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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 47829/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato l'imputato, in ordine ai reati di cui agli artt. 624- bis (capo a) e 624-625 cod. pen. (capo b).

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Rappresenta che erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello poiché presentato da un difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di nomina.

Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, sebbene mancasse un formale atto di nomina, nondimeno quest'ultima poteva ritenersi implicitamente conferita sulla base di fatti concludenti e, in particolare, dalle seguenti circostanze: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato sempre presente sia nelle udienze innanzi al Tribunale che in quelle davanti alla Corte di appello; era stato proprio detto difensore, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2021, a riferire al collegio giudicante che l'imputato non era più detenuto.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo, è manifestamente infondato.

Va premesso che una parte della giurisprudenza ritiene «valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia» (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815; Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, Verrucchi, Rv. 271270; Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715).

Tale orientamento giurisprudenziale ritiene che la nomina del difensore possa essere considerata valida quando, sulla base di fatti concludenti, possa desumersi la volontà dell'imputato di conferire il mandato difensivo a un determinato avvocato.

I fatti concludenti, però, devono essere riconducibili all'imputato ed essere significativi della sua inequivoca volontà di conferire il mandato.

Ebbene, nel caso in esame, ci troviamo di fronte all'assenza di un qualsiasi atto, riconducibile all'imputato, dal quale sia possibile desumere la sua volontà di nominare l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Le circostanze indicate dal ricorrente, invero, non hanno un significato inequivoco, non sono relative a fatti riconducibili all'imputato e sono del tutto inidonee a rappresentarne la volontà di conferire il mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La prima circostanza, relativa alla presenza dell'avv.

Sc:hera nelle udienze innanzi al Tribunale e alla Corte di appello, non ha un significato inequivoco e non presuppone necessariamente la volontà dell'imputato di farsi difendere da quell'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] altro profilo, va rilevato che tale circostanza risulta smentita dalla sentenza di impugnata, nella quale si dà atto„ che, in primo grado, l'imputato era difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in esame, pertanto, ci troviamo addirittura in presenza di un atto formale, dal quale risulta la volontà dell'imputato di essere difeso (quantomeno in primo grado) da un avvocato diverso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al collegio giudicante che l'imputato non era più detenuto è del tutto generica e assolutamente inidonea a rappresentare la volontà del Ruggieri di conferirgli il mandato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato l'imputato, in ordine ai reati di cui agli artt. 624- bis (capo a) e 624-625 cod. pen. (capo b). 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello poiché presentato da un difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di nomina. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, sebbene mancasse un formale atto di nomina, nondimeno quest'ultima poteva ritenersi implicitamente conferita sulla base di fatti concludenti e, in particolare, dalle seguenti circostanze: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato sempre presente sia nelle udienze innanzi al Tribunale che in quelle davanti alla Corte di appello; era stato proprio detto difensore, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2021, a riferire al collegio giudicante che l'imputato non era più detenuto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, è manifestamente infondato. Va premesso che una parte della giurisprudenza ritiene «valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia» (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815; Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, Verrucchi, Rv. 271270; Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715). Tale orientamento giurisprudenziale ritiene che la nomina del difensore possa essere considerata valida quando, sulla base di fatti concludenti, possa desumersi la volontà dell'imputato di conferire il mandato difensivo a un determinato avvocato. I fatti concludenti, però, devono essere riconducibili all'imputato ed essere significativi della sua inequivoca volontà di conferire il mandato. Ebbene, nel caso in esame, ci troviamo di fronte all'assenza di un qualsiasi atto, riconducibile all'imputato, dal quale sia possibile desumere la sua volontà di nominare l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Le circostanze indicate dal ricorrente, invero, non hanno un significato inequivoco, non sono relative a fatti riconducibili all'imputato e sono del tutto inidonee a rappresentarne la volontà di conferire il mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La prima circostanza, relativa alla presenza dell'avv. Sc:hera nelle udienze innanzi al Tribunale e alla Corte di appello, non ha un significato inequivoco e non presuppone necessariamente la volontà dell'imputato di farsi difendere da quell'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] altro profilo, va rilevato che tale circostanza risulta smentita dalla sentenza di impugnata, nella quale si dà atto„ che, in primo grado, l'imputato era difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in esame, pertanto, ci troviamo addirittura in presenza di un atto formale, dal quale risulta la volontà dell'imputato di essere difeso (quantomeno in primo grado) da un avvocato diverso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al collegio giudicante che l'imputato non era più detenuto è del tutto generica e assolutamente inidonea a rappresentare la volontà del Ruggieri di conferirgli il mandato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f
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