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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 16073/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso 2467-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] contributivo R.G.N. 2467 /20 19 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 194/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 179/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 2467/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.9.2018 n. 194, la Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva r espinto l’opposizione promossa da quest’ultima avverso i l decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’Inps, con il quale veniva intimato il pagamentodella somma di € 90.872,07 per omissione contributiva relativa al periodo da luglio 2006 a maggio 2009, come d a verbale ispettivo del 10 luglio 2012.

Il T ribunale aveva riten uto fondata la pretesa contributiva dell’Inps, previa valutazione della natura subordinata dei rapporti lavorativi esaminati dagli ispettori.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, disattendendo l’eccezione di prescrizione, perché vi era stato occultamento doloso dei presupposti del debito contributivo e ritenendo i verbali ispettivi, in parte fidefacenti e per la restante parte non privi di efficacia probatoria, correttamente valutati,nel complesso delle risultanze processuali.

Avverso la sentenza della Corte d’appello la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., addebitando alla Corte d’appello di avere erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione della pretesa contributiva, relativamenteal periodo luglio 2006 – luglio 2007 , non fosse decorso perché sospeso a cagione del comportamento di occultamento doloso del contribuente; si deduce che l’omissione contributiva non aveva rappresentato, in alcun modo, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione contributiva, né costituiva un impedimento insormontabile, alla luce degli ordinari controlli attivabili dall’Istituto previdenziale.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente al quantum della pretesa contributiva, sull’assunto che i contributi posti in recupero riguardavano anche periodi di chiusura della struttura, durante i quali non si erano svolteprestazioni lavorative.

Il ricorso è nel complesso inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto compiuto dallaCorte d’appello (e riservato al giudice del merito) sulla natura dolosa dell’omissione contributivatotale; la Corte ha basato tale giudizio sul rilievo che la omissione contributiva era emersa solo all’esito di una complessa indagine ispettiva, momento dal quale ha ritenuto decorrere il termine di prescrizione.

Trattasi di giudizio di fatto, non riesaminabile da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 19 settembre 2023 n. 26802; n. 5413/20).

Il secondo motivo è inammissibile, sia perché ladeducibilità del vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. è preclusa dalla presenza di una decisione “conforme” nel primo e nel secondo grado, basata sugli stessi fatti sia perché comunque trattasi di un giudizio di merito , incensurabile in cassazione ( se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie, come detto, non proponibile).

La Corte d’appello ha, in ogni caso, accertato , sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dei fogli presenza (cfr. p. 6 della sentenza impugnata)che le lavoratrici avevano lavorato anche nei periodi di chiusura della struttura.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiarail ricorso inammissibile .

Condanna la parte ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00per compensi professionali ed € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 2467-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] contributivo R.G.N. 2467 /20 19 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 194/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 179/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 2467/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.9.2018 n. 194, la Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva r espinto l’opposizione promossa da quest’ultima avverso i l decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’Inps, con il quale veniva intimato il pagamentodella somma di € 90.872,07 per omissione contributiva relativa al periodo da luglio 2006 a maggio 2009, come d a verbale ispettivo del 10 luglio 2012. Il T ribunale aveva riten uto fondata la pretesa contributiva dell’Inps, previa valutazione della natura subordinata dei rapporti lavorativi esaminati dagli ispettori. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, disattendendo l’eccezione di prescrizione, perché vi era stato occultamento doloso dei presupposti del debito contributivo e ritenendo i verbali ispettivi, in parte fidefacenti e per la restante parte non privi di efficacia probatoria, correttamente valutati,nel complesso delle risultanze processuali. Avverso la sentenza della Corte d’appello la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., addebitando alla Corte d’appello di avere erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione della pretesa contributiva, relativamenteal periodo luglio 2006 – luglio 2007 , non fosse decorso perché sospeso a cagione del comportamento di occultamento doloso del contribuente; si deduce che l’omissione contributiva non aveva rappresentato, in alcun modo, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione contributiva, né costituiva un impedimento insormontabile, alla luce degli ordinari controlli attivabili dall’Istituto previdenziale. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente al quantum della pretesa contributiva, sull’assunto che i contributi posti in recupero riguardavano anche periodi di chiusura della struttura, durante i quali non si erano svolteprestazioni lavorative. Il ricorso è nel complesso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto compiuto dallaCorte d’appello (e riservato al giudice del merito) sulla natura dolosa dell’omissione contributivatotale; la Corte ha basato tale giudizio sul rilievo che la omissione contributiva era emersa solo all’esito di una complessa indagine ispettiva, momento dal quale ha ritenuto decorrere il termine di prescrizione. Trattasi di giudizio di fatto, non riesaminabile da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 19 settembre 2023 n. 26802; n. 5413/20). Il secondo motivo è inammissibile, sia perché ladeducibilità del vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. è preclusa dalla presenza di una decisione “conforme” nel primo e nel secondo grado, basata sugli stessi fatti sia perché comunque trattasi di un giudizio di merito , incensurabile in cassazione ( se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie, come detto, non proponibile). La Corte d’appello ha, in ogni caso, accertato , sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dei fogli presenza (cfr. p. 6 della sentenza impugnata)che le lavoratrici avevano lavorato anche nei periodi di chiusura della struttura. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. In ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Condanna la parte ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00per compensi professionali ed € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma
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