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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28069/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ik [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto radicalmente privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout faire, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ik [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto radicalmente privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout faire, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend