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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 38563/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pescara condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada alla pena di mesi due di arresto.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione.

Osserva che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul riconoscimento _della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante \lbsse stato oggetto di specifica richiesta del difensore; che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto anche di ufficio effettuare una verifica preventiva in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità della causa di non punibilità in discorso; che, dunque, si è verificata la violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., che impone l'obbligo di verificare, anche di ufficio, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in difetto di una specifica richiesta della difesa; che, nel caso di specie, il giudice - tenuto conto delle modalità esecutive del reato, del movente e della personalità dell'imputato - avrebbe dovuto affrontare tutti i profili relativi alla sussistenza o meno della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti, per non essere consentito l'unico motivo cui è affidato.

Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01): questo è appunto ciò che è avvenuto nel caso che si sta scrutinando, ove l'esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato, sia pure in modo particolarmente contratto, í precedenti da cui risulta gravato il [OSCURATO:PERSONA], che - in quanto sintomatici dell'abitualità nel delinquere dell'imputato - escludono l'applicazione dell'istituto invocato.

In ogni caso e sotto altro profilo, nella specie non sussistono le condizioni per addivenire a una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte di legittimità, non essendo consentito l'unico motivo cui il ricorso è affidato.

Invero, Q t _43 k c i il ricorrente, che lk ha comunque l'onerè,,- pena la gebericita - del- ricorso al sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, -, ha formulato un motivo del tutto generico, omettendo ogni allegazione sul punto, atteso che si è limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto (le modalità della condotta, il movente e la personalità dell'imputato), ma non anche quelle in fatto e in diritto che dovrebbero giustificare, nei caso concreto, il riconoscimento della causa di non punibilità invocata.

Sul punto, soccorre il diritto vivente, allorquando richiama l'interprete a sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

Ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pescara condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada alla pena di mesi due di arresto. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione. Osserva che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul riconoscimento _della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante \lbsse stato oggetto di specifica richiesta del difensore; che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto anche di ufficio effettuare una verifica preventiva in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità della causa di non punibilità in discorso; che, dunque, si è verificata la violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., che impone l'obbligo di verificare, anche di ufficio, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in difetto di una specifica richiesta della difesa; che, nel caso di specie, il giudice - tenuto conto delle modalità esecutive del reato, del movente e della personalità dell'imputato - avrebbe dovuto affrontare tutti i profili relativi alla sussistenza o meno della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti, per non essere consentito l'unico motivo cui è affidato. Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01): questo è appunto ciò che è avvenuto nel caso che si sta scrutinando, ove l'esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato, sia pure in modo particolarmente contratto, í precedenti da cui risulta gravato il [OSCURATO:PERSONA], che - in quanto sintomatici dell'abitualità nel delinquere dell'imputato - escludono l'applicazione dell'istituto invocato. In ogni caso e sotto altro profilo, nella specie non sussistono le condizioni per addivenire a una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte di legittimità, non essendo consentito l'unico motivo cui il ricorso è affidato. Invero, Q t _43 k c i il ricorrente, che lk ha comunque l'onerè,,- pena la gebericita - del- ricorso al sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, -, ha formulato un motivo del tutto generico, omettendo ogni allegazione sul punto, atteso che si è limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto (le modalità della condotta, il movente e la personalità dell'imputato), ma non anche quelle in fatto e in diritto che dovrebbero giustificare, nei caso concreto, il riconoscimento della causa di non punibilità invocata. Sul punto, soccorre il diritto vivente, allorquando richiama l'interprete a sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). Ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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