Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 105/1973
ECLI:IT:COST:1973:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con citazione notificata il 27 dicembre 1962 [OSCURATO:PERSONA] e
Gioacchino fu Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] e Carmelo, figli dell'altro
germano defunto Bartolo, convenivano in giudizio davanti al tribunale
di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di madre e legittima
rappresentante dei figli minori [OSCURATO:PERSONA], Virginia, Carmela e
Carmelo, nonché [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede
universale testamentaria di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: la dichiarazione
della nullità del testamento, che si pretendeva olografo, dell'11
novembre 1952 di [OSCURATO:PERSONA], defunto il 10 gennaio 1953,
l'apertura della successione per legge in favore degli attori e di
[OSCURATO:PERSONA] e una nuova perizia tecnica per accertare l'olografia
del testamento dianzi menzionato qualora non fosse ritenuta sufficiente
l'efficacia delle prove raccolte in un precedente giudizio, per fare
dichiarare la nullità del testamento, successivamente estinto.
Esperiti gli opportuni mezzi istruttori, con sentenza non
definitiva del 17 maggio 1966 il tribunale dichiarava nullo il
testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA]; aperta, quindi, la successione
per legge in favore dei fratelli germani [OSCURATO:PERSONA], Gioacchino e
Bartolo nonché della vedova [OSCURATO:PERSONA], dichiarava che a costei e
per essa alla sua erede [OSCURATO:PERSONA] spettava in proprietà metà
del patrimonio ereditario; dichiarava inoltre che ai minori [OSCURATO:PERSONA], Virginia, Carmela e Carmelo, quali figli naturali non
riconoscibili di [OSCURATO:PERSONA], spettava un assegno vitalizio, per la
cui determinazione, rinviava, con separata ordinanza, le parti davanti
all'istruttore.
Esperita la consulenza tecnica per la determinazione dell'assegno
vitalizio, il g.i. rimetteva le parti davanti al [OSCURATO:PERSONA], il quale,
con ordinanza in data 13 aprile 1971, ha ritenuto di dover sollevare
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del
codice civile per violazione dell'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata non considera come
eredi bensì come semplici legatari i figli naturali non riconosciuti o
non riconoscibili giacché ad essi attribuisce, nel caso di successione
legittima, soltanto un assegno alimentare proporzionato alle sostanze
ereditarie e al numero e qualità degli eredi e comunque non superiore
all'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali
avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta.
Questa grave limitazione della loro capacità di succedere
contrasterebbe col principio di uguaglianza enunciato dal citato
precetto costituzionale poiché a questi figli naturali viene in
sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello
di altri soggetti (ascendenti, collaterali) i quali, non facendo parte
della famiglia legittima, devono essere considerati degli estranei. A
questi soggetti, come pure ai parenti entro il sesto grado, la legge
riconosce una piena capacità di succedere, sia come eredi che come
legatari; per i figli non riconosciuti o non riconoscibili, invece, la
capacità di succedere è limitata non potendo ricevere una quota del
patrimonio del genitore naturale defunto né in proprietà, né in
usufrutto.
Detta disparità di trattamento non troverebbe razionale
giustificazione nel contenuto e nelle finalità dell'istituto della
successione legittima, anzi sarebbe in aperto contrasto con essi posto
che il criterio cui la legge si ispira nella determinazione dei
successibili ex legge e delle rispettive quote ereditarie è quello
della intensità del vincolo che unisce i vari congiunti al defunto: un
criterio, quindi, che ha come fondamento la solidarietà familiare. E
non è dubbio che il vincolo di sangue che unisce i figli naturali non
riconosciuti o non riconoscibili al genitore sia almeno pari, se non
superiore, al vincolo che unisce altre categorie di successibili
(ascendenti, collaterali, coniuge e parenti entro il sesto grado) al de
cuius stesso.
Sulla base delle considerazioni anzidette e alla stregua delle
statuizioni contenute in precedenti decisioni della Corte (sentenze nn.
205 del 1970; 54 del 1960; 79 del 1969; 126 del 1968 e 147 del 1969) il
tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la proposta
questione.
Nel presente giudizio nessuno si è costituito.
:
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
tribunale di Messina con l'ordinanza del 13 aprile 1971 ha ad oggetto
l'art. 580 del codice civile ritenuto costituzionalmente illegittimo,
per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3,
comma primo, della Costituzione. Si assume che la norma impugnata,
attribuendo ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, nel
caso di successione legittima, soltanto un assegno alimentare
proporzionato alle sostanze ereditarie e al numero e qualità degli
eredi, comporterebbe una grave limitazione della capacità di succedere
di tali soggetti, non considerati come eredi, bensì come semplici
legatari; ad essi in sostanza il codice riserberebbe un trattamento
giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti e
collaterali che, non facendo parte della famiglia legittima, devono
essere considerati degli estranei.
2. - Non è dato alla Corte scendere all'esame di tale questione
dovendosene, in via preliminare, rilevare l'evidente inammissibilità.
Come si desume dal testo dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo
ha proposto l'eccezione di incostituzionalità dopo aver già statuito
in ordine alla applicazione della norma ora impugnata nel giudizio
dinanzi ad esso pendente. Ed, invero, con sentenza 17 maggio 1966, il
tribunale, pronunciando non definitivamente sulle domande proposte
dalle parti in causa, dichiarò, tra l'altro, aperta la successione
legittima di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 10 gennaio 1953, in favore
dei fratelli germani dello stesso e della vedova e dichiarò, altresì,
che ai minori figli naturali non riconoscibili di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentati dalla madre [OSCURATO:PERSONA], "spetta un assegno
vitalizio per la cui determinazione sarà provveduto con la sentenza
definitiva".
In puntuale adempimento di quest'ultima parte della decisione il
giudice a quo, con separata ordinanza di pari data, dispose la nomina
di un consulente tecnico per far valutare la consistenza del patrimonio
del de cuius.
Da quel che precede risulta quindi chiaro che la statuizione della
sentenza relativa al diritto all'assegno vitalizio spettante ai figli
naturali non riconoscibili è preclusiva dell'esame della questione di
legittimità costituzionale successivamente sollevata, non ricorrendo
più il requisito della necessaria pregiudizialità per la definizione
del giudizio richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nessuna efficacia potrebbe, invero, spiegare l'eventuale pronuncia
della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo,
giacché proprio sullo specifico punto formante oggetto del dubbio di
legittimità costituzionale ha già statuito, in modo definitivo, -
come dianzi rilevato - il tribunale con la ricordata sua sentenza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata
dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede del Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere