CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 18750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ser,4te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con ordinanza del 6/6/2019, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa in data 21/12/2018 dal Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, cod. strada estinto per intervenuta prescrizione. L'imputato, per quanto qui rileva, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'assoluzione dal reato a lui ascritto per essere l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento alcolinnetrico non correttamente funzionante. Avverso l'ordinanza di inammissibilità della impugnazione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge; incostituzionalità dell'art. 186 cod. strada e 379 reg. cod. strada per contrasto con l'art. 3 Cost. anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 113/2015. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, ha chiesto che venga dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello nella decisione impugnata. 3. I motivi dedotti dal ricorrente risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dovesse essere dichiarata inammissibile avendo il ricorrente prospettato semplici "dubbi" sul funzionamento dell'etilometro. Secondo condivisibile orientamento di questa Corte "In tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado" (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200 - 01). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio richiamato, pervenendo ad una soluzione del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia. Il ricorso, dal canto suo, si pone in contrasto con il condivisibile orientamento citato. Già nell'incipit si sottolinea come fosse "lecito nutrire dubbi sull'affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento del tasso alcolemico". La prospettazione è palesemente antitetica rispetto alla evidenza della prova della innocenza che deve essere posta a base della pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]