CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01703H2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione nella parte in cui conferma la qualificazione della condotta come rapina "consumata" impropria, invece che "tentata" non supera la soglia di ammissibilità, dato che non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che la condotta violenta posta in essere dal ricorrente è stata immediatamente successiva alla sottrazione dei beni ed era sicuramente funzionale a garantire il profitto e l'impunità (pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato che le doglianze in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non superano la soglia di inammissibilità in quanto manifestamente infondate; la Corte territoriale, con motivazione ineccepibile, evidenziava che non erano emersi elementi positivi in sui quali fondare la concessione del beneficio invocato (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] iden