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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10782/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi, rispettivamente rubricati in termini di violazione di legge e correlato vizio della motivazione e sostanzialmente indirizzati alla critica dell'iter giustificativo posto a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione: in particolare, il ricorso reitera censure alla valutazione d'attendibilità delle persone offese da un lato postulando l'inesistenza di riscontri e, dall'altro, censurando, sul piano logico, la riferibilità all'imputato della condotta illecita, in tal modo sovrapponendo due diversi profili di sindacato; per altro verso, evoca una inversione dell'onere della prova che, invece, non sussiste, non risultando da alcuna fonte la presenza di terzi che avrebbero potuto compiere l'azione antigiuridica, peraltro reiterata secondo le medesime modalità operative nel diverso contesto dei due fatti illeciti e puntualmente descritta dalle persone offese, che - sottoposte ad individuazione - riconobbero l'imputato.

La deduzione di carenza di autonoma valutazione dei motivi d'appello è, infine, del tutto destituita di fondamento, risultando dal teso della sentenza impugnata l'analitica disamina delle censure di merito.

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi, rispettivamente rubricati in termini di violazione di legge e correlato vizio della motivazione e sostanzialmente indirizzati alla critica dell'iter giustificativo posto a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione: in particolare, il ricorso reitera censure alla valutazione d'attendibilità delle persone offese da un lato postulando l'inesistenza di riscontri e, dall'altro, censurando, sul piano logico, la riferibilità all'imputato della condotta illecita, in tal modo sovrapponendo due diversi profili di sindacato; per altro verso, evoca una inversione dell'onere della prova che, invece, non sussiste, non risultando da alcuna fonte la presenza di terzi che avrebbero potuto compiere l'azione antigiuridica, peraltro reiterata secondo le medesime modalità operative nel diverso contesto dei due fatti illeciti e puntualmente descritta dalle persone offese, che - sottoposte ad individuazione - riconobbero l'imputato. La deduzione di carenza di autonoma valutazione dei motivi d'appello è, infine, del tutto destituita di fondamento, risultando dal teso della sentenza impugnata l'analitica disamina delle censure di merito. Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris