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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 14036/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 12 febbraio 2016 del Tribunale di Genova, con cui egli, all'esito del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 600 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto 0,58 grammi di hashish a tale [OSCURATO:PERSONA] in cambio di cinque euro; fatto accertato in Genova il 5 febbraio 2015.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa lamenta il fatto che la Corte di appello non ha valutato la possibilità di concedere all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che ben poteva essere riconosciuta anche d'ufficio, stante la modestissima entità della cessione de qua.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, posto che la questione sulla eventuale applicazione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non era stata dedotta dalla difesa nell'atto di appello.

Sul punto deve infatti richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202), secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Si è in particolare precisato (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631) che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli art. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. o Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 12 febbraio 2016 del Tribunale di Genova, con cui egli, all'esito del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 600 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto 0,58 grammi di hashish a tale [OSCURATO:PERSONA] in cambio di cinque euro; fatto accertato in Genova il 5 febbraio 2015. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa lamenta il fatto che la Corte di appello non ha valutato la possibilità di concedere all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che ben poteva essere riconosciuta anche d'ufficio, stante la modestissima entità della cessione de qua. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, posto che la questione sulla eventuale applicazione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non era stata dedotta dalla difesa nell'atto di appello. Sul punto deve infatti richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202), secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Si è in particolare precisato (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631) che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli art. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. o Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il l
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