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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29502/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del 21/01/2021 del Gup del Tribunale di Napoli, appellata dall'Izzo, esclusa la aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti dello stesso nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa, con conferma nel resto quanto all'imputazione allo stesso ascritta (artt. 110, 56, 629 , 416-bis.1 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte di appello dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. nel rimodulare la pena è incorsa in un macroscopico errore, con violazione del divieto di reformatio in peius, avendo deciso su un punto coperto da giudicato, perché non oggetto di specifica impugnazione, avendo applicato l'aumento per la contestata aggravante privilegiata ex art. 416-bis.1 cod. pen., circostanza riconosciuta nella sua duplice applicazione dal Gip, senza che tuttavia fosse stato in concreto applicato il relativo aumento.

L'aggravante in questione era stata effettivamente riconosciuta, ma ne era stata esclusa l'operatività.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa e mancante, oltre che travisamento del fatto, quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; non può essere sufficiente a tal fine richiamare la biografia criminale del ricorrente, soprattutto considerato che lo stesso non ha riportato, come indicato in sentenza, alcuna condanna alla pena di 12 anni di reclusione.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati.

1.1. Il primo motivo di ricorso, nel lamentare una reformatio in peius, non coglie nel segno e non si confronta con la concreta determinazione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.

Nel determinare la pena la Corte di appello, riconosciuta la circostanza attenuante del risarcimento del danno, ritenuta tale attenuante equivalente alla recidiva per come contestata, ha operato l'aumento per la circostanza di cui all'art. 416-bis.1, che in primo grado, pur essendo stata riconosciuta, non aveva concretamente inciso sulla determinazione della pena, essendo stata applicata la più grave circostanza di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., invece esclusa in sede di appello.

Dunque, in primo grado era stata computata la pena in relazione al criterio di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.

Tale criterio non è stato invece applicato in appello, attesa l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3. cod. pen., con conseguente riespansione del potere del giudice nella determinazione della pena anche quanto alla circostanza di cui ke, all'art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza di qualsiasi violazione del divieto di reformatio in peius, ed anzi in misura decisamente inferiore alla pena inflitta in primo grado (Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837-01).

1.2. Anche il secondo motivo relativo al complessivo esito valutativo nella determinazione della pena è infondato.

Il motivo si caratterizza per una effettiva genericità ed aspecificità nella allegazione (con specifico riferimento ad un travisamento del fatto nella realizzazione della dosimetria della pena), essendosi il ricorrente limitato ad un richiamo solo parziale e parcellizzato degli elementi considerati dalla Corte di appello per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione della Corte di appello sul punto si presenta compiuta, approfondita, logica e persuasiva (pag. 4), in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

2. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del 21/01/2021 del Gup del Tribunale di Napoli, appellata dall'Izzo, esclusa la aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti dello stesso nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa, con conferma nel resto quanto all'imputazione allo stesso ascritta (artt. 110, 56, 629 , 416-bis.1 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte di appello dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. nel rimodulare la pena è incorsa in un macroscopico errore, con violazione del divieto di reformatio in peius, avendo deciso su un punto coperto da giudicato, perché non oggetto di specifica impugnazione, avendo applicato l'aumento per la contestata aggravante privilegiata ex art. 416-bis.1 cod. pen., circostanza riconosciuta nella sua duplice applicazione dal Gip, senza che tuttavia fosse stato in concreto applicato il relativo aumento. L'aggravante in questione era stata effettivamente riconosciuta, ma ne era stata esclusa l'operatività. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa e mancante, oltre che travisamento del fatto, quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; non può essere sufficiente a tal fine richiamare la biografia criminale del ricorrente, soprattutto considerato che lo stesso non ha riportato, come indicato in sentenza, alcuna condanna alla pena di 12 anni di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati. 1.1. Il primo motivo di ricorso, nel lamentare una reformatio in peius, non coglie nel segno e non si confronta con la concreta determinazione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. Nel determinare la pena la Corte di appello, riconosciuta la circostanza attenuante del risarcimento del danno, ritenuta tale attenuante equivalente alla recidiva per come contestata, ha operato l'aumento per la circostanza di cui all'art. 416-bis.1, che in primo grado, pur essendo stata riconosciuta, non aveva concretamente inciso sulla determinazione della pena, essendo stata applicata la più grave circostanza di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., invece esclusa in sede di appello. Dunque, in primo grado era stata computata la pena in relazione al criterio di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. Tale criterio non è stato invece applicato in appello, attesa l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3. cod. pen., con conseguente riespansione del potere del giudice nella determinazione della pena anche quanto alla circostanza di cui ke, all'art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza di qualsiasi violazione del divieto di reformatio in peius, ed anzi in misura decisamente inferiore alla pena inflitta in primo grado (Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837-01). 1.2. Anche il secondo motivo relativo al complessivo esito valutativo nella determinazione della pena è infondato. Il motivo si caratterizza per una effettiva genericità ed aspecificità nella allegazione (con specifico riferimento ad un travisamento del fatto nella realizzazione della dosimetria della pena), essendosi il ricorrente limitato ad un richiamo solo parziale e parcellizzato degli elementi considerati dalla Corte di appello per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte di appello sul punto si presenta compiuta, approfondita, logica e persuasiva (pag. 4), in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). 2. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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