Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 03677/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Napoli dal 23 marzo 2020 fino al 18 gennaio 2021.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno esposto in maniera esauriente e pertinente (pag. 2-3 della decisione gravata) le ragioni ostative all'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Napoli dal 23 marzo 2020 fino al 18 gennaio 2021. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno esposto in maniera esauriente e pertinente (pag. 2-3 della decisione gravata) le ragioni ostative all'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03677/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris