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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11212/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1628 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 536/2024 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 24727/2024Numero sezionale 1628/2026CATANZARO, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 395/2023N;u mero di raccolta generale 11212/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 27/04/202627/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ricorso presentato davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa ortofrutticola Napitina ha chiesto unaccertamento negativo dell’esistenza di un debito contributivo neiconfronti dell’INPS, derivante da omissioni riportate nel verbale diaccertamento ispettivo del 28 gennaio 1999.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile ilricorso.1.1.- La Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente accoltoil gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di ViboValentia proposto dalla società Napitina, dichiarando estintol’appello con riferimento ad una cartella di pagamento impugnatae rigettando, nel merito, il ricorso proposto dalla società avverso ilverbale ispettivo.In particolare, la sentenza della Corte di appello, purriformando la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso della società avverso il verbale ispettivodell’INPS che aveva accertano omissioni contributive, ha, nelmerito, accertato la sussistenza delle suddette omissioni.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società Napitinacon due motivi di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24727/20241.- Con il primo motivo la società lamenta violazione e fNaumlsearo sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. (art. 360,Data pubblicazione 27/04/2026comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte di appello omessol’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti consistente nell’esame delle dichiarazionitestimoniali acquisite al processo di primo grado e nelle risultanzedella consulenza tecnica di ufficio espletata nel procedimento diprimo grado, pervenendo a conclusioni opposte rispetto allevalutazioni cui era giunto il consulente tecnico.1.1.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.) rilevando che la motivazione della Corte di appello èincoerente e illogica nella parte in cui ha ritenuto esistentedocumentazione extracontabile proveniente dalla società e haritenuto l’esito della consulenza tecnica non idoneo a minare ilragionamento sotteso nel verbale ispettivo.2.- I due motivi, essendo strettamente connessi, possonoessere analizzati congiuntamente.In primo luogo, si deve rilevare l’incompatibilità tra le duecensure, posto che la società ricorrente si duole contestualmenteda un lato che la Corte di appello abbia omesso l’esame dellerisultanze probatorie acquisite nel processo di primo grado (provetestimoniali e consulenza tecnica di ufficio) e dall’altro che abbiamotivato in maniera incoerente e illogica nella parte in cui haritenuto esistente la documentazione extracontabile provenientedalla società e ha ritenuto l’esito della consulenza tecnica nonidoneo a minare il ragionamento sotteso nel verbale ispettivo.2.1.- In particolare, la società ricorrente censura la valutazionedel quadro probatorio operata dalla Corte di appello nella parte incui ha ritenuto raggiunta la prova delle omissioni contributiveriportate nel verbale di accertamento ispettivo operato dall’INPS,con riferimento all’omissione totale di denuncia di lavoratoriNumero registro generale 24727/2024effettivamente impiegati ovvero nella parziale denunciaN umderoi sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026lavoratori per giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamenteData pubblicazione 27/04/2026svolte.Tali motivi, tuttavia, lungi dal denunciare violazioni di legge,mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fattioperato dal giudice di appello, come tale sottratto al giudizio dilegittimità.In sostanza, la società ricorrente attraverso la deduzione diviolazione e falsa applicazione della legge mira ad unarivalutazione del quadro probatorio acquisito nel giudizio di merito,al fine di pervenire ad una diversa qualificazione da attribuirsi allerisultanze probatorie sottoposte al vaglio del giudice.2.2.- Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvononella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da partedel giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005) enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).2.3- Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui “I verbali redatti dai funzionaridegli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettoratodel lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoavvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentreNumero registro generale 24727/2024le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempiNou,m eroi sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalData pubblicazione 27/04/2026giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo atali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza deifatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione” (cfr., da ultimo, Cass.10634/2025).La Corte in virtù della fede privilegiata che assiste i verbali deifunzionari di vigilanza in ordine all’esame della documentazionerinvenuta presso i locali aziendali, ha ritenuto di potere fondaresulla stessa la quantificazione delle effettive giornate di lavorofruite dall’azienda e non dichiarate, rilevando che la cooperativanon ha in alcun modo confutato il contenuto di taledocumentazione, limitandosi ad affermare che, come risultatodalla consulenza tecnica di ufficio, il numero delle giornatelavorative necessarie fosse inferiore a quelle dichiarate.2.4.- Premesso che la sentenza emessa in grado di appelloriproduce la documentazione acquisita in sede ispettiva che haportato alla quantificazione delle giornate lavorativeeffettivamente fruite dall’azienda, non può ritenersi illogica, comededotto dalla società ricorrente, la precisazione che aderendoall’impostazione della cooperativa, volta a privare di rilevanza ladocumentazione (acquisita -si badi bene- in azienda) in quantocontrastante con la verifica del fabbisogno eseguita con il sistemapresuntivo ettaro/coltura, risulterebbe che la stessa cooperativaavrebbe denunciato rapporti di lavoro fittizi, circostanza neppureallegata dalla cooperativa.2.5.- In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora,non può essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice diNumero registro generale 24727/2024merito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttNourmieer,o sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre,Data pubblicazione 27/04/2026con particolare riferimento alla prevalenza delle risultanze delladocumentazione acquisita in azienda rispetto alle risultanzeistruttorie emerse nel corso del processo di primo grado.Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (in questitermini, ex multis, Cass. n. 23055/2024 e n. 331/2020).3.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 7.500,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamNuemnertoo re,g idstrao generale 24727/2024Numero sezionale 1628/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero di raccolta generale 11212/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazionDaeta, puabb licazione 27/04/2026norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1628 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 536/2024 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 24727/2024Numero sezionale 1628/2026CATANZARO, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 395/2023N;u mero di raccolta generale 11212/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 27/04/202627/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ricorso presentato davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa ortofrutticola Napitina ha chiesto unaccertamento negativo dell’esistenza di un debito contributivo neiconfronti dell’INPS, derivante da omissioni riportate nel verbale diaccertamento ispettivo del 28 gennaio 1999.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile ilricorso.1.1.- La Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente accoltoil gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di ViboValentia proposto dalla società Napitina, dichiarando estintol’appello con riferimento ad una cartella di pagamento impugnatae rigettando, nel merito, il ricorso proposto dalla società avverso ilverbale ispettivo.In particolare, la sentenza della Corte di appello, purriformando la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso della società avverso il verbale ispettivodell’INPS che aveva accertano omissioni contributive, ha, nelmerito, accertato la sussistenza delle suddette omissioni.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società Napitinacon due motivi di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24727/20241.- Con il primo motivo la società lamenta violazione e fNaumlsearo sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. (art. 360,Data pubblicazione 27/04/2026comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte di appello omessol’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti consistente nell’esame delle dichiarazionitestimoniali acquisite al processo di primo grado e nelle risultanzedella consulenza tecnica di ufficio espletata nel procedimento diprimo grado, pervenendo a conclusioni opposte rispetto allevalutazioni cui era giunto il consulente tecnico.1.1.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.) rilevando che la motivazione della Corte di appello èincoerente e illogica nella parte in cui ha ritenuto esistentedocumentazione extracontabile proveniente dalla società e haritenuto l’esito della consulenza tecnica non idoneo a minare ilragionamento sotteso nel verbale ispettivo.2.- I due motivi, essendo strettamente connessi, possonoessere analizzati congiuntamente.In primo luogo, si deve rilevare l’incompatibilità tra le duecensure, posto che la società ricorrente si duole contestualmenteda un lato che la Corte di appello abbia omesso l’esame dellerisultanze probatorie acquisite nel processo di primo grado (provetestimoniali e consulenza tecnica di ufficio) e dall’altro che abbiamotivato in maniera incoerente e illogica nella parte in cui haritenuto esistente la documentazione extracontabile provenientedalla società e ha ritenuto l’esito della consulenza tecnica nonidoneo a minare il ragionamento sotteso nel verbale ispettivo.2.1.- In particolare, la società ricorrente censura la valutazionedel quadro probatorio operata dalla Corte di appello nella parte incui ha ritenuto raggiunta la prova delle omissioni contributiveriportate nel verbale di accertamento ispettivo operato dall’INPS,con riferimento all’omissione totale di denuncia di lavoratoriNumero registro generale 24727/2024effettivamente impiegati ovvero nella parziale denunciaN umderoi sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026lavoratori per giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamenteData pubblicazione 27/04/2026svolte.Tali motivi, tuttavia, lungi dal denunciare violazioni di legge,mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fattioperato dal giudice di appello, come tale sottratto al giudizio dilegittimità.In sostanza, la società ricorrente attraverso la deduzione diviolazione e falsa applicazione della legge mira ad unarivalutazione del quadro probatorio acquisito nel giudizio di merito,al fine di pervenire ad una diversa qualificazione da attribuirsi allerisultanze probatorie sottoposte al vaglio del giudice.2.2.- Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvononella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da partedel giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005) enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).2.3- Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui “I verbali redatti dai funzionaridegli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettoratodel lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoavvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentreNumero registro generale 24727/2024le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempiNou,m eroi sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalData pubblicazione 27/04/2026giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo atali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza deifatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione” (cfr., da ultimo, Cass.10634/2025).La Corte in virtù della fede privilegiata che assiste i verbali deifunzionari di vigilanza in ordine all’esame della documentazionerinvenuta presso i locali aziendali, ha ritenuto di potere fondaresulla stessa la quantificazione delle effettive giornate di lavorofruite dall’azienda e non dichiarate, rilevando che la cooperativanon ha in alcun modo confutato il contenuto di taledocumentazione, limitandosi ad affermare che, come risultatodalla consulenza tecnica di ufficio, il numero delle giornatelavorative necessarie fosse inferiore a quelle dichiarate.2.4.- Premesso che la sentenza emessa in grado di appelloriproduce la documentazione acquisita in sede ispettiva che haportato alla quantificazione delle giornate lavorativeeffettivamente fruite dall’azienda, non può ritenersi illogica, comededotto dalla società ricorrente, la precisazione che aderendoall’impostazione della cooperativa, volta a privare di rilevanza ladocumentazione (acquisita -si badi bene- in azienda) in quantocontrastante con la verifica del fabbisogno eseguita con il sistemapresuntivo ettaro/coltura, risulterebbe che la stessa cooperativaavrebbe denunciato rapporti di lavoro fittizi, circostanza neppureallegata dalla cooperativa.2.5.- In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora,non può essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice diNumero registro generale 24727/2024merito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttNourmieer,o sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 11212/2026ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre,Data pubblicazione 27/04/2026con particolare riferimento alla prevalenza delle risultanze delladocumentazione acquisita in azienda rispetto alle risultanzeistruttorie emerse nel corso del processo di primo grado.Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (in questitermini, ex multis, Cass. n. 23055/2024 e n. 331/2020).3.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 7.500,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamNuemnertoo re,g idstrao generale 24727/2024Numero sezionale 1628/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero di raccolta generale 11212/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazionDaeta, puabb licazione 27/04/2026norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese
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