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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 02256/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli , con ordinanza del 1 6 settembre 202 5 , rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse diLuca [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo,emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 18 luglio 2025; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 violazione dell’art. 648 cod. pen.: il Tribunale non aveva evidenziato alcun elemento che permettesse di provare sul piano indiziario la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita degli orologi in sequestro, basandosi su mere illazioni non supportate da alcun elemento di prova; né tale consapevolezza poteva ricavarsi dalle conversazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con i familiari, da cui traspariva invece l’assoluta buone fede di [OSCURATO:PERSONA] ; il tribunale avrebbe dovuto dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era informato in merito al procedimento penale instaurato nei confronti delLicata ed in merito alla provenienza delle risorse impiegate da quest’ultimo per l’acquistodegli orologi, per cui unico rimprovero che si sarebbe potuto muovere sarebbe stato quindi quello di cui all’art. 646 cod. pen.; le considerazioni del Tribunale della libertà volte a sottolineare la piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza delittuosa degli orologi non avevano valutato correttamente la riflessioni elaborate dal tribunale con la prima ordinanza emessa il 19 giugno 2025, le cui incertezze non potevano dirsi superate, dal momento che in atti nonvi era alcun elemento ulteriore e diverso rispetto a quelli precedentemente raccolti che fosse in grado di far rientrare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella violazione di cui all’art. 648 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893)e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art. 606 cod.proc. pen. , lett. e) (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), nel caso in esame si deve rilevare che la motivazione del Tribunale del riesame, dopo aver analizzato l’ordinanza con cui era stato annullato il precedente sequestro per insussistenza del reato di favoreggiamento contestato ad [OSCURATO:PERSONA] ed aver dato atto che il Pubblico Ministero, recependo le argomentazioni contenute nella predetta ordinanza, aveva contestato ad [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha indicato gli indizi in base ai quali si doveva ritenere sussistente il reato di ricettazione nelle pagine 4 e 5 dell’ordinanza impugnata; sul punto, il ricorso propone una diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita nella presente sede per quanto sopra esposto.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli , con ordinanza del 1 6 settembre 202 5 , rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse diLuca [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo,emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 18 luglio 2025; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 violazione dell’art. 648 cod. pen.: il Tribunale non aveva evidenziato alcun elemento che permettesse di provare sul piano indiziario la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita degli orologi in sequestro, basandosi su mere illazioni non supportate da alcun elemento di prova; né tale consapevolezza poteva ricavarsi dalle conversazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con i familiari, da cui traspariva invece l’assoluta buone fede di [OSCURATO:PERSONA] ; il tribunale avrebbe dovuto dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era informato in merito al procedimento penale instaurato nei confronti delLicata ed in merito alla provenienza delle risorse impiegate da quest’ultimo per l’acquistodegli orologi, per cui unico rimprovero che si sarebbe potuto muovere sarebbe stato quindi quello di cui all’art. 646 cod. pen.; le considerazioni del Tribunale della libertà volte a sottolineare la piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza delittuosa degli orologi non avevano valutato correttamente la riflessioni elaborate dal tribunale con la prima ordinanza emessa il 19 giugno 2025, le cui incertezze non potevano dirsi superate, dal momento che in atti nonvi era alcun elemento ulteriore e diverso rispetto a quelli precedentemente raccolti che fosse in grado di far rientrare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella violazione di cui all’art. 648 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893)e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art. 606 cod.proc. pen. , lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), nel caso in esame si deve rilevare che la motivazione del Tribunale del riesame, dopo aver analizzato l’ordinanza con cui era stato annullato il precedente sequestro per insussistenza del reato di favoreggiamento contestato ad [OSCURATO:PERSONA] ed aver dato atto che il Pubblico Ministero, recependo le argomentazioni contenute nella predetta ordinanza, aveva contestato ad [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha indicato gli indizi in base ai quali si doveva ritenere sussistente il reato di ricettazione nelle pagine 4 e 5 dell’ordinanza impugnata; sul punto, il ricorso propone una diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita nella presente sede per quanto sopra esposto. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
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