CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01577/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla società unipersonale SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 10012/2016, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) di pagamento di somma a titolo di indennizzo assicurativo «per il furto di una gru parcheggiata in area privata». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito società unipersonale SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha presentato anche memoria. Con conclusioni scritte del 19/7/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta in atti dalla controricorrente in data 23/9/2021, essendo essa tempestiva e non risultando ben comprensibili le ragioni poste a base della medesima. Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1898, 1900 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione» in ordine a «punti decisivi della controversia», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.1898, 1900 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole che, nel confermare «quanto statuito dal giudice di prime cure», la corte di merito abbia «erroneamente inteso che, la circostanza per la quale veniva conservata una chiave dell'autogru in un comparto "a vista" posto all'interno di un capannone di proprietà dell'utilizzatore chiuso a chiave, era una condizione che avrebbe comportato un aggravamento del rischio non comunicato per iscritto dall'utilizzatore MTS alla Compagnia assicurabvB, legittimando quindi il mancato riconoscimento dell'indennizzo assicurativo». Lamenta che «i malfattori di turno», i quali «con il chiaro intento di perpetrare il reato di furto hanno forzato il cancello del capannone di proprietà della MTS ove era custodita la gru ed unico bene di valore all'interno dello stesso e quindi sicuramente unico "obiettivo" dei ladri, non possono essere etichettati alla stregua di "chiunque" in quanto hanno manifestato chiaramente un intento doloso volendo intenzionalmente sottrarre la gru oggetto del contratto di locazione a prescindere dal ritrovamento causale delle chiavi di avviamento all'interno dello scomparto esterno al medesimo mezzo», sicché «non si può parlare di "chiunque" ma di soggetti specifici con capacità tecniche tali da poter manovrare una gru di grandi dimensioni che hanno premeditato il reato di furto dell'autogru scardinando il cancello del capannone ove all'interno era custodito il mezzo con il chiaro intento di sottrarlo a prescindere dal ritrovamento delle chiavi di avviamento che vengono, per esperienza empirica, sempre custodite all'interno della proprietà privata non determinando questa modalità di custodia un aggravamento del rischio tale da essere comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1898 c.c. o colpa/negligenza dell'utilizzatore tale da escludere l'indennizzo ai sensi dell'art.1900 c.c.». Il ricorso è inammissibile. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che nella notte tra 1'11 e il 12 agosto 2011 vi è stato il furto di una gru telescopica dal capannone di proprietà della MTS di [OSCURATO:PERSONA] da parte di ignoti le cui chiave di accensione era stata lasciata «nello sportellino posto sul lato esterno della gru» come indicato dalla stessa odierna ricorrente nei suoi scritti difensivi. Orbene, a fronte della conclusione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui «è proprio nella fase successiva all'effrazione del cancello che è da individuarsi l'aggravamento del rischio la cui esistenza l'appellante contesta», in quanto «la conservazione della chiave di avviamento in quello sportello esterno, facilmente accessibile a chiunque si fosse avvicinato alla gru dopo Heffrazione del cancello facilitava la sottrazione del veicolo», sicché la «probabilità di sottrazione del veicolo era ... maggiore con conseguente aggravamento del rischio per l'assicurazione», l'odierna ricorrente ripropone invero la propria tesi difensiva già sottoposta ai giudici di merito e dai medesimi non accolta. Lamenta in particolare l'erronea interpretazione dell'art. 4 della «polizza assicurativa n. 549953928 emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) di cui al doc. 6 del fascicolo di prime cure» e dell'erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie. Siffatte censure peraltro inammissibilmente muove senza invero nemmeno indicare i criteri legali d'interpretazione dei contratti ex art. 1362 ss. c.c. nella specie asseritamente violati e a fortiori senza al riguardo argomentare al riguardo, in violazione pertanto del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l'interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione ( v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296 ), il sindacato di legittimità potendo avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto ( v. Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495). Va al riguardo ulteriormente osservato che la ricorrente «pur deducendo che la suddetta clausola, nonostante il contratto nel suo complesso sia dettagliato in numerosi su[o]i punti con condizioni speciali e particolari con la previsione di differenti casistiche, continui richiami a vigenti normative, non prevede quali avrebbero dovuto essere le condizioni di custodia della gru oggetto del medesimo contratto» invero nemmeno riporta la altre clausole contrattuali, come del pari dicasi degli altri atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, alle «modalità di custodia delle chiavi di avviamento dell'autogru», alla «denuncia/querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tutti i relativi allegati», all'asseritamente depositata «documentazione che nulla attiene alle parti in causa» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es. l'articolo 4 della «polizza assicurativa»), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche vizi della motivazione ovvero come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari