasformato la censura concernente un errore di fatto in un motivo di ricorso inerente ad una valutazione in diritto, come tale inammissibile, e, quindi, di avere denegato giustizia, pur avendo, nella sostanza, riconosciuto la fondatezza della doglianza, nell’evidenziare Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 9 - l’opinabilità delle conclusioni alle quali il Consiglio di Stato era pervenuto con la sentenza n. 5389 del 2020. 3. Il terzo motivo denuncia «arretramento dalla giurisdizione in relazione all’omessa pronuncia sul sesto motivo revocatorio concernente il contrasto tra la sentenza del Consiglio di Stato n. 837/2018, passata in giudicato, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5389/2020.». La ONIX premette che la sentenza del Consiglio di Stato n. 837 del 2018 aveva accertato che la valutazione della reputazione dell’azionista di riferimento della società era stata effettuata dall’IVASS sulla base di una normativa non più vigente al momento dell’adozione del provvedimento interdittivo. La successiva pronuncia n. 5389 del 2020 si era posta in contrasto con la precedente statuizione, contrasto che il ricorso per revocazione aveva denunciato con il sesto motivo, sul quale la sentenza qui impugnata non ha provveduto. La società ricorrente sostiene che l’omesso esame del sesto motivo si risolve in denegata giustizia, in quanto impedisce l’accesso alla tutela risarcitoria, pur a fronte di un giudicato, che ha accertato l’illegittimità del provvedimento adottato da IVASS ed ha riscontrato un vizio di violazione di legge che doveva essere apprezzato ai fini dell’accertamento sulla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 cod. civ.. 4. Il quarto motivo denuncia «eccesso di potere per invasione della sfera di attribuzioni dell’amministrazione». La ONIX rileva che gli atti di normazione secondaria adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere arbitrariamente disapplicati ed aggiunge che, ove ciò si verifichi, l’errore commesso dal Giudice si risolve nello svilimento della potestà normativa dell’Amministrazione stessa e nell’indebita invasione, da parte di un altro potere dello Stato, della sfera di attribuzioni che la Costituzione riserva all’Amministrazione stessa. 5. Infine con il quinto motivo è denunciato «eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell’art. 19 del Trattato UE, come declinato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea». La società ricorrente deduce che dal rigetto del ricorso per revocazione è derivata la preclusione dell’accesso alla tutela risarcitoria, che doveva, invece, Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 10 - essere garantita perché il provvedimento di IVASS era stato adottato in palese violazione del diritto dell’Unione. Richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, la ONIX rileva che la normativa diriferimento era ed è tutt’altro che oscura nel riservare allo Stato membro di origine il potere di controllo dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione unica. Aggiunge che l’IVASS aveva agito «in maniera preconcetta ed ingiustificatamente persecutoria», mantenendo il provvedimento interdittivo nonostante la sopravvenienza di una mutata situazione di fatto e disattendendo le indicazioni dell’Autorità di vigilanza rumena, la quale aveva rappresentato che la tutela dei consumatori italiani poteva essere assicurata anche attraverso misure meno invasive. Deduce che l’atteggiamento tenuto da IVASS non poteva essere in alcun modo giustificato, una volta intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia , ed infine richiama e trascrive ampi stralci dell’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni Unite n. 19598 del 2020 per sostenere che il ricorso per cassazione costituisce l’unico strumento per reagire a violazione del diritto dell’Unione imputabili a sentenze del Consiglio di Stato contrastanti consentenze della Corte di Giustizia. 6. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni. L’eccesso di potere giurisdizionale, secondo il più recente orientamento di queste Sezioni Unite, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione: il primo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); il secondo è riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi sumateria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Esula dall’ambito dell’eccesso di potere, così delineato, lo “stravolgimento”, seppure radicale, delle norme sostanziali e processuali, perché il vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendoo in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 11 - limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (cfr. fra le tante più recenti Cass. S.U. 8 aprile 2022 n. 11528, Cass. S.U. 26 settembre 2022 n. 28021, Cass. S.U. 4 ottobre 2022 n. 28803, Cass. S.U. 9 novembre 2022 n. 33074). 6.1. E’ stato, poi, precisato che l’arretramento della giurisdizione, che qui viene specificamente in rilievo, è ravvisabile solo in presenza di un rifiuto a pronunciare sulla domanda, inclusa invece nella giurisdizione del giudice amministrativo, determinato dall’affermata estraneità della domanda stessa alle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice (Cass. S.U. 15 aprile 2020 n. 7839). Il rifiuto che rileva è, dunque, quello “astratto” che deriva dall’affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli attribuisce il potere di ius díceresulla domanda; non quello "in concreto", che si ha quando la negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza dell’ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass. S.U. 28 maggio 2020 n. 10087; Cass. S.U. 26 marzo 2021 n. 8572; Cass. 23 settembre 2022 n. 27904). In altri termini, come ribadito da Cass. S.U. 26 settembre 2022 n. 28021, «la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., n. 27770/2020 cit.; Cass. 28 dicembre 2020, n. 29653; Cass. 26 novembre 2021, n. 36899)». Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 12 - 6.2. Si tratta di un orientamento risalente nel tempo e definitivamente affermatosi nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite a seguito della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale la quale, in esplicito dissenso con la concezione cosiddetta dinamica o evolutiva della giurisdizione, che si andava affermando e che riecheggia nei precedenti citati dalla società ricorrente, ha evidenziato che la tesi secondo cui «il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'ottavo comma dell'art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendoo in iudicando ... non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale» (§11), ed ha aggiunto che «l'intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione o della CEDU» giacché anche in tal caso si ricondurrebbe «al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all'istituto in esame non è il caso di tornare» (§14.1). 6.3. L’insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, Randstad Italia SpA contro Umana SpA e altri, (C-497/20), intervenuta a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 richiamata dalla società ricorrente. E’ stato, in particolare, affermato che l’orientamento che sottrae al sindacato della Corte di Cassazione la violazione del diritto dell’Unione commessa dal giudice speciale « non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 13 - ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionalio unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.» ( Cass. S.U. 4 ottobre 2022 n. 28803 ed i precedenti ivi citati in motivazione). 7. Dai richiamati principi, qui ribaditi, discende l’inammissibilità del ricorso proposto dalla ONIX Asigurari S.A. perché i vizi che si addebitano alla sentenza gravata esulano dall’eccesso di potere inteso nei termini sopra precisati e si risolvono tutti nella denuncia di errores in procedendo o in iudicandoasseritamente commessi dal Giudice della revocazione. In particolare i primi tre motivi di ricorso muovono da una nozione errata di denegata giustizia e arretramento della giurisdizione perché, come si è già detto, l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile sotto tale profilo solo qualora il giudice speciale rifiuti di pronunciare sulla domanda proposta, non già allorquando la decisione venga resa in termini difformi dall’aspettativa della parte. In tal caso, infatti, l’asserita negazione della tutela è solo l’effetto della statuizione, emessa nel rispetto della norma attributiva della potestas iudicandi, sicché l’erroneità di quella pronuncia non può in alcun caso essere ricondotta alla violazione dei limiti della giurisdizione. Nello storico di lite si è evidenziato che il Consiglio di Stato, dopo avere richiamato le condizioni che devono ricorrere affinché l’errore denunciato possa essere ritenuto errore di fatto e non di diritto o di valutazione, ha escluso che ricorressero nella fattispecie sottoposta al suo esame i presupposti necessari per la revocazione della sentenza impugnata e a detta conclusione è pervenuto sulla base di una pluralità di argomenti (dei quali la società ricorrente mostra di non tener conto) ed all’esito della valutazione degli atti processuali. L’errore eventualmente commesso nell’interpretazione delle censure, l’asserita violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ed anche l’eccepita omessa pronuncia su uno dei motivi di Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 14 - revocazione attengono al modo di esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, rispetto al quale non è possibile sollecitare un controllo da parte delle Sezioni Unite, il cui intervento è limitato alla verifica del rispetto della giurisdizione, posto che «la Corte di cassazione è l'organo regolatore della giurisdizione, non il garante ultimo della nomofilachia, ossia della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme (sia di rito che sostanziali) applicate dal giudice amministrativo e dal giudice contabile » ( Cass. S.U. 23 settembre 2022 n. 27904). 7.1. Con specifico riferimento al giudizio di revocazione è stato già evidenziato da queste Sezioni Unite, ed al principio va data qui continuità, che «è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme » ( Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19269, che richiama Cass. Sez. U. 8 aprile 2008 n. 9150; Cass. Sez. U. 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez. U. 11 novembre 2019 n. 29182; Cass. Sez. U. 14 aprile 2020 n. 7829; negli stessi termini Cass. S.U. 27 maggio 2022 n. 17250). 8. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni della [OSCURATO:PERSONA] è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal Giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione, mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimentidell'autorità amministrativa (cfr. tra le più recenti, Cass. S.U. 4 febbraio 2021 n. 2604; Cass. S.U. 24 maggio 2019 n. 14264; Cass. S.U.Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 15 - 26 novembre 2018 n. 30526). E' quanto accade nelle ipotesi in cui il Giudice amministrativo invade arbitrariamente il campo dell'attività riservata alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge, cioè compiendo atti di valutazione della mera opportunità dell'atto impugnato, oppure sostituendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali dell'Amministrazione, o ancora adottando decisioni finali c.d. autoesecutive, ovverosia interamente sostitutive delle determinazioni dell'Amministrazione, con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella di merito (cfr. Cass. S.U. 9 novembre 2011 n. 23302). Esula, quindi, dall’eccesso di potere giurisdizionale l’errore asseritamente commesso dal Giudice amministrativo nell’individuazione della normativa secondaria applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, trattandosi di un tipico error in iudicando che non implica alcuna invasione, nei termini sopra precisati, della sfera riservata alla [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Né, venendo in rilievo un atto di normazione secondaria, è possibile ravvisare nell’addebito mosso alla sentenza gravata un eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata alla potestà normativa, configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una normada lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. L’eccesso in tali termini inteso è da escludere ogniqualvolta il giudice speciale individui una regula jurisfacendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione del quadro delle norme, anche se tale attività ermeneutica abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, del quale -così come per l’error in procedendo - non rileva la gravità o intensità, non investendo comunque la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (Cass. S.U. 30 maggio 2022, n. 17467). 9. Infine il quinto motivo, che addebita alla sentenza impugnata di avere concorso, unitamente a quella revocanda, ad assicurare un effetto finale Ric. 2021 n. 25476 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 16 - contrastante con il diritto dell’Unione, è inammissibile per quanto si è già detto al punto 6.3. 10. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per